AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.38
Data decisione, Autorità:
11.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00038
Lugano
11 settembre 19987fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da
contratto di lavoro, dipendente da istanza 10 novembre 1997 di
__________ rappr. __________
contro
con cui
la lavoratrice ha postulato la condanna di controparte al pagamento della somma
di fr. 8'626.80 più interessi, oltre a un'indennità per licenziamento
ingiustificato;
domanda
cui controparte si è opposta, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento
in tronco dell'istante;
preso
atto che, in corso di causa, la Cassa disoccupazione __________ è subingredita
nelle pretese dell'istante (art. 29 LADI) fino a concorrenza delle indennità
versate pari a fr. 4'192.35;
istanza
respinta dal pretore a dipendenza della gravità dei motivi che hanno dato luogo
al licenziamento di __________;
appellanti
-
l'istante
con allegato 4 febbraio 1998 con cui chiede, in riforma del giudizio impugnato,
l'accoglimento della petizione;
-
la
Cassa disoccupazione __________ di Bellinzona che postula la condanna di
__________ al versamento a suo favore dell'importo di fr. 4'192.35;
non avendo la
convenuta formulato osservazione alcuna agli appelli;
esaminati gli atti
e i documenti della causa;
considera
in fatto e in
diritto
- L'istante
ha lavorato come cassiera presso la filiale __________ di __________ a partire
dall'inizio del 1994 ed è stata licenziata con effetto immediato il 6 ottobre
Il
motivo della decisione risale a un episodio avvenuto il 17 settembre 1997:
sullo scontrino di cassa di una cliente essa ha registrato, per il primo
articolo acquistato, invece del prezzo effettivo di fr. 30.35, l'importo di fr.
0.35; sulla base di questa registrazione essa avrebbe dovuto incassare dalla
cliente soli fr. 14.80, mentre in realtà ha incassato fr. 44.80, pari al costo
effettivo della merce acquistata. Sullo scontrino di cassa risulta un resto di
fr. 30.- che la cliente non ha ricevuto. La cliente, dopo un attimo di
riflessione si è ripresentata alla cassa ed ha così ottenuto un secondo
scontrino che indica un acquisto di carne per fr. 30.-, pagato, resto zero.
__________ non ha creduto alle giustificazioni della cassiera che ha attribuito
l'accaduto a una svista e l'ha licenziata a conclusione di un colloquio
avvenuto il 6 ottobre 1997 (doc. 1; cfr. anche comunicazione scritta 6 ottobre
1997: doc. B).
Con
l'azione giudiziaria, dopo aver prontamente contestato l'esistenza dei
presupposti per licenziamento immediato, la lavoratrice chiede il pagamento del
salario per il periodo contrattuale di disdetta, così come un'indennità per
licenziamento ingiustificato. In sede di conclusioni, rileva inoltre la tardività
della notifica del licenziamento in tronco.
La
convenuta si è opposta all'istanza sulla base degli argomenti già ricordati.
-
Il
Pretore di Bellinzona, dopo aver constatato che il licenziamento della
lavoratrice è avvenuto tardi ma pur sempre nei termini (al limite) della
tempestività, ha considerato dati i presupposti per l'interruzione immediata
dal rapporto di lavoro a dipendenza della gravità dell'atteggiamento
dell'istante e ha respinto l'istanza.
-
Con
l'appello in esame __________ propone anzitutto di considerare tardiva la
notifica del suo licenziamento, avvenuta tre settimane dopo i fatti che le
vengono ascritti. In secondo luogo, nega la gravità dei fatti e la sua
intenzione di appropriarsi di denaro, rilevando come l'unico teste interrogato
sia stato __________, gerente della filiale in cui essa lavorava, mentre mai è
stata interpellata sull'episodio la cliente che aveva vissuto direttamente
l'accaduto.
La
Cassa disoccupazione __________ aderisce all'impugnativa della lavoratrice per
quanto di sua spettanza, ovvero fr. 4'192.35, anticipati dalla Cassa
all'assicurata per il periodo ottobre - dicembre (cfr. comunicazione 15 gennaio
1998 alla Pretura di Bellinzona).
