Security for costs in LEF action; costs allocation modified

12.1999.107Altro tribunale17 ago 1999Partially Granted

Sintesi

The plaintiff appealed a pretrial order requiring security for costs in a debt-enforcement ownership action concerning seized artworks. The Court of Appeal held that insolvency was established and that the first judge did not abuse discretion by fixing the security at CHF 20,000, given the value of the claim and the tariff range. The plaintiff’s personal financial situation was irrelevant to the amount of the opponent’s indemnity. The appeal succeeded only on the allocation of first-instance costs, because the defendant had sought an excessive security amount.

Regest

Art. 153 CPC; security for costs in insolvency cases and determination of the amount. Once the statutory conditions for security are met, the amount is fixed by reference to the likely recoverable costs, in particular the value of the dispute and the applicable tariff range; the debtor’s personal financial situation does not reduce the opposing party’s indemnity, but belongs, where relevant, to the sphere of legal aid. The appellate court will intervene only for abuse of discretion. If a party requests an excessive security amount, this may justify a partial reversal of the first-instance cost allocation under Art. 148 CPC; the appellant may remain liable for appellate costs notwithstanding partial success.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.107

Data decisione, Autorità: 17.08.1999, IICCA

Incarto n. 12.99.00107

Lugano 17 agosto 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa in procedura accelerata appellabile ex art. 107 LEF inc. OA.97.590 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 30 luglio 1997 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto il riconoscimento del suo diritto di proprietà su determinate opere d’arte a lui pignorate e delle quali il convenuto ha rivendicato la proprietà;

E ora sull’istanza 12 aprile 1999 del convenuto, che ha chiesto che l’attore sia astretto alla prestazione di una cauzione di fr. 40’000.--, istanza alla quale l’attore si è opposto e che il Pretore con decreto 11 maggio 1999 ha parzialmente accolto, imponendo all’attore la prestazione di una cauzione di fr. 20’000.--;

Appellante l’attore, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 17 maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza limitatamente ad una cauzione di soli fr. 8’000.--;

Mentre il convenuto con osservazioni del 10 giugno 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Richiamata la decisione 20 maggio 1999 del Pretore che ha conferito al gravame il richiesto effetto sospensivo;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Con petizione 30 luglio 1997 l’attore, facendo seguito all’assegnazione di termine ex art. 108 LEF del 9 luglio 1997 impartita dall’UE di Lugano, ha postulato il riconoscimento del suo diritto di proprietà su determinate opere d’arte oggetto di pignoramento nell’esecuzione n.__________ avviata nei confronti dell’attore medesimo e rivendicate dal convenuto.

B. Il convenuto in data 12 aprile 1999 ha instato per l’imposizione all’attore della prestazione di una cauzione processuale per il motivo della sua insolvenza, risultante da un attestato di carenza beni provvisorio ex art. 115 LEF, così come dichiarato il 9 aprile 1999 dall’UE di Lugano (doc. 27).

Nelle osservazioni del 10 maggio 1999 l’attore ha avversato l’istanza, sostenendo che le cause fondate sulla LEF non vi sarebbero soggette, e proponendo in via subordinata una cauzione di soli fr. 8’000.--.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenendo data la situazione di insolvenza ex art. 153 CPC e stante l’applicabilità dell’istituto anche alle cause derivanti dalla LEF, ha ammesso l’istanza per il presumibile importo delle ripetibili, quantificate in fr. 20’000.--.

D. Con l’appello l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di ammettere l’istanza di cauzione limitatamente a fr. 8’000.--, sostenendo che il primo giudice avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento commisurando le presumibili ripetibili con l’eccessiva -aritmeticamente e alla luce della situazione personale dell’attore- aliquota del 6.44%. Errato sarebbe pure il riparto di spese e ripetibili del giudizio impugnato, che disattenderebbe la soccombenza dell’istante quo all’ammontare della cauzione.

E. Delle osservazioni 10 giugno 1999 del convenuto, che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Giusta l’art. 153 CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se l’attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali o se l’attore è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale.

A questo stadio della causa l’esistenza del requisito dell’insolvenza e di conseguenza l’obbligo dell’attore di prestare cauzione non sono più litigiosi, così che la disputa verte unicamente sull’ammontare della cauzione.

  1. Secondo l’attore il valore della presente causa è di almeno fr. 310’100.-- (petizione, pag. 1), importo corrispondente al valore di stima delle opere d’arte la cui proprietà è litigiosa, il che appare corretto in applicazione dell’art. 11 lit. a CPC, anche se lo stesso attore ipotizza che il valore commerciale dei beni sia in realtà di fr. 670’000.--.

Secondo l’art. 9 della TOA l’onorario del patrocinatore si situa tra il 5% e l’8% del valore di causa, e il primo giudice l’ha in concreto quantificato, senza con ciò ipotecare il giudizio di merito, in fr. 20’000.--, applicando così una percentuale media del 6,45%.

Posto che lo stesso attore non afferma che le particolarità della causa imporrebbero di derogare ai minimi della TOA, o che altri particolari motivi giustificherebbero che l’onorario ad valorem sia mediato con quello ad horam, appare del tutto infondata, e persino incomprensibile, la censura per cui siffatta quantificazione sarebbe errata dal punto di vista matematico.

Del pari infondate sono comunque anche le obiezioni attinenti alla situazione personale dell’attore, la quale non può evidentemente influenzare l’ammontare dell’indennità destinata alla parte avversaria, e che semmai merita di essere debitamente analizzata nel contesto di un’istanza di assistenza giudiziaria ex art. 155 CPC, che avrebbe risolto il problema dell’eventuale cauzione (art. 154 CPC), ma che l’attore non ha tuttavia ritenuto di incoare, dal che la riprova del fatto che egli, a dispetto delle affermazioni del contrario, è in grado di affrontare le spese della presente causa, mentre ogni censura relativa al breve termine per la prestazione della cauzione è superata dalla concessione dell’effetto sospensivo al gravame, manifestamente infondato quo all’ammontare della cauzione, il che ha dato all’attore il tempo necessario al suo reperimento.

  1. Può invece essere parzialmente protetta la censura riguardante il riparto di spese e ripetibili del decreto impugnato, atteso che anche se l’attore appare maggiormente soccombente per essere stato smentito sul principio medesimo dell’imposizione della cauzione, al convenuto va nondimeno opposto il fatto di avere postulato l’imposizione di una sproporzionata cauzione di fr. 40’000.--, quando l’applicazione della percentuale massima prevista dalla TOA al concreto valore di causa avrebbe condotto ad una cauzione di soli fr. 24’800.--.

Si giustifica perciò di considerare l’attore in prima sede soccombente solo per i 2/3, ed il convenuto per 1/3.

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame, in misura così limitata da giustificare l’accollo all’attore dell’intero costo della procedura di appello.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 17 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 4 del decreto 11 maggio 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:

  1. La tassa del presente giudizio di fr. 200.-- e le spese sono a carico dell’attore per 2/3 e del convenuto per 1/3. L’attore rifonderà al convenuto fr. 80.-- per parte di ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 180.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 200.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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