AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.2
Data decisione, Autorità:
10.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00002
Lugano
10 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL 97.104 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con istanza 21 luglio 1997 da
rappr.
contro
__________ rappr. __________
con cui l'istante
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'946.--
oltre interessi;
Domanda
che la convenuta all'udienza di discussione del 12 settembre 1997 ha
riconosciuto limitatamente a fr. 869.-- per ferie non godute e fr. 962.50 per
la quota parte della tredicesima, e che il Segretario assessore con sentenza 17
dicembre 1997 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 1'831.50 oltre
interessi ammesso dalla convenuta;
Appellante
l’istante, che con atto di appello del 29 dicembre 1997 chiede che la sentenza
pretorile venga riformata nel senso di accogliere integralmente l'istanza;
Mentre
la convenuta con osservazioni 16 gennaio 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
posti in giudizio
i seguenti punti in questione
-
- se
deve essere accolto l'appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
il contratto di lavoro 22 giugno 1995 (doc. B1), che richiamava il Regolamento
del rapporto d’impiego del personale della __________ (doc. H), l’istante è
stata assunta dalla convenuta a far tempo dal 1° agosto 1995 in qualità di
contabile contro un salario mensile lordo di fr. 4'400.-- oltre ad una
tredicesima mensilità.
B. A
partire dal settembre 1996 l’istante a più riprese è stata inabile al lavoro in
relazione a malesseri connessi alla gravidanza.
Il
18 marzo 1997 essa ha avuto un figlio, ed è stata in congedo di maternità fino
al 12 maggio 1997. Essa il 13 maggio non ha tuttavia ripreso il lavoro, ma è
stata assente fino al 30 giugno.
In
data 11 giugno 1997 la dipendente ha proposto alla datrice la cessazione del
rapporto di lavoro per la fine di quello stesso mese (doc. C), data dopo la
quale non ha più lavorato per la convenuta.
C. Con
l’istanza in rassegna __________ chiede la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 19’946.-- oltre interessi, di cui fr. 15'446.-- per il salario
del periodo compreso tra il 18 marzo e il 30 giugno 1997, fr. 2’250.-- per le
vacanze non godute e fr. 2'250.-- per la quota parte della tredicesima
mensilità, sostenendo che il credito per il salario non le deriverebbe dall’art.
324a CO ma dai combinati art. 33 e 34 delle condizioni contrattuali contenute
nel Regolamento interno.
All'udienza
di discussione del 12 settembre 1997 la convenuta ha rilevato che l'istante in
costanza di contratto è stata assente dal lavoro per complessivi 194 giorni,
dei quali 20 senza giustificazione e 111.5 senza copertura salariale ai sensi dell’invocato
art. 33 del Regolamento aziendale, male interpretato da controparte, mentre la
pretesa per le ferie non godute sarebbe fondata limitatamente a fr. 869.-- e
quella relativa alla tredicesima per fr. 962.50.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Segretario assessore ha rilevato che l’art. 324a CO
non conferirebbe al dipendente la facoltà di cumulare nel medesimo anno il
diritto al salario per il caso che si verifichino più motivi di impedimento tra
quelli previsti dalla norma per una durata complessiva eccedente il termine di
protezione, ma avrebbe al contrario l’intento di accordare al dipendente un
unica volta durante l’anno per la durata massima stabilita il diritto al
salario per il caso di impedimento.
Dalla
sola indicazione delle diverse cause di impedimento in due differenti articoli
del Regolamento interno non si potrebbe ancora dedurre l’esistenza della
volontà della convenuta di derogare alla soluzione legale, con il che sarebbe
da respingere la pretesa salariale dell’istante.
Le
pretese per ferie non godute e tredicesima mensilità sono per contro state
accolte nella limitata misura in cui esse sono state ammesse dalla convenuta.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso che l'istanza venga integralmente accolta- e di quelle della
resistente -che postula invece la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa non vi è contestazione del fatto che l’art. 324a CO
non comporta per il dipendente la facoltà di cumulare il diritto al salario per
il caso di ripetuti periodi di assenza dal lavoro eccedenti il termine di
protezione a causa di malattia e gravidanza durante lo stesso anno di servizio
(Sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 1994, pubblicata in: JAR
1995, pag. 112 e segg.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 324a
CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, 1996, n.
10c ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. edizione,
1992, n. 25 ad art. 324a CO).
Di
nessun ausilio è per contro l’art. 324b CO, che deroga ai disposti della norma
precedente nel caso -non verificato- di assicurazione obbligatoria contro la
perdita di guadagno conseguente ad impedimento al lavoro, non potendosi
ammettere ai sensi dell’art. 324a cpv. 4 CO l’equivalenza della prestazione
dell’assicuratore con quella garantita dall’art. 324a CO in presenza, come nel
caso di specie (doc. 7, pag. 2), di un termine di attesa di ben 60 giorni (JAR
1995, pag. 116).
- Ciò
premesso, l’appellante sostiene nondimeno, in senso contrario al querelato
giudizio, che la menzione nel Regolamento di due separate disposizioni
sull'inabilità lavorativa nei casi di malattia (art. 33 del Regolamento) e di
gravidanza (art. 34 del Regolamento) starebbe ad indicare la volontà del datore
di lavoro di obbligarsi a corrispondere il salario distintamente e
cumulativamente qualora i due eventi si realizzassero, derogando con ciò, a
favore della lavoratrice, ai disposti di legge.
Si
tratta di un’opinione che non può essere condivisa.
