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12.1998.50 ΓÇó Appeal transmitted as cassation because claim value made judgment non-appealable
12.1998.50Altro tribunale24 feb 1998Granted
The plaintiff appealed a first-instance judgment that had rejected its claim as time-barred. During the first-instance proceedings, the claim had been reduced to CHF 5,719. The Court of Appeal held that appealability depends on the amount claimed in the appellant's last submission before the first judge, not on whether the case proceeded under ordinary or simplified procedure. Since the relevant amount was CHF 5,719, the decision was not appealable by appeal. The filing was therefore transmitted ex officio to the Civil Cassation Chamber as a cassation remedy.
Art. 15 CPC; appealability of a first-instance decision depends on the value of the claims maintained in the appellant's last submission before the court of first instance, not on the procedural form in which the case was conducted. Where the relevant amount falls below the threshold for appeal, the decision is non-appealable and can only be challenged by cassation; the appellate court must, if appropriate, transmit the filing ex officio to the competent cassation chamber (consid. 1). Reduction of the claim during the proceedings may render the judgment inappealable for purposes of appeal, even if the action was originally introduced as an ordinary procedure. Art. 126 CPC governs the transmission of the misdirected remedy.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.50
Data decisione, Autorità: 24.02.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00050
Lugano 24 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 2338 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 9 ottobre 1995 da
__________ rappr. __________
contro
__________ e ora gli eredi __________
che il Pretore, con sentenza 30 gennaio 1998, ha respinto per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell’attrice.
Ed ora sull’appello 19 febbraio 1998 dell’attrice che chiede, in riforma del primo giudizio, la reiezione dell’eccezione di prescrizione.
Considerato
che in corso di causa l’attrice ha ridotto la propria pretesa creditoria da Fr. 8’750.- a Fr. 5’719.- senza che con ciò, come correttamente deciso dal Pretore, la procedura ordinaria avviata potesse essere mutata in procedura ai sensi degli art 291 e seg. CPC;
che però l’appellabilità o meno di una decisone del Pretore non dipende dal tipo di procedura adottato quanto piuttosto dal valore delle domande prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC);
che la domanda, respinta per prescrizione, che l’attrice e appellante ha fatto valere in occasione dell’udienza preliminare e di discussione finale sull’eccezione del 27 maggio 1997 riguardava un credito di Fr. 5’719.-;
che di conseguenza la decisione del Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;
che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;
Per i quali motivi
in applicazione dell’art. 126 CPC
pronuncia
L’appello (recte ricorso per cassazione) 19 febbraio 1998 di __________ è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
Intimazione a : -__________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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