AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.125
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00125
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale per mercedi e salari - inc. no. DI.97.00036
della Pretura del distretto di Blenio - promossa con istanza 24 giugno 1997 da
rappr.
contro
rappr.
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18’985.67
oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 18’415.13 (pretesa
derivante da un contratto di lavoro);
domanda
avversata dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione dell’istanza, e che
il Pretore, con sentenza 14 maggio 1998, ha accolto per fr. 12’195.76 più
interessi;
appellante
l’istante, con atto di appello 20 maggio 1998, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che l’istanza sia accolta per fr. 18’413.15,
protestando spese e ripetibili di secondo grado;
appellante
adesivamente il convenuto, con atto ricorsuale 8 giugno 1998, con cui postula
la reiezione del gravame di parte avversa e a sua volta chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr.
9’982.-; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. __________
è entrata alle dipendenze del __________ __________ il 1° dicembre 1992 in
qualità di addetta alle pulizie, con una retribuzione oraria di fr. 14.-.
Il
contratto di lavoro, concluso verbalmente tra le parti per una durata
indeterminata, è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto al 30 aprile
1997.
B. Con
istanza 24 giugno 1997 __________ ha chiesto la condanna di __________,
titolare dell’esercizio pubblico, al pagamento di fr. 18’985.67 oltre
interessi, auspicando in sostanza il versamento delle indennità per giorni
festivi (fr. 2’213.75), delle indennità per vacanze (fr. 9’146.98) e delle
tredicesime (fr. 7’624.94), mai pagate in precedenza e tuttavia previste dal
contratto collettivo di categoria.
Il
convenuto si è opposto all’istanza, affermando in particolare che l’indennità
per vacanze e la tredicesima erano già comprese nel salario orario, mentre
l’indennità per giorni festivi non era dovuta siccome l’orario lavorativo della
dipendente non raggiungeva i 2/3 di quello normalmente svolto nell’azienda.
C. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha
condannato il convenuto al pagamento di fr. 12’195.76 più interessi.
Il
giudice di prime cure, appurata l’applicabilità alla fattispecie del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione
(in seguito: CCNL) -anche se lo stesso era stato disdetto per il 30 giugno
1996- ha innanzitutto escluso, in assenza di valide prove, che il salario
orario versato all’istante fosse comprensivo dell’indennità per vacanze, per
giorni festivi e della tredicesima: egli ha pertanto concluso per il benfondato
delle pretese relative ai giorni festivi (fr. 2’213.77) e alle tredicesime
(posizione nel frattempo ridotta a fr. 7’054.38); atteso che in base alla giurisprudenza
del Tribunale federale le vacanze di cui il dipendente non aveva usufruito
entro la fine dell’anno successivo erano da considerarsi perente, la richiesta
per vacanze arretrate è stata per contro ammessa unicamente per gli anni 1996 e
1997 (fr. 2’917.71; recte: 2’927.61).
D. Con
l’appello l’istante chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che
l’istanza sia accolta per fr. 18’413.15, protestando spese e ripetibili di
secondo grado.
Essa
contesta il mancato riconoscimento a suo favore dell’indennità per vacanze
relativa agli anni 1993-1995 (fr. 6’229.27, recte: 6’219.37): a suo giudizio,
il diritto alle vacanze non esercitato dal lavoratore entro l’anno successivo a
quello in cui esse erano maturate non poteva essere considerato perento, lo
stesso cumulandosi invece di anno in anno ed essendo tutt’al più sottoposto al
termine di prescrizione quinquennale.
E. Con
osservazioni ed appello adesivo il convenuto postula la reiezione del gravame
di parte avversa e a sua volta chiede la riforma del primo giudizio nel senso
di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 9’982.-; il tutto, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Mentre,
a suo dire, il giudizio pretorile che respingeva la pretesa per vacanze
1993-1995 era del tutto corretto e andava confermato, egli ritiene errata
l’attribuzione alla controparte delle indennità per giorni festivi (fr.
2’213.77), queste ultime potendo in effetti essere riconosciute unicamente ai
dipendenti che lavoravano in media più dei 2/3 della durata lavorativa normale
dell’azienda, ciò che non era il caso dell’istante.
