AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.258
Data decisione, Autorità:
20.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00258
Lugano
20 aprile 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.315 della Pretura di
Locarno-Campagna, promossa con petizione 18 dicembre 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto di dichiarare risolti oppure nulli i contratti di
compravendita relativi a serigrafie e litografie di __________, e di
conseguenza di condannare la convenuta al pagamento di fr. 127’400.-- oltre
interessi;
Domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
56’000.-- oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 23 ottobre 1998 ha parzialmente accolto l’azione
principale, dichiarando risolti i contratti e condannando la convenuta al
pagamento di fr. 118’000.-- oltre interessi contro restituzione degli oggetti
in questione, e interamente accolto la riconvenzionale;
Appellanti
entrambe le parti:
-
la
convenuta con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 13
novembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione;
-
l’attore
con gravame 16 novembre 1998 postula invece la sua riforma nel senso della
reiezione della riconvenzionale;
Appelli ai quali le parti, nei
rispettivi memoriali di osservazioni, si oppongono;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
se deve essere accolto l’appello di __________
-
- se
deve essere accolto l’appello di __________
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attore sostiene di avere acquistato nel 1990 a due riprese dalla
convenuta, come lui commerciante d’arte, due serigrafie e 10 litografie
ritenute opera dell’artista americano __________ al prezzo di complessivi fr.
110’000.--.
Le
opere sarebbero tuttavia dei falsi, prive come tali di valore commerciale.
L’attore,
invocando le norme sull’errore essenziale e quelle sulla garanzia per la
mancanza di una qualità promessa, potrebbe così postulare lo scioglimento dei
contratti e la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni
subiti, pari a fr. 5’000.-- di spese di trasferta e fr. 12’400.-- per il
patrocinio preprocessuale, il tutto per fr. 127’400.-- oltre interessi.
B. La
convenuta ha ammesso la stipulazione dei cennati contratti -oltre a quella di
un contratto per altre due serigrafie a fr. 56’000.--, mai pagati dall’attore e
oggetto di domanda riconvenzionale- sostenendo tuttavia di avere venduto opere
originali, firmate da __________ e contestando la portata delle indicazioni di
senso contrario addotte in causa dal compratore.
Nulla
gli sarebbe pertanto dovuto, e comunque non le contestate voci di danno per
spese di trasferta e patrocinio in altre procedure.
C. L’attore
si è opposto alla riconvenzionale, contestando di avere acquistato le altre due
serigrafie, che sarebbero comunque anch’esse verosimilmente false.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, aderendo alle risultanze peritali, ha
rilevato che per il giudizio sulle opere di quell’autore sarebbe determinante
esclusivamente il responso de l’ ”__________ ” di __________, che nella specie
avrebbe sancito la non autenticità delle opere di cui all’azione principale. Ne
conseguirebbe la caducità dei contratti di compravendita per le alternative
cause di cui agli art. 23 e 205 CO, ragione per cui all’attore spetterebbe la
restituzione del prezzo pagato di fr. 110’000.-- e delle spese sostenute,
quantificate in complessivi fr. 8’000.--.
Quo
alle altre due serigrafie, andrebbe ammessa anche in questo caso -nonostante la
contraria opinione dell’attore- l’esistenza di un contratto di compravendita,
così che questi, non essendo stata provata la non autenticità anche di queste
opere, dovrebbe pagare il prezzo di fr. 56’000.-- oltre interessi al 6 1/2%,
pari alla media stimata del tasso di sconto in Ticino dal 1990 ad oggi.
E. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione, sostenendo - in sintesi- che non sarebbe condivisibile
la valutazione delle prove che avrebbe condotto alla negazione dell’autenticità
delle opere vendute.
Sarebbe
in particolare stata rifiutata, ingiustificatamente, la richiesta perizia
calligrafica della firma delle opere, non potendosi condividere la decisione
secondo cui il referto peritale in atti sarebbe sufficiente per la soluzione
della controversa questione dell’autenticità, motivo per cui tale prova
andrebbe assunta in sede di appello, trattandosi dell’unico modo praticabile
per procedere all’auspicata indagine. La perizia in atti sarebbe per contro
inservibile, avendo l’esperto di fatto riconosciuto la propria incapacità a
pronunciarsi direttamente sull’autenticità dell’opera di __________.
