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12.1998.219 ΓÇó Nullity of revision-office appointment and company dissolution
12.1998.219Altro tribunale28 ott 1998Annulled
In a second-instance corporate matter, the appellant company challenged a first-instance order appointing a revision office and the later order dissolving the company. The appellate court held that the procedure under Art. 727f para. 2 CO required notification and a hearing, which had not occurred. Because the company had been flagrantly denied its right to be heard, both first-instance decisions were declared null. The court also found the dissolution decision had been adopted without contradiction and without a proper request from the register office. No court fees were charged, and the State of Ticino was ordered to pay CHF 600 in party compensation.
Art. 727f cpv. 2 CO; Art. 363 CPC; nullity for denial of the right to be heard and absence of contradictory proceedings. The appointment of a revision office on application of the commercial register office must be conducted as a contentious chamber proceeding, with notification of the application and summoning of the parties to a hearing. A failure to hear the company concerned constitutes a grave procedural defect justifying absolute nullity, which may be examined ex officio by the appellate court even outside a valid appeal. A dissolution order issued on the basis of such a defective procedure, and without a proper contradictory request, is likewise null. Analogical recourse to bankruptcy rules is impermissible where the statutory conditions are not met.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.219
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00219
Lugano 28 ottobre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.98.74 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 1998 da
contro
rappr. dall’avv.
con la quale si chiedeva la nomina di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO e nella quale il Pretore - dopo aver provveduto, con decreto 18 marzo 1998, alla designazione del signor __________ quale revisore dell’anonima convenuta e dopo aver preso atto che quest’ultimo non poteva svolgere il suo compito la convenuta non avendogli messo a disposizione la necessaria documentazione - ha pronunciato, con decisone 17 settembre 1998 lo scioglimento della __________
Appellante, con atto di appello 12 ottobre 1998, la società convenuta la quale chiede che i dispositivi della decisione impugnata siano dichiarati nulli, subordinatamente annullati.
L’Ufficio dei registri di Locarno non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che la nomina, su istanza dell’Ufficiale del registro di commercio, di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO, compete al Pretore nell’ambito di una causa da istruire secondo le modalità della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 b n.10 LAC, art. 5 LAC e art. 361 e seg. CPC);
che tale procedura prevede che l’istanza deve essere notificata alle parti le quali sono citate entro breve termine ad una discussione (art. 363 CPC);
che l’audizione della società è del resto riconosciuta come indispensabile anche dalla dottrina (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2. Auflage, n. 1796a);
che, in concreto, le parti non sono state citate all’udienza di discussione - tanto è vero che la decisione sulla nomina del revisore è del 18 marzo 1998 a fronte di una domanda dell’Ufficio dei registri presentato il giorno precedente;
che
che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie;
che infatti la parte convenuta è stata privata, in modo flagrante, del suo diritto di essere sentita con conseguenze gravi rappresentate, poi, dalla successiva decisione qui impugnata, del suo scioglimento;
che anche la decisione di scioglimento del 17 settembre 1998 (nemmeno validamente intimata alla convenuta poiché inviata, per posta semplice, alla sua sede statutaria di __________ e ritornata alla Pretura con l’indicazione “ditta cessata”) è nulla poiché adottata senza contraddittorio e, a dire il vero, senza nemmeno che l’Ufficio dei registri l’abbia formalmente chiesta, sempre poi che ne avesse la legittimazione, dopo la rinuncia del revisore designato;
che il riferirsi, anche solo per analogia, alle norme sul fallimento per perdita di capitale ed eccedenza di debiti (art. 725 e 725a CO) è inoltre arbitrario;
che non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato poiché l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di iniziative processualmente scorrette del primo giudice che hanno determinato la nullità delle decisioni prese in questa procedura (I CCA 27 settembre 1993 P. c. P.; II CCA 19 settembre 1994 F. SA c. I.);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
Le decisioni 18 marzo 1998 e 17 settembre 1998 del Pretore di Locarno-Campagna nella causa inc. DI.98.74 sono dichiarate nulle.
Non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre lo Stato del Canton Ticino verserà alla __________ l’importo di Fr. 600.- per ripetibili.
Intimazione a: – __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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