Dall’esame
del Regolamento (doc. H), ed in particolare dei due decisivi art. 33 (titolato
“Stipendio in caso di malattia o infortunio”) e 34 (titolato “Stipendio in caso
di maternità”), si evince infatti che la suddivisione della materia su due
articoli è stata effettuata per motivi redazionali e non funzionali.
L’art.
34 è in altre parole una semplice propaggine dell’art. 33, al quale del resto
rinvia esplicitamente dichiarando che “a partire dal 2° anno il pagamento dello
stipendio è regolato come all’art. 33", laddove la suddivisione in due
distinti articoli, peraltro non necessaria e in questo caso foriera di
equivoci, risulta dovuta unicamente alla differenza di trattamento in caso di
maternità durante il periodo di prova e il primo anno di servizio (due mesi di
salario in caso di maternità invece di 7 giorni o 1 mese in caso di malattia o
infortunio).
Di
conseguenza, il corretto approccio sistematico al regolamento, posto trattarsi
di una dipendente che ha superato il primo anno di servizio, è quello di tenere
conto unicamente del disposto dell’art. 33, dato il mancato verificarsi della
circostanza eccezionale dell’art. 34, che è la gravidanza durante il periodo di
prova o il primo anno di servizio, ma non la gravidanza tout-court, altrimenti
regolata nei medesimi termini di cui all’art. 33, e questo, a ben vedere,
analogamente a quanto avviene per l’art. 324a CO -senza che perciò vi sia
cumulo delle prestazioni-, laddove i casi di gravidanza e puerperio sono
regolati in un apposito capoverso (cpv. 3) che rinvia alla norma fondamentale
del cpv. 1.
Del
resto, anche volendo ammettere una differente fattispecie in cui la norma sulla
maternità avesse nel Regolamento un disciplinamento realmente autonomo in un
articolo avente portata propria, non si potrebbe ancora ammettere per questo
solo motivo ed in assenza di un’esplicita menzione l’esistenza della volontà
della datrice di lavoro di concedere un cumulo delle prestazioni. A maggior
ragione ciò deve valere in presenza di un esplicito rinvio che prevede per il
caso di maternità il medesimo trattamento previsto per i casi di malattia e
infortunio, e costituisce perciò una forzatura interpretativa il volere ravvisare
nel doc. H la prova dell’esistenza della volontà della convenuta di concedere
il richiesto cumulo delle prestazioni.
- Come
in prima istanza, l'appellante sostiene che durante l’ultimo anno di servizio
le proprie assenze dal lavoro nel periodo precedente il parto ammonterebbero a
complessivi 57 giorni, e non 90 come ritenuto dal primo giudice, non dovendosi
a mente sua computare nella somma dei giorni di inabilità lavorativa il sabato
e la domenica, atteso che secondo il contratto di lavoro la settimana
lavorativa consterebbe di 5 giorni.
Anche
questa censura è infondata.
Essa
si regge sull’usuale equivoco che insorge computando un periodo in giorni
lavorativi oppure in settimane o in mesi, posto ad esempio che 4 settimane di
ferie sono equivalenti a 20 giorni lavorativi se la settimana lavorativa è di 5
giorni.
Nel
caso di specie il parametro di computo rilevante non è, contrariamente
all’opinione dell’istante, quello della settimana lavorativa indicata di 5
giorni, ma solo quello secondo cui il salario viene pagato per mese e
soprattutto quello risultante all’art. 33 del Regolamento, che indica per
l’istante in 3 mesi il periodo per il quale è dato il diritto al salario,
laddove tale indicazione non equivale in buona fede a 90 giorni lavorativi,
come sostenuto a torto dalla ricorrente, ma letteralmente a 3 mesi completi di
assenza, ottenuti computando anche i sabati e le domeniche.
- L'appellante
(punto 6, pag. 7) rivendica fr. 1’659.-- per ferie non godute in luogo di
quanto attribuitole a tal titolo nel giudizio impugnato sulla scorta delle
“medesime argomentazioni di cui ai precedenti considerandi”, ovvero -così
sembra di dedurre dall’indicazione tra parentesi- per il motivo che le stesse,
come in precedenza il salario, le dovrebbero essere riconosciute sino al 30
giugno 1997.
Tale
lacunosa argomentazione prescinde totalmente dal pertinente calcolo effettuato
nel giudizio impugnato (consid. 11, pag. 6), calcolo sul quale il gravame non
spende una sola parola, e nel quale oltretutto il diritto alle ferie è già
stato computato fino al 30 giugno 1997, così come richiesto nell’appello, e poi
proporzionalmente ridotto in conseguenza delle prolungate assenze dell’istante.
La
censura, ai limiti del ricevibile, può pertanto essere respinta senza bisogno
di ulteriori considerazioni.
- L’istante,
infine, richiede negli stessi termini e con analoga motivazione che la quota
parte della tredicesima venga aumentata a fr. 2'250.--.
A
torto.
Posto
che la tredicesima mensilità è una componente del salario ordinario del
dipendente, la cui particolarità risiede nella modalità di pagamento, che di
regola viene differito alla fine dell’anno, ne deriva che il diritto a tale
parte della retribuzione segue il destino del resto del salario, ed è perciò
dovuta solo nella misura in cui esso lo è (Brühwiler, opera citata, n.
11 ad art. 324a CO).
Dovendosi
confermare il giudizio impugnato sulla principale questione dell’obbligo al
versamento del salario fino al 18 marzo 1997 (cfr. consid. 2), viene
conseguentemente confermato anche il giudizio relativo alla tredicesima
mensilità, anch’essa dovuta solo fino a quel momento, così come correttamente
deciso nel giudizio di prime cure.
Ne
discende la reiezione del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
29 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
L’istante
rifonderà alla convenuta fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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