Ne
seguirebbe che l’attore non ha fornito la prova della sua eccezione di falso
delle opere in questione, motivo per cui la petizione andava per questo solo
motivo respinta. Andrebbe inoltre ritenuto anche il giudizio della perita di
parte __________ che avrebbe ammesso l’autenticità di parte delle opere e
confutato l’assunto del perito giudiziario, secondo cui la sola __________
sarebbe abilitata ad esprimere giudizi in merito.
F. Nel
proprio gravame l’attore ribadisce invece l’inesistenza del contratto di vendita
quo alle opere il cui prezzo è stato oggetto della riconvenzionale, atteso che
uno specialista da lui incaricato ne avrebbe indicato la non autenticità.
G. Delle
osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali viene chiesta la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Per
l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano
concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca
volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per
la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei
contraenti.
Quando
la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni
contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il
quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro
(DTF 119 II 451, 118 II 132).
In
caso contrario occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio,
tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II
51).
In
quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto
riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II
155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18
CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro
condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e
l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 364
ad art. 18 CO e riferimenti), se del caso i preliminari della contrattazione e
anche il comportamento successivo dei contraenti (I CCA 22 giugno 1988
in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 357 e segg. ad art.
18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (II CCA 29
settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 28
ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al
momento della stipulazione (DTF 107 II 417).
- Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che nel caso di vendita di opere d’arte
-a maggior ragione nel caso di specie, in cui entrambe le parti ne sono
commercianti- la concorde volontà delle parti determinata secondo il principio
dell’affidamento non solo verte sull’autenticità dell’opera, ma include quale
punto oggettivamente essenziale anche la questione della sua commerciabilità in
conseguenza dell’esistenza della specifica certificazione di autenticità che il
mercato richiede per quell’opera (II CCA 24 agosto 1998 in re P./M.).
In
altre parole, per il corretto adempimento da parte del venditore non è
sufficiente che l’opera fornita sia autentica, ma occorre inoltre che essa sia
ulteriormente negoziabile perché munita delle attestazioni di autenticità
riconosciute per quel tipo di opera, o comunque suscettibile di ottenerle.
Questo
significa che la questione -di fatto esistente- dell’oligopolio di pochi
esperti, o addirittura (come nella specie) del monopolio di un unico esperto,
riconosciuti dal mercato siccome insindacabilmente abilitati alla
certificazione dell’autenticità dell’opera di un dato autore non si presta ad
essere aggirata: se l’opera è ritenuta autentica da uno di questi esperti,
l’eventuale dubbio circa l’autenticità dell’opera è superato, e anche se
continua a sussistere non è necessariamente fonte di minor valore; se per
contro l’opera viene disconosciuta dagli esperti che -non importa se a torto o
a ragione- il mercato ritiene autorevoli in materia, l’opera, estromessa così
di fatto dall’importante canale di vendita costituito dalle primarie case
d’aste, è per questo motivo talmente difettosa da giustificarsi la rescissione del
contratto, e questo anche se dovessero permanere ragionevoli dubbi circa la
veridicità del responso (II CCA citata, consid. 3.3), ad esempio per
effetto del contrario parere di altri esperti.
- Date
queste premesse, devono essere disattese le critiche della convenuta circa il
contenuto e la portata del responso peritale.
3.1 E’
ben vero che, come afferma la convenuta, il perito si è astenuto dal formulare
la propria personale opinione circa l’autenticità delle opere sottopostegli, ma
il referto è ugualmente significativo -quo alle riproduzioni di cui all’azione
principale- nella misura in cui l’esperto, sulla base delle proprie conoscenze
specifiche dell’arte e perciò peritalmente, afferma che il parere negativo
espresso dall’__________ costituisce un giudizio inappellabile di condanna,
equivalente nelle conseguenze pratiche all’accertamento della non autenticità
delle opere, visto che esse divengono “commercialmente dei non-valori” (pag.
2).
Tanto
basta a ritenere ampiamente raggiunto lo scopo della perizia giudiziaria, e per
considerare riuscita l’eccezione, se non di falso delle opere, di una loro
difettosità -costituita dal predetto giudizio negativo- tale da azzerarne il
valore, esattamente come se esse fossero false.