- In
base all'art. 337 CO, le parti di un contratto di lavoro possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal medesimo per cause gravi. Presupposto è l'esistenza
di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la
continuazione del contratto anche solo fino al prossimo termine ordinario di
disdetta, secondo il principio generale dell'affidamento (DTF 117 II
245). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere
esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al
singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del
contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art.
337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep 1985, 130). La dottrina e la
giurisprudenza, consolidatesi già con il vecchio diritto del lavoro che
prevedeva norma identica, sono unanimi nel definire il concetto di "causa
grave" come presupposto essenziale d'applicazione dell'art. 337 CO.
Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- dev'essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall'ultima)
violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché la
continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve
periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione
di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al
prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta perciò la perenzione del
diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75
II 322; Rehbinder M., Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, n. 16; Decurtins
C., Die fristlose Entlassung, Muri, 1981, p. 37). Univocamente dottrina e
giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la
disdetta immediata dev'essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al tempo
necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder,
op. cit., ibidem; Decurtins, op. cit., ibidem; Brühwiler J. Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337, n. 10; JAR 1990, 272)
rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice
di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano
al proposito (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, ed. 5, art. 337, n.
17), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta
chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, ed. 2, art. 337, N. 11). In altre parole,
non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine
all'esigenza di tempestività della notifica dev'essere considerata di caso in
caso.
- Non
è di alcun rilievo nella fattispecie che l'istante abbia affrontato il tema
della tardività della notifica soltanto con le conclusioni di causa e non già
con le allegazioni preliminari: si tratta infatti di un presupposto sostanziale
all'applicazione del diritto che dev'essere considerato d'ufficio. Nel caso in
esame, la verifica operata dal pretore era pertanto dovuta, a prescindere dalle
conclusioni che ne ha tratto.
Contrariamente
alle considerazioni del primo giudice, il periodo intercorso fra l'accaduto
rimproverato alla lavoratrice -che risale al 17 settembre 1997- e la notifica
del suo licenziamento immediato il giorno 6 ottobre successivo, ossia 19 giorni
più tardi, è certamente eccessivo rispetto alle caratteristiche della fattispecie.
Risulta infatti che la cliente del negozio ha denunciato la presunta
irregolarità al vicegerente della filiale, rispettivamente al gerente di
un'altra filiale di __________ già il giorno stesso o il giorno successivo e
che la stessa notizia è stata immediatamente trasmessa al gerente della filiale
di __________ (teste __________). Questi ha redatto un rapporto di segnalazione
all'Ufficio sicurezza della __________, competente per condurre le inchieste,
non due o tre giorni dopo, come ha affermato lo stesso teste in un primo tempo,
ma soltanto il 26 settembre successivo (doc. 3; teste __________). Inoltre,
solo il 6 ottobre, la lavoratrice è stata sentita dal vicedirettore __________
e dal capo del personale __________ e le è stata notificata verbalmente e
confermata per scritto la disdetta immediata (doc. 1). I dieci giorni
intercorsi tra l'accaduto e la segnalazione interna agli organi competenti
della cooperativa, così come il tempo che ha preceduto il colloquio con
l'istante e la notifica della decisione qui in esame non si giustifichino in
nessun modo: la fattispecie è semplice e non contestata da nessuno nel suo
meccanismo, rispettivamente la convenuta non adduce nessun motivo a
giustificazione della lentezza procedurale adottata. Se ne deve pertanto
concludere che la tardività della notifica della disdetta -avvenuta quasi tre
settimane dopo l'accaduto- comporta la perenzione per __________ di far capo al
diritto di disdire immediatamente il rapporto di lavoro con l'istante.
- Per
quanto riguarda il rapporto creditorio fra le parti, l'accertamento della tardività
della notifica di scioglimento immediato del contratto fa sì che la datrice di
lavoro deve rispondere nei confronti dell'istante per il licenziamento
ingiustificato; in altre parole, in virtù dell'art. 337c CO, la lavoratrice ha
diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla
scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal
contratto (cpv. 1).
