Appeal transferred to cassation court for lack of appellate jurisdiction

12.1998.139Altro tribunale9 dic 1998Confirmed

Sintesi

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that, in unfair competition matters, Art. 418e CPC does not create a special appellate remedy against a pretore's single-instance judgment. Since the cantonal system refers to Art. 291 ff. CPC without altering Art. 300 CPC, the correct remedy against such a judgment is cassation, not appeal. The defendant's appeal was therefore transmitted to the Civil Cassation Chamber. No costs were charged.

Regest

Art. 418e CPC; Art. 300 CPC; Art. 13 LCSl: unfair competition disputes are subject in Ticino to the pretore's exclusive jurisdiction and the simplified procedure of Art. 291 ff. CPC, but this does not affect the ordinary system of remedies. In the absence of an express cantonal derogation, single-instance judgments of the pretore remain challengeable only by cassation under Art. 300 CPC. A remedy filed in the wrong form is not examined on the merits but transmitted to the competent chamber if the legal system so permits (consid. in fine).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.139

Data decisione, Autorità: 09.12.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00139

Lugano 9 dicembre 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

nella causa civile in materia di concorrenza sleale (inc. no. IU.98.8 della Pretura di Locarno-Città) dipendente da istanza 3 luglio 1997 di


rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________

chiedente di far divieto alla convenuta di utilizzare la denominazione "__________" per l'emittente radiofonica da essa gestita;

istanza che il pretore ha accolto con pronuncia 25 maggio 1998;

appellante la convenuta con allegato 15 giugno 1998 con cui postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza;

rimedio cui __________ si oppone, sollevando anzitutto eccezione di incompetenza di questa Camera, ovvero sostenendo che il giudizio pretorile avrebbe potuto essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, adottando lo stesso principio formulato dall'art. 31 sexies cpv. 3 Cost relativo alla controversie tra consumatori finali e fornitori, l'art. 13 LCSl impone ai Cantoni di prevedere -fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale- una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida, specificando che la stessa dev'essere applicata anche alle controversie senza valore litigioso;

che il nostro Cantone ha optato per la seconda alternativa, introducendo nel Codice di procedura civile l'art. 418e -in vigore dal 3 maggio 1991- che prevede, indipendentemente dal valore litigioso, ossia per tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, sia la competenza esclusiva del pretore, sia la procedura di cui agli art. 291 segg. CPC come mezzo adeguato per ottemperare al dettato federale (Messaggio 18.1.1989, in Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1990, vol 4, p. 1266-1267);

che la scelta del nostro Cantone prescinde così dalla distinzione indicata dal diritto federale e dipendente dall'eventuale valore litigioso della controversie che impone la procedura semplificata almeno per le vertenze fino a un valore di fr. 8'000.- (Ordinanza del Consiglio federale 14.12.1987);

che né il testo dell'art. 418e CPC, né i lavori parlamentari danno indicazioni particolari concernenti i rimedi di diritto contro le decisioni del pretore;

che pertanto, in virtù del cennato rinvio agli art. 291 segg. CPC, non v'è motivo per creare un'eccezione alla regola formulata dall'art. 300 CPC secondo cui le sentenze pronunciate dal pretore come istanza unica sono impugnabili soltanto con ricorso per cassazione;

che una diversa soluzione, non espressa dal legislatore, creerebbe oltretutto una frattura nella sistematica del nostro Codice di procedura civile;

per tutti questi motivi

decreta

  1. L'appello 15 giugno 1998 presentato alla Seconda Camera civile d'appello da __________ è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile.

  2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura di Locarno-città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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