3.2 In
secondo luogo va senz’altro respinta la richiesta dell’appellante di assunzione
di una nuova prova peritale, che sarebbe stata rifiutata dal Pretore, vertente
sulla grafia delle firme autografe delle opere.
Da
un lato la stessa convenuta non considera assolutamente indispensabile
l’assunzione di tale prova, ma la propone solo in via subordinata (pag. 7), ma
soprattutto il rifiuto di tale prova appare più che giustificato alla luce da
una parte del fatto che le risultanze della perizia esperita -ancorché non
condivise dalla convenuta- consentono di decidere la domanda principale con
piena cognizione dei fatti rilevanti, e d’altro lato per il motivo che nulla, a
parte l’opinione della resistente, permette di ritenere che una simile perizia
limitata ad un solo aspetto delle opere (la firma) avrebbe consentito di
ottenere un risultato più attendibile.
Ma
in ogni caso, anche ammettendo per ipotesi che una simile perizia fosse stata
esperita, e che essa avesse concluso per l’autenticità delle firme, rimarrebbe
insoluta la diversa questione costituita dal fatto che gli oggetti venduti sono
stati tacciati di falso dall’unica autorità alla quale il mercato di quelle
opere -e la finalità implicita del negozio delle parti era quella di comprare e
vendere merce avente accesso a tale mercato- ha riconosciuto la facoltà di
esprimere tale giudizio, e pertanto si dovrebbe comunque ammettere in tal senso
l’irrimediabile difettosità delle merci vendute.
-
Stante
questa situazione, risultano non decisive anche le altre considerazioni della
convenuta circa la credibilità dell’, che rimangono comunque allo
stadio della mera affermazione di parte, e circa l’esistenza in atti di una
perizia di parte a lei favorevole, la cui discrepanza con le conclusioni
-perfettamente coerenti- dell’esperto giudiziario circa l’autenticità delle
opere non permette da sola di preferirla all’atto giudiziale, e che comunque
lascia insoluta la già sollevata questione dell’impossibilità di commerciare
ulteriormente le opere -laddove è evidente che l’intera serie di 10 litografie
diviene invendibile dopo che due di esse sono state disconosciute
dall’, e non consente pertanto di concludere per la regolarità
dell’adempimento della convenuta.
-
Va
perciò totalmente disatteso l’appello della convenuta, privo di possibilità di
successo stanti le argomentazioni invocate, il che determina anche la reiezione
della domanda di assistenza giudiziaria (art. 157 CPC).
-
L’attore
imposta il proprio gravame, riguardante la domanda riconvenzionale della convenuta,
sulla tesi dell’inesistenza del contratto di compravendita relativo alle
ulteriori due serigrafie all’asserito prezzo di fr. 56’000.--, e in proposito
va ricordato che chi, come la convenuta, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza
dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II
CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).
6.1 Il
Pretore (consid. 6) ha dedotto l’esistenza del contratto per il fatto che l’attore
avrebbe ammesso l’acquisto in occasione di un interrogatorio avanti alla
polizia e per il fatto che egli le avrebbe tenute per sé, comportamento per il
quale non risulterebbe provato un altro plausibile motivo.
Si
tratta di una valutazione che non può essere condivisa, in quanto misconosce
elementi che depongono in senso contrario.
6.2 Va
premesso innanzitutto che il preteso contratto non è confortato da prove
documentali, né da testimonianze dirette attestanti la stipula, e neppure dal
concludente pagamento di entrambe le parti, essendo sì avvenuta la consegna, ma
non anche il pagamento della merce.
Il
Pretore, pur ritenendo decisiva l’ammissione fatta dall’attore, ha giustamente
evidenziato le particolari circostanze in cui essa è stata rilasciata, ed in
effetti a mente di questa Camera non si saprebbe dare la preminenza a tale
affermazione, che potrebbe benissimo essere un’imprecisione non rilevante nel
contesto -quello di un’azione penale- in cui essa è stata resa, rispetto alla
circostanza per cui l’attore per il resto sia prima che durante la presente
causa ha sempre negato di avere inteso acquistare quelle opere, rifiuto del
resto coerente e comprensibile secondo l’ordinario andamento delle cose, stante
i sospetti sull’autenticità delle altre opere.
