Appeal inadmissible against procedural order on security

12.1998.216Altro tribunale15 ott 1998Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In an accelerated civil proceeding concerning ownership litigation, the plaintiff sought more time to pay CHF 270,000 as procedural security and permission to replace cash payment with an irrevocable first-demand bank guarantee. The Pretore refused the request. On appeal, the Court of Appeal held that the challenged measure was a procedural order, not a decree, because it only fixed the modalities and deadline for performing a procedural act. Since orders are not appealable under the CPC, the appeal was declared inadmissible at the preliminary admissibility stage. The request for suspensive effect became moot, and appellate costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 95 cpv. 1, 2, 96 cpv. 2, 130 cpv. 1, 148, 313bis CPC; qualification of a procedural measure and appealability. The decisive criterion for distinguishing decree and order is the substance of the measure, not its label or formal appearance. A decision that merely fixes the time-limit and modalities for performing a procedural act, including payment of security, is an order even if embedded in a decree and even if reasoned. Orders are, as a rule, not appealable; only decrees are. A motion to extend a procedural time-limit or to modify the manner of providing security is itself determined by order and is therefore not open to appeal. An inadmissible appeal may be dealt with at the preliminary admissibility stage without adversarial submissions.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.216

Data decisione, Autorità: 15.10.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00216

Lugano 15 ottobre 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. OA.96.00535 (già 13'077) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 16 settembre 1996 da


rappr.


contro


rappr.


in materia di rivendicazione di proprietà;

atteso che con decreto 5 maggio 1998, confermato da questa Camera in data 23 settembre 1998, il Pretore ha ordinato all’attrice di versare alla Pretura entro 30 giorni dalla notifica di quella decisione fr. 270’000.- a titolo di cauzione processuale;

Ed ora sull’istanza 30 settembre 1998 con cui l’attrice ha chiesto che il termine per il versamento della cauzione fosse prorogato di 60 giorni e che le fosse permesso di prestar cauzione mediante il deposito di una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di primaria banca svizzera, istanza che il Pretore, con decisione 1° ottobre 1998, ha respinto in quanto ricevibile;

appellante l’attrice con atto di appello 7 ottobre 1998 con richiesta di effetto sospensivo, con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l’istanza 30 settembre 1998 con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto

che con decreto 5 maggio 1998, recentemente confermato da questa Camera, il Pretore ha ordinato all’attrice __________ di versare alla Pretura entro 30 giorni dalla notifica di quella decisione fr. 270’000.- in contanti a titolo di cauzione processuale;

che con istanza 30 settembre 1998 l’attrice, rilevando che il termine per il versamento della cauzione fosse ormai prossimo alla scadenza e viste le difficoltà nel trovare e mobilizzare in breve tempo una somma così considerevole, ha chiesto che lo stesso fosse prorogato di 60 giorni e che le fosse permesso di prestar cauzione mediante il deposito di una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di primaria banca svizzera;

che con decisione 1° ottobre 1998 il Pretore, preso atto che con l’istanza in rassegna parte attrice chiedeva in sostanza la modifica di un decreto divenuto definitivo a seguito del giudizio d’appello, che inoltre una decisione definitiva non poteva essere modificata dal giudice che l’aveva pronunciata e che infine la modificazione di un decreto era vietata dalla legge (art. 96 cpv. 2 CPC), ha respinto l’istanza nella misura in cui era ricevibile;

che con appello 7 ottobre 1998 l’attrice chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l’istanza 30 settembre 1998;

considerando

in diritto

che contrariamente ai decreti, che di principio sono appellabili (salvo che la domanda non sia stata contestata, cfr. art. 96 cpv. 2 CPC), le ordinanze non lo sono (art. 95 cpv. 1 CPC);

che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che è la natura del provvedimento e non la terminologia usata dal giudice che ne permette la sua classificazione quale decreto o ordinanza (cfr. Rep. 1974 p. 408);

che di fatto, salvo che la legge preveda espressamente il decreto, tutte le questioni che concernono l'istruttoria ricadono nel campo delle controversie procedurali decise con ordinanza (Rep. 1984 p. 388, 1987 p. 230; IICCA 2 settembre 1994 in re C./R., 19 dicembre 1994 in re G./M. SA);

che, ciò premesso, il fatto che la decisione qui impugnata sia stata motivata e che rechi la firma del Pretore e del Segretario assessore non può ancora deporre -contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante- per la sua natura di decreto, tanto più che anche l’ordinanza può necessitare di motivazione (art. 286 cpv. 3 CPC; IICCA 2 ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.);

che la decisione con cui il Pretore ha assegnato un termine di 30 giorni per il versamento in contanti della cauzione, seppur formalmente inserita nel decreto che ha ammesso il benfondato della richiesta di cauzione, rappresenta una semplice ordinanza, in quanto fissa unicamente i dettagli rispettivamente i termini entro i quali la parte è tenuta ad eseguire quell’atto processuale (cfr. IICCA 2 ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.);

che il termine assegnato dal giudice per il compimento di un atto di parte, come quello qui in esame, può senz’altro essere prorogato (art. 130 cpv. 1 CPC);

che il giudizio sull’eventuale proroga, avendo chiaramente per oggetto lo svolgimento del processo, viene tuttavia emanato nella forma dell’ordinanza e non può pertanto essere impugnato con l’appello;

che la decisione con cui il giudice ha rifiutato di modificare le modalità per prestare la cauzione, sostituendo il versamento in contanti alla Pretura con il deposito di una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di primaria banca svizzera, in quanto decisione sull’eventuale modifica di un’ordinanza (art. 95 cpv. 2 CPC), rappresenta a sua volta un’ordinanza (cfr. il titolo marginale all’art. 95 CPC; IICCA 3 giugno 1996 in re B. e lc./G., 2 ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.), per cui anche in questo caso il gravame risulta irricevibile;

che l’appello, irricevibile, deve pertanto essere evaso già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni, tale giudizio rendendo per altro priva d’oggetto la domanda volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo formulata nel gravame;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 7 ottobre 1998 di __________ è irricevibile.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 180.–

b) spese fr. 20.–

Totale fr. 200.–

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione a:


Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal admissibilityprocedural ordersecurity for costsdeadline extensionbank guaranteecostscivil procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance decision on extending the deadline and changing the form of security was appealable.

Decisione estratta

No. The challenged decision concerned a procedural order, not a decree; therefore it was not subject to appeal.

Motivazione estratta

The nature of the measure, not its label, is decisive. Fixing the deadline and payment modalities for security only regulates procedural details. Such matters fall under orders, and orders are not appealable under Art. 95 CPC.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be examined despite the procedural request for suspensive effect.

Decisione estratta

No. Because the appeal was inadmissible, the request for suspensive effect became moot.

Motivazione estratta

Once the appeal was dismissed at the preliminary admissibility stage under Art. 313bis CPC, there was no need to invite the respondent and no basis to decide interim suspensive effect.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appellant bears the appellate costs.

Motivazione estratta

Costs follow the event under Art. 148 CPC.

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