Nel
caso concreto, l'importo oggetto della causa è stato calcolato dall'istante
tenendo conto dei momenti seguenti: il termine contrattuale di disdetta è
effettivamente di due mesi per la fine di un mese (come corretto dall'istante
nelle proprie conclusioni) poiché la lavoratrice si trovava nel terzo anno di
attività (cfr. CCL: doc. F); la durata normale del lavoro nell'azienda era di
42 ore per settimana, come indicato dalla stessa convenuta (doc. A); le
settimane lavorative correnti fra la data della disdetta e la fine dell'anno erano
in numero di 13 (il calcolo è esatto); inoltre il salario orario di fr. 15.80 è
pure stato indicato dalla datrice di lavoro nel doc. A. Comunque, il calcolo
del credito vantato dall'istante è rimasto incontestato. L'istanza merita
quindi di essere accolta almeno per la somma indicata di fr. 8'626.80 oltre
accessori.
- L'art.
337c cpv. 3 CO indica che il giudice può obbligare il datore di lavoro a
versare al lavoratore un'indennità che egli stabilisce secondo il suo libero
apprezzamento, ma che non può superare l'equivalente del salario di sei
mensilità. Questa indennità ha carattere punitivo nei confronti dell'agire
antigiuridico della parte che disdice il contratto senza causa grave; essa non
rappresenta né un risarcimento danni, né una riparazione morale (Rehbinder,
op. cit., art. 337c, n. 8, rispettivamente art. 336a, n. 1; Brühwiler,
op. cit., art. 337c, n. 10). La sua determinazione da parte del giudice dipende
da vari momenti: punibilità del comportamento del datore di lavoro, gravità
della lesione della personalità della parte colpita dalla disdetta (a
dipendenza della sua età e della situazione economica, della durata del
rapporto di lavoro), concolpa della stessa parte, ecc. (Rehbinder, op.
cit., art. 337c, n. 9).
A
dipendenza del carattere descritto, v'è da chiedersi se nel caso di preclusione
del diritto alla disdetta immediata, ossia quando non occorre valutare la
presenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 337 CO, vi sia posto per
caricare alla parte colpevole l'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO.
Orbene, se da un lato, potrebbe apparire illogico che l'esame della presenza di
motivi gravi a giustificazione di una disdetta immediata avvenga esclusivamente
in funzione del calcolo dell'indennità in esame, dall'altro l'eventuale
certezza di non dovervi far fronte nel caso di disdetta tardiva, può indurre
proprio a simile atteggiamento la parte che si trova nel dubbio sulla gravità
del comportamento anticontrattuale di controparte, così da poter limitare
preventivamente le sanzioni previste dalla legge nei suoi confronti, nel caso
in cui la gravità non sia riconosciuta dal giudice. Appare pertanto adeguato
che anche nel caso di disdetta tardiva e di conseguente perenzione del diritto
alla medesima, il giudice proceda alla valutazione della pretesa gravità dei
motivi che hanno indotto alla disdetta immediata.
- La
dottrina sorta nell'ambito dell'art. 337 CO prende in considerazione anche la
fattispecie della disdetta che si fonda soltanto su un sospetto ("Verdachtskündigung")
-ad esempio- di un'azione penalmente punibile nei confronti del partner
contrattuale (Brühwiler, op.cit., art. 337, n. 13). Certamente siffatte
situazioni impongono prudenza alla parte che intende disdire il rapporto di
lavoro poiché anche in quest'ambito deve valere la presunzione d'innocenza (Rehbinder,
op. cit., art. 337, n. 12); se ne deduce che il sospetto non giustifica la
disdetta immediata, mentre può indurre la controparte a legittimamente
rifiutare la prestazione lavorativa, ovvero esonerando la persona sospetta
dalla presenza sul luogo d'impiego (Rehbinder, ibidem). Può invece
giustificarsi una disdetta immediata nel caso in cui la stessa intralci
slealmente il chiarimento della fattispecie che la riguarda (Brühwiler,
ibidem).
