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12.1998.18 ΓÇó Costs after withdrawal of the action
12.1998.18Altro tribunale20 mag 1998Granted
The defendant appealed a first-instance order that struck the case after the plaintiffs withdrew a CHF 100,000 traffic-accident claim but awarded no costs. The Court of Appeal held that withdrawal of the action constituted desistance and therefore obliged the plaintiffs to pay party compensation. It accepted the defendant’s assertion of 20 hours of work at CHF 250 per hour and found the requested CHF 4,500 appropriate under the applicable tariff and equitable taxation rules. The appeal was allowed, the first-instance device was modified accordingly, and appellate costs were imposed on the plaintiffs jointly and severally.
Art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; Art. 11 TOA; party compensation upon withdrawal of the action. The withdrawal of the claim after the opponent has appeared is to be treated as desistance and entails the duty to indemnify the successful party for its legal costs. In the assessment of party compensation, the court applies equitable taxation; where the action ends by withdrawal, the tariff allows a mixed ad valorem and time-based calculation. The judge may, for equitable reasons, depart from the strict tariff limits and accept a compensation fixed on the basis of the substantiated time expenditure, provided the amount remains reasonable (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.18
Data decisione, Autorità: 20.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00018
Lugano 20 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.90 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 6 giugno 1997 da
contro
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 100’000.-- in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla convenuta con risposta 3 novembre 1997 e ritirata in data 13 gennaio 1998;
E ora sul decreto 14 gennaio 1998, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito della desistenza degli attori, prescindendo dal prelievo di tasse o spese e dall’attribuzione di ripetibili;
Appellante la convenuta, che con gravame del 19 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di attribuirle fr. 4’500.-- per ripetibili;
Mentre gli attori con osservazioni 16 febbraio 1998 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
in fatto ed in diritto
che con la petizione gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 100’000.-- a seguito di un sinistro della circolazione avvenuto a Contone nel 1992;
che la convenuta il 3 novembre 1997 vi si è opposta con il proprio allegato di risposta;
che prima che si procedesse ad atti ulteriori, gli attori con lettera 13 gennaio 1998 hanno dichiarato di ritirare la petizione;
che il Pretore a seguito della desistenza degli attori ha stralciato la causa, senza tuttavia prelevare tasse o spese e senza attribuire ripetibili alla convenuta;
che con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta della mancata attribuzione di un’indennità ripetibile che ritiene, ritenuto il valore di causa e il tempo da lei profuso, pari a fr. 4’500.--;
che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta all’appello, ritenendo di nulla dovere per ripetibili e che comunque quanto richiesto sarebbe eccessivo;
che contrariamente all’opinione degli attori è pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza da parte loro, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);
che le ripetibili minime che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione per l’importo di fr. 100’000.-- di cui alla domanda di giudizio fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori a Fr. 6’000.- (art. 9 TOA);
che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che le indicazioni dell’appellante su un dispendio di tempo di 20 ore e di una retribuzione oraria di fr. 250.-/h possono essere confermate (II CCA citata; II CCA 23 ottobre 1997 in re C./W.);
che di conseguenza la richiesta dell’appellante, inferiore di circa fr. 1’000.- all’importo risultante dall’applicazione della predetta formula, può essere integralmente accolta, atteso che l’art. 77 cpv. 3 CPC prevede la tassazione equitativa delle spese di patrocinio, il che comporta la possibilità per il giudice di oltrepassare i limiti della tariffa (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 77, n. 2);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
" Non si percepiscono tasse e spese.
Gli attori in solido rifonderanno alla convenuta fr. 4’500.-- per ripetibili."
Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 120.- di tassa di giustizia e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 150.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico degli attori in solido, che, pure in solido, rifonderanno alla convenuta fr. 400.-- per ripetibili di appello.
Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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