Inoltre
il Pretore ha disatteso che neppure il comportamento dell’attrice è stato del
tutto lineare in proposito, avendo essa da una parte ripetutamente dichiarato
la disponibilità alla ripresa delle opere, o almeno di una di esse (doc. P, R,
T, 7), attitudine non conciliabile con quella del venditore che semplicemente
vanta il credito relativo al prezzo di vendita, e d’altra parte per avere
invitato l’attore ad astenersi dal farle peritare, in quanto vi sarebbe stato
il rischio del loro sequestro (doc. L).
La
restituzione è fallita per il motivo che la convenuta ha accusato l’attore
della sostituzione di una delle opere, (doc. O, P), accusa rimasta allo stadio
di affermazione di parte specie se si considera che in sede penale la convenuta
-tacendo della pretesa sostituzione- aveva affermato che il problema era
costituito dal fatto che una delle serigrafie sarebbe stata danneggiata
dall’attore (doc. 25, pag. 2), e si può pertanto affermare che un eventuale
contratto sarebbe stato sciolto per contrario consenso delle parti, e che
all’atto pratico si debba ancora solo procedere all’esecuzione di questo
contrario accordo per mezzo del ritiro delle opere, riservato evidentemente il
risarcimento dei danni qualora l’attore ne avesse provocati.
Anche
il divieto della convenuta all’attore di sottoporre le serigrafie ad una
perizia costituisce atteggiamento del tutto incompatibile con l’asserita
vendita, in quanto in tal caso l’acquirente, divenuto proprietario delle opere
anche in difetto di pagamento per il solo effetto della loro consegna (art. 714
CC), avrebbe potuto disporne liberamente in tal senso senza il consenso della
convenuta, che ha invece dimostrato, compiendo atti di disposizione
incompatibili con la professata vendita, di avere inteso mantenere la facoltà
di determinare in qualche misura il destino delle opere.
Dal
profilo meramente economico questo comportamento della convenuta è di facile
comprensione: se anche le serigrafie non pagate fossero state dichiarate false
dall’__________, essa non avrebbe mai incassato il loro prezzo, né avrebbe
potuto altrimenti rivenderle. Rimane il fatto che un simile divieto, peraltro
inspiegabile -come la paura del sequestro delle opere- per una venditrice che,
come la convenuta, afferma di essere certa dell’autenticità della sua merce, è
prerogativa del proprietario, e costituisce pertanto un chiaro indizio contro
la tesi del preteso contratto.
6.3 Stante
la labilità degli indizi che accreditano l’ipotesi della vendita, e dovendosi
inoltre considerare elementi in senso contrario, disattesi dal Pretore, la
conclusione alla quale si deve giungere nella valutazione complessiva è -nella
per la convenuta migliore delle ipotesi- quella della loro reciproca elisione (II
CCA 11 settembre 1998 in re V. S.p.A./D., 19 febbraio 1998 in re E./Z. e
riferimenti), con la conseguenza di doversi decidere a danno della parte
gravata dell’onere della prova della concreta circostanza, ossia della
convenuta.
L’esistenza
del contratto di vendita da cui dipende la domanda riconvenzionale non può in
definitiva essere ritenuta provata con la necessaria certezza, ragione per cui
la domanda condannatoria della convenuta è da respingere. Essa può naturalmente
chiedere all’attore la restituzione delle sue opere, facoltà che non può
trovare menzione nel dispositivo in assenza di una domanda subordinata della
convenuta in tal senso.
Ne
segue l’accoglimento dell’appello dell’attore.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
13 novembre 1998 __________ è respinto.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria 13 novembre 1998 __________ è respinta.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà all’attore fr. 3’000.-- per ripetibili
di appello.
IV. L’appello
16 novembre 1998 __________ è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 23 ottobre 1998 della Pretura di
Locarno-Campagna è riformato nel modo seguente:
- La
domanda riconvenzionale è respinta.
§. La
tassa di giustizia di fr. 850.-- e le spese (tra cui 2/5 delle spese peritali
di fr. 745.--), già anticipate da __________, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 5’500.-- per ripetibili.
A
__________ viene restituito il saldo dell’anticipo delle spese peritali di fr.
4’185.--.
V. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà
all’attore fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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