Nel
caso concreto, se la lettera di disdetta (doc. B) indica come motivo della
rescissione il "mancato rispetto delle direttive riguardanti il personale
che lavora alla cassa", il verbale dell'inchiesta interna condotta da
__________ rivela che il vero rimprovero mosso all'istante era quello di aver
avuto "l'intenzione di sottrarre qualche cosa alla società" (doc. 1,
p. 2), con riferimento anche a precedenti "manovre poco chiare durante il
proprio lavoro di cassiera" (idem, p. 1); d'altra parte, almeno a un
episodio precedente -peraltro non chiarito- fa esplicito riferimento la
segnalazione del gerente della filiale all'ispettore di vendita della
convenuta, segnalazione che ha dato avvio all'inchiesta (doc. 3). Sennonché una
valutazione oggettiva della fattispecie non permette di considerare come motivo
grave ai sensi dell'art. 337 CO nessuno fra quelli in esame, ricordando in
particolare come anche ripetute mancanze lievi possano giustificare la
rescissione in tronco del rapporto di lavoro, ma anche che allora è compito del
datore di lavoro di aver avvertito il lavoratore del suo agire anticontrattuale
e delle conseguenze di un'eventuale ripetizione della mancanza (DTF 117
II 561; 116 II 150; 112 II 50).
La
disattenzione delle norme di regolamento in esame non può costituire motivo
grave di disdetta non solo perché la loro attualità è di per sé episodica ed
eccezionale, ma per il fatto che in concreto esse hanno assunto rilevanza nel
rapporto fra le parti unicamente al momento di formalizzare i motivi della
disdetta immediata. Comunque, di fronte ai precedenti episodi evocati dalla
datrice di lavoro, non risulta che il rispetto del regolamento sia stato
richiamato in alcun modo all'attenzione dell'istante.
La
pretesa intenzione dell'istante di sottrarre denaro dalla cassa non può essere
né provata, né resa verosimile; in particolare la mancata interpellazione della
cliente, ancorché nell'ambito dell'inchiesta interna di __________, ha fatto
mancare un eventuale elemento rilevante di giudizio, dal momento che è pacifica
l'avvenuta correzione della registrazione da parte della cassiera. In queste
condizioni la convenuta non può essere certa sul motivo della prima errata
registrazione: se cioè si è trattato di un errore, come ha sempre sostenuto
l'istante, o se essa è stata in mala fede. Gli indizi offerti dalla convenuta
valgono quel che valgono, trattandosi di convincere il giudice di un
atteggiamento interiore della controparte.
- Contrariamente
al testo della legge, il giudice -salvo casi particolari- riconosce all'istante
un'indennità in virtù dell'art. 337c cpv. 3 CO (cfr. al proposito Rehbinder,
op. cit., art. 337c, n. 8).
Tenuto
conto dei principi informativi, esposti in precedenza, __________ non può
essere tenuta che a versare un'indennità pari allo stipendio di un mese:
dev'essere infatti tenuto conto: della giovane età dell'istante (nata nel
1972), ciò che facilità le sue possibilità di trovare lavoro altrove; della
durata limitata del suo rapporto di impiego (meno di tre anni); ma soprattutto
della sua concolpa nella fattispecie. Essa infatti, dopo l'episodio litigioso
(e qui è opportuno far riferimento alle direttive interne per chi lavora alla
cassa) non ha segnalato di sua spontanea volontà l'accaduto al suo superiore,
come prescrive il § 10 (doc. 2). Così facendo, essa ha indotto la convenuta a
dubitare della sua buona fede, dubbio confortato dalla circostanza della
segnalazione da parte della cliente; in altre parole, questo atteggiamento
della cassiera giustifica entro certi limiti la reazione della datrice di
lavoro.
In
virtù dei dati posti alla base del calcolo di cui al precedente considerando 6,
l'indennità viene fissata in fr. 2'654.40
- Dall'importo
riconosciuto all'istante -pari a complessivi fr. 11'281.20- va dedotto il
credito vantato dalla Cassa disoccupazione __________. Le ripetibili di prima e
di seconda sede sono riconosciute esclusivamente all'istante __________ non
potendosi valutare in alcun modo l'intervento nel processo della Cassa
disoccupazione.
Per i quali
motivi,
Richiamato per le
spese l'art. 417e CPC
pronuncia I. Gli
appelli di __________ e della Cassa disoccupazione __________ (__________) sono
accolti.
Di
conseguenza la sentenza 26 gennaio 1998 del Pretore di Bellinzona è così
riformata:
- L'istanza
10 novembre 1997 è accolta.
Di
conseguenza __________, è condannata a versare alla __________, l'importo di
fr. 4'192.35 oltre interessi del 5% dal 15 novembre 1997, e a __________,
l'importo di fr. 7'088.85 oltre interessi del 5% dal 6 ottobre 1997.
- Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ la
somma di fr. 650.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ la
somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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