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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.181
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00181
Lugano
18 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.98.32
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 16
gennaio 1998 da
contro
che
il Pretore, con sentenza 7 settembre 1998, ha integralmente accolto condannando
il convenuto a versare all’attrice l’importo di Fr. 20’636.70 oltre interessi e
spese.
Nei
confronti della quale il convenuto ha dichiarato di ricorrere con scritto 16
settembre 1998.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il credito
dell’attrice si riferisce ad un estratto conto riguardante l’utilizzo da parte
del convenuto della carta di credito __________;
che il convenuto è rimasto
precluso in causa non avendo presentato l’allegato di risposta nemmeno nel
termine ultimo di grazia di 10 giorni;
che, di conseguenza, non è
stato citato all’udienza preliminare ma alla sola discussione finale che il
Pretore ha indetto lo stesso giorno del 7 settembre 1998 presumendo che la
parte attrice non intendesse procedere all’istruttoria di causa (art. 177 cpv.
3 CPC);
che la convocazione per
tale udienza risale al 1 luglio 1998 e solo il 3 settembre 1998 il convenuto ne
ha chiesto il rinvio senza che il Pretore si esprimesse su tale domanda,
procedendo ugualmente nella lite ed emanando, lo stesso giorno, la sentenza di
merito che accoglie la petizione;
che il convenuto, con
scritto 16 settembre 1998, ricorre contro questa sentenza argomentano
unicamente che, avendo presentato istanza di rinvio dell’udienza, riteneva che
la stessa sarebbe stata riportata ad altro giorno e chiede, giustificando e
comprovando ora con la necessità inderogabile di una visita medica, di essere
nuovamente convocato all’udienza;
che l’appello non contenendo
i presupposti formali minimi voluti dall’art. 309 CPC, in particolare la
domanda intesa alla modifica della sentenza nei punti che intende appellare ed
i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, deve essere dichiarato nullo
(art. 309 cpv. 4 CPC) e quindi irricevibile;
che a prescindere dalla
sua nullità per i motivi formali sopra indicati, lo stesso non può avere alcun
effetto poiché nell'ambito dell'utilizzo di questo istituto processuale da
parte del convenuto si ravvisa un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 1
CC (II CCA 24 marzo 1994 C. c. R. & Co; DTF 107 Ia 221, 111
Ia 150; Guldener, Treu und Glauben im Zivilprozess, in SJZ 1942/43, pag.
393);
che l’abuso del convenuto
risiede nel fatto che si appella contro una sentenza per non aver potuto
presenziare ad un’udienza durante la quale, siccome precluso, non avrebbe
potuto contestare i fatti della petizione e nel fatto che, con svariati scritti
informali indirizzati alla Pretura, ha sempre riconosciuto di dovere l’importo
per il quale è stato condannato a pagare chiedendo delle dilazioni a causa
della sua critica situazione economica;
che l’appello è così un
tentativo di procrastinare nel tempo il pagamento del dovuto a ulteriore
dimostrazione di un atteggiamento temerario ed abusivo che non può essere
protetto;
Per i quali motivi
pronuncia
-
L’appello 16
settembre 1998 di __________ è irricevibile.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione alle
parti e comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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