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Numero d'incarto:
12.1998.216
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00216
Lugano
15 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. OA.96.00535 (già 13'077) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa
con petizione 16 settembre 1996 da
rappr.
contro
rappr.
in
materia di rivendicazione di proprietà;
atteso
che con decreto 5 maggio 1998, confermato da questa Camera in data 23 settembre
1998, il Pretore ha ordinato all’attrice di versare alla Pretura entro 30
giorni dalla notifica di quella decisione fr. 270’000.- a titolo di cauzione
processuale;
Ed ora
sull’istanza 30 settembre 1998 con cui l’attrice ha chiesto che il termine per
il versamento della cauzione fosse prorogato di 60 giorni e che le fosse
permesso di prestar cauzione mediante il deposito di una garanzia bancaria
irrevocabile a prima richiesta di primaria banca svizzera, istanza che il
Pretore, con decisione 1° ottobre 1998, ha respinto in quanto ricevibile;
appellante
l’attrice con atto di appello 7 ottobre 1998 con richiesta di effetto
sospensivo, con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di
accogliere l’istanza 30 settembre 1998 con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
con decreto 5 maggio 1998, recentemente confermato da questa Camera, il Pretore
ha ordinato all’attrice __________ di versare alla Pretura entro 30 giorni
dalla notifica di quella decisione fr. 270’000.- in contanti a titolo di
cauzione processuale;
che
con istanza 30 settembre 1998 l’attrice, rilevando che il termine per il
versamento della cauzione fosse ormai prossimo alla scadenza e viste le
difficoltà nel trovare e mobilizzare in breve tempo una somma così
considerevole, ha chiesto che lo stesso fosse prorogato di 60 giorni e che le
fosse permesso di prestar cauzione mediante il deposito di una garanzia
bancaria irrevocabile a prima richiesta di primaria banca svizzera;
che
con decisione 1° ottobre 1998 il Pretore, preso atto che con l’istanza in
rassegna parte attrice chiedeva in sostanza la modifica di un decreto divenuto
definitivo a seguito del giudizio d’appello, che inoltre una decisione
definitiva non poteva essere modificata dal giudice che l’aveva pronunciata e
che infine la modificazione di un decreto era vietata dalla legge (art. 96 cpv.
2 CPC), ha respinto l’istanza nella misura in cui era ricevibile;
che
con appello 7 ottobre 1998 l’attrice chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l’istanza
30 settembre 1998;
considerando
in diritto
che
contrariamente ai decreti, che di principio sono appellabili (salvo che la
domanda non sia stata contestata, cfr. art. 96 cpv. 2 CPC), le ordinanze non lo
sono (art. 95 cpv. 1 CPC);
che la giurisprudenza ha
già avuto modo di precisare che è la natura del provvedimento e non la
terminologia usata dal giudice che ne permette la sua classificazione quale
decreto o ordinanza (cfr. Rep. 1974 p. 408);
che di fatto, salvo che la
legge preveda espressamente il decreto, tutte le questioni che concernono
l'istruttoria ricadono nel campo delle controversie procedurali decise con
ordinanza (Rep. 1984 p. 388, 1987 p. 230; IICCA 2 settembre 1994
in re C./R., 19 dicembre 1994 in re G./M. SA);
che,
ciò premesso, il fatto che la decisione qui impugnata sia stata motivata e che
rechi la firma del Pretore e del Segretario assessore non può ancora deporre
-contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante- per la sua natura di
decreto, tanto più che anche l’ordinanza può necessitare di motivazione (art.
286 cpv. 3 CPC; IICCA 2 ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.);
che
la decisione con cui il Pretore ha assegnato un termine di 30 giorni per il
versamento in contanti della cauzione, seppur formalmente inserita nel decreto
che ha ammesso il benfondato della richiesta di cauzione, rappresenta una
semplice ordinanza, in quanto fissa unicamente i dettagli rispettivamente i
termini entro i quali la parte è tenuta ad eseguire quell’atto processuale
(cfr. IICCA 2 ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.);
che
il termine assegnato dal giudice per il compimento di un atto di parte, come
quello qui in esame, può senz’altro essere prorogato (art. 130 cpv. 1 CPC);
che
il giudizio sull’eventuale proroga, avendo chiaramente per oggetto lo
svolgimento del processo, viene tuttavia emanato nella forma dell’ordinanza e
non può pertanto essere impugnato con l’appello;
che
la decisione con cui il giudice ha rifiutato di modificare le modalità per
prestare la cauzione, sostituendo il versamento in contanti alla Pretura con il
deposito di una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di primaria
banca svizzera, in quanto decisione sull’eventuale modifica di un’ordinanza
(art. 95 cpv. 2 CPC), rappresenta a sua volta un’ordinanza (cfr. il titolo
marginale all’art. 95 CPC; IICCA 3 giugno 1996 in re B. e lc./G., 2
ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.), per cui anche in questo caso il
gravame risulta irricevibile;
che
l’appello, irricevibile, deve pertanto essere evaso già all’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni, tale giudizio rendendo per altro priva d’oggetto la
domanda volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo formulata nel gravame;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali
motivi,
richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
7 ottobre 1998 di __________ è irricevibile.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 200.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione
a:
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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