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Numero d'incarto:
12.1998.185
Data decisione, Autorità:
07.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00185
Lugano
7 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.104 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 1° dicembre 1993 da
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 12 agosto 1998 ha respinto;
Appellante
l’attore, con atto di appello del 21 settembre 1998 con domanda di assistenza
giudiziaria e resistente la convenuta con osservazioni del 14 ottobre 1998;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, il 9 agosto 1992 tra le 20 e le 21.30 ignoti
avrebbero asportato dalla vettura dell’attore, in sosta nell’area di servizio
autostradale __________ di __________ oggetti per un valore complessivo di fr.
22’723.--.
Stante
un contratto di assicurazione bagagli stipulato con la convenuta, l’attore
procede per il risarcimento della somma assicurata di fr. 10’000.-- oltre
interessi, il cui pagamento verrebbe rifiutato a torto dalla resistente.
B. La
convenuta ha giustificato la propria resistenza alla pretesa attorea con le
sospette circostanze dell’asserito furto: non vi sarebbe stata un’immediata
constatazione da parte delle forze dell’ordine, l’attore avrebbe in breve tempo
ottenuto importanti risarcimenti da altre compagnie per casi analoghi ed
inoltre ricerche esperite dalla convenuta avrebbero dimostrato la presumibile
falsità di quanto attestato da parte dei giustificativi prodotti
dall’assicurato. Le CGA limiterebbero comunque la copertura a fr. 4’000.-- per
oggetti lasciati in un veicolo chiuso, eccezion fatta per gli oggetti di valore
per i quali la copertura sarebbe esclusa. Nulla sarebbe pertanto dovuto per gli
oggetti posti sul portapacchi della vettura ed infine l’eventuale pretesa
dell’attore sarebbe in ogni caso prescritta, soggiacendo essa ad un breve
termine contrattuale di prescrizione di un anno.
C. Il
Pretore, sulla base della testimonianza di __________, compagna di viaggio e
all’epoca convivente dell’attore, ha ritenuto sufficientemente comprovato il
verificarsi dell’asserito furto.
Egli
ha però escluso qualsiasi obbligo di indennizzo per le biciclette lasciate sul
portapacchi della vettura, mentre per gli altri oggetti ha ritenuto
insufficienti le indicazioni di cui all’elenco doc. D, un documento di parte
allestito dallo stesso attore e neppure confermato dalla teste __________, come
pure le altre prove sull’entità del danno, fonte di più di un dubbio sulla
pretesa dell’attore.
Dal
che la reiezione della petizione.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente, si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
ricorrente postula l’attribuzione di un risarcimento di fr. 10’000.-- in
conseguenza del sinistro in esame, somma corrispondente a quella massima
assicurata (doc. B), ma già ad un primo esame delle CGA tale pretesa risulta in
buona parte infondata.
1.1 Come
rettamente indicato dal giudizio impugnato, l’art. 7.3 CGA (doc. A, pag. 2)
esclude il diritto alle prestazioni per gli oggetti lasciati in luogo
accessibile o in un veicolo non chiuso a chiave.
Ne
consegue, senza necessità di ulteriori argomentazioni, l’esclusione della
copertura per gli oggetti lasciati sul portapacchi (doc. D, pag. 1), non avendo
l’attore neppure allegato nella procedura di prime cure che gli stessi
sarebbero stati in qualche modo protetti nella loro ubicazione sul tetto della
vettura, ed avendo al contrario la teste __________ escluso questa eventualità.
1.2 Per
i rimanenti oggetti asseritamente oggetto di furto vale invece la norma di cui all’art.
4.7 CGA, che prevede che gli oggetti lasciati in un veicolo sono assicurati per
un massimo di fr. 4’000.--.
Ne
consegue, che in caso di accoglimento delle tesi dell’attore questi, in base al
medesimo contratto di assicurazione di cui si prevale, potrebbe ottenere il
risarcimento del danno subito fino a concorrenza dei predetti fr. 4’000.--, e
questo evidentemente anche nel caso in cui il valore degli oggetti rubati sia
stato superiore.
- Al
ricorrente va dato atto del fatto che il giudizio impugnato non è convincente
laddove respinge la pretesa nel suo complesso per il motivo che l’elenco degli
oggetti rubati sarebbe un documento di parte, nemmeno confermato dalla
convivente dell’assicurato, e che non sarebbe stata fornita la prova che gli
oggetti in questione si trovavano nell’auto al momento del furto.
Non
va infatti disatteso che la persona colpita da un furto può in molti casi
trovarsi in una situazione di carenza probatoria, non essendo preparata
all’evento inaspettato. E’ perciò difficile poter rimproverare all’assicurato
la mancata prova del fatto che degli oggetti, rubatigli, si trovassero
nell’auto al momento del furto, così come è difficile pretendere che una
persona conservi i giustificativi dell’acquisto (o possa dimostrare a
posteriori l’avvenuto acquisto) anche per oggetti tutto sommato banali come i
propri indumenti, o comunque per oggetti non coperti da una particolare
garanzia contrattuale, giustificante la conservazione della ricevuta di
pagamento.
Ed
infatti, la giurisprudenza sviluppata al riguardo dell’art. 39 LCA non esige
dall’assicurato una prova rigorosa del danno, ma ritiene al contrario
sufficiente la prova indiziaria del medesimo (IICCTF 23 maggio 1986 in
re A./K.; Rep. 1973, pag. 138; II CCA 12 giugno 1990 in re M.
SA/Z.), prova che in concreto si potrebbe anche ritenere fornita.
- La
petizione dell’attore deve tuttavia essere respinta per un altro motivo, ossia
per il fatto che egli non ha fornito la prova certa, che contrariamente a
quella del danno si poteva da lui esigere, del fatto che almeno una delle
serrature dell’abitacolo della sua vettura o la serratura del bagagliaio sono
state forzate, o che gli autori del furto sono in altro modo penetrati nella
vettura con scasso, ad esempio rompendo un vetro.
L’esigenza
di dimostrare che il veicolo era chiuso a chiave è posta dall’art. 4.7 delle
CGA, e si trattava perciò di una condizione contrattuale che l’assicurato
doveva soddisfare fornendo la prova dell’avvenuto scasso.
Tale
prova andava fornita facendo constatare lo scasso all’autorità di polizia, non
importa se il giorno stesso nel luogo del furto o il giorno successivo a
__________, il che non è avvenuto, e in difetto di tale prova l’asserito scasso
esiste solo come affermazione di parte dell’attore stesso.
Il
gravame è silente sull’argomento, ed anche la richiesta formulazione di nuove
domande alla teste __________ -peraltro proceduralmente inammissibile (art. 321
CPC)- non verte su questo fondamentale tema, che determina in definitiva la
soccombenza del ricorrente.
Se
ne deve concludere per la mancanza di fondamento della pretesa attorea, e di
conseguenza per la reiezione del gravame.
La
mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame comporta la reiezione
della domanda di assistenza giudiziaria (art. 157 CPC), che comunque non
avrebbe incluso le ripetibili da attribuirsi alla convenuta (art. 159 e 162
CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 162, n. 1).
Le
spese della causa seguono pertanto la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
21 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. La
domanda di assistenza giudiziaria 21 settembre 1998 di __________ è respinta.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 500.-- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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