Withdrawal of claim triggers costs and party compensation

12.1998.86Altro tribunale4 set 1998Partially Granted

Sintesi

The defendant appealed the order striking a sales-price action from the roll after the plaintiff withdrew the claim. The appellate court held that the company's dissolution did not justify dismissal of the case and that withdrawal by the plaintiff meant desistance, requiring an award of party compensation to the defendant. It rejected the argument that the first-instance judgment was null for not expressly deciding the compensation request, as the appeal could cure that omission. The court fixed first-instance compensation at CHF 1,400 and ordered appeal costs and a smaller compensation award in appeal.

Regest

Art. 77 CPC; withdrawal of an action by the plaintiff entails desistance and, as a rule, an obligation to compensate the defendant, irrespective of the subjective reasons for withdrawal. The appellate effect allows the higher court to fill an omission of the first instance regarding party compensation; such omission does not by itself render the judgment void. Withdrawal alone does not establish temerarious litigation under art. 152 CPC. In fixing compensation, the court may apply the tariff by combining the ad valorem and time-based methods under art. 11 TOA; appeal costs follow the allocation of success under art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.86

Data decisione, Autorità: 04.09.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00086

Lugano 4 settembre 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.150 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 29 febbraio 1996 da


(rappr. ________)

contro


(rappr. __________)

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’417.10 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;

Domanda avversata dalla convenuta e di cui l’attrice con scritto 23 febbraio 1998 ha chiesto lo stralcio, così che il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha stralciato la lite dai ruoli gravando la procedente della tassa di giustizia e delle spese in misura pari a quanto già anticipato;

Appellante la convenuta, che con gravame del 31 marzo 1998 chiede l’annullamento del decreto impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché si pronunci sulla richiesta di ripetibili dell’appellante, riconoscendole a tal titolo fr. 2’800.–- per onorari e fr. 450.90 per spese vive, dichiari temeraria la lite per desistenza tardiva ed eventualmente condanni l’attrice al pagamento di detti importi a titolo di risarcimento del danno;

Gravame al quale l’attrice con osservazioni 8 maggio 1998 si oppone;

Letti ed esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto: che con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’417.70 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;

che la convenuta si è opposta a tale domanda con risposta 10 luglio e duplica 23 settembre 1996;

che il 23 febbraio 1998 l’attrice ha comunicato alla pretura di avere appreso dal foglio ufficiale dell’avvenuto scioglimento della convenuta ex art. 708 CO e 86 ORC, e ritenendo con ciò che e la causa sia divenuta priva di oggetto ne ha chiesto lo stralcio “con addebito delle spese come di rito”;

che il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha preso atto della desistenza dell’attrice e ha stralciato la causa dai ruoli, gravando l’attrice delle spese e tasse esatte fino ad allora ma senza attribuire ripetibili alla convenuta;

che con l’appello che ci occupa, in cui preliminarmente si invoca la nullità del giudizio impugnato per non essersi espresso su tale domanda, la convenuta si lamenta della mancata attribuzione di un’indennità ripetibile, che ritiene, posto il valore di causa e l’impegno profuso dal patrocinatore, pari a fr. 2’800.–- per onorari e fr. 450.90 per spese vive;

che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta al gravame, precisando di avere chiesto lo stralcio della causa vista l’esistenza di ben 5 comminatorie di fallimento a carico della convenuta;

Considerato

in diritto: che a questo stadio della causa è pacifico che lo scioglimento della società convenuta ex art. 708 cpv. 4 CO non ne ha influenzato la capacità processuale, ma ha unicamente determinato l’avvio della procedura di liquidazione (art. 738 CO);

che non vi era perciò un motivo di legge che imponesse lo stralcio della causa;

che a giusta ragione il Pretore ha identificato nel ritiro da parte dell’attrice il motivo dello stralcio della lite;

che in linea di principio è del tutto pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza da parte dell’attrice, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);

che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro della petizione -in concreto l’asserita presumibile insolvenza della convenuta- è ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S. SA/D.);

che il Pretore non poteva perciò senz’altro prescindere dall’attribuzione di ripetibili;

che l’effetto devolutivo dell’appello consente a questa Camera di colmare la lacuna del giudizio pretorile e di esprimersi sull’inden-nità ripetibile spettante alla convenuta, senza che ricorra per questo motivo un caso di nullità della sentenza di primo grado;

che le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 940.–- e fr. 1’880.–- (art. 9 TOA);

che non vi sono in concreto particolari elementi per discostarsi da una retribuzione media, da quantificare in fr. 1’400.–-;

che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;

che l’indicazione dell’appellante di un dispendio di tempo di 7 ore può essere ritenuta ammissibile;

che all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona una retribuzione oraria di fr. 200.–-/h;

che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto comunque di fr. 1’400.–-;

che, contrariamente alle tesi dell’appellante, non risultano dall’incarto elementi che consentano una maggiore attribuzione di ripetibili, non potendosi in particolare desumere dal solo ritiro dell’azione l’esistenza di una lite temeraria ex art. 152 CPC;

che la domanda di vedersi attribuire un maggiore indennizzo a titolo di risarcimento del danno è in questa sede irricevibile;

che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono;

che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 31 marzo 1998 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto 23 marzo 1998 del Pretore di Lugano, sezione 2, viene così riformato:

  1. Non si prelevano altre tasse né spese; quelle sin qui esatte sono a carico della parte attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1’400.– per ripetibili.

II Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 130.– di tassa di giustizia e in fr. 20.– di spese (totale fr. 150.–), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 300.–- per parte di ripetibili di appello.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

withdrawal of actionparty compensationcost allocationappellate devolutive effectfrivolous litigationcivil procedure