Considerando
in diritto
-
A
questo stadio della lite è del tutto pacifica l’applicabilità alla fattispecie
del CCNL nonché il fatto che il salario orario versato alla parte istante non
fosse comprensivo delle indennità per vacanze, giorni festivi e tredicesima.
Pacifico è pure il diritto dell’istante alla rifusione delle tredicesime e
delle vacanze relative agli anni 1996 e 1997.
-
Con
l’appello principale l’istante chiede che le venga attribuita anche l’indennità
vacanze relativa agli anni 1993-1995 (fr. 6’219.37), che il Pretore le aveva
invece negato, considerandola perenta.
La
censura merita accoglimento.
L’art.
329c cpv. 1 CO prevede che le vacanze devono essere, di regola, assegnate
durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane
consecutive.
La
precedente formulazione di questa norma prevedeva per contro che le vacanze
dovessero essere accordate durante l’anno considerato, ma al più tardi l’anno
dopo: dal tenore letterale della norma si deduceva, all’atto pratico, la
perenzione del diritto alle vacanze, se esso non veniva esercitato entro la
fine dell’anno successivo a quello per il quale il diritto era sorto (DTF
107 II 430 cons. 3b; DTF 101 II 286 cons. 5b).
La
revisione parziale del diritto del lavoro, in vigore dal 1° luglio 1984, ha
esplicitamente inteso modificare questa situazione con il nuovo art. 329c cpv.
1 CO, stabilendo espressamente che anche se la regola è l’assegnazione delle
ferie durante l’anno, e l’assegnazione durante l’anno successivo costituisce
perciò l’eccezione, il mancato godimento delle ferie entro l’anno successivo
non comporterà più la perdita del diritto, riservato il caso in cui l’esercizio
tardivo dello stesso da parte del lavoratore fosse la conseguenza di un abuso
di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (FF 1982 III p. 197; Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 4 ad art. 329c CO con rif.; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, N. 6 ad art. 329c CO; Rehbinder,
Berner Kommentar, N. 7 ad art. 329c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 1 ad art. 329c CO; Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 13. ed., Berna 1997, p. 99; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno
1996, N. 2 ad art. 329c CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel
de travail, Losanna 1998, N. 11 ad art. 329c CO; JAR 1996 p. 165 e 166; IICCA
25 maggio 1998 in re G./F.): in tal caso il diritto alle vacanze si cumula così
da un anno all’altro, valendo comunque sempre il termine di prescrizione
quinquennale (IICCA 15 novembre 1991 in re F./A. SA, 2 novembre 1993 in
re L./F.).
Non
avendo il convenuto sollevato l’eccezione di prescrizione, né evidenziato
eventuali circostanze di fatto che potessero far intravedere un abuso di
diritto da parte dell’istante nel far valere giudizialmente la pretesa per
vacanze arretrate 1993-1995, la stessa va senz’altro ammessa.
- Con
l’appello adesivo il convenuto contesta l’attribuzione alla controparte
dell’indennità per giorni festivi di cui all’art. 77 cpv. 1 CCNL di complessivi
fr. 2’213.77, ritenendo che l’orario lavorativo di quest’ultima non avrebbe mai
raggiunto i 2/3 di quello normalmente svolto nell’azienda (art. 77 cpv. 5
CCNL).
Il
rilievo è solo parzialmente fondato.
Dagli
atti di causa -e meglio dalle schede salari __________ richiamate,
rispettivamente dai documenti fiscali (doc. C)- è risultato che l’istante ha
svolto le seguenti ore lavorative:
nel 1993 1’368.5 ore (cfr. pure doc. B)
nel 1994 1’611.5 ore
nel 1995 1’402 ore
nel 1996 1’575.5 ore
mentre
essa ha dichiarato di averne svolte nel 1997 367.5 (istanza p. 1).
Ora,
atteso che la settimana lavorativa nel settore alberghiero è di 42 ore (art. 60
CCNL; rispettivamente di 45 ore (art. 60 CCNL), nel caso in cui l’esercizio
pubblico fosse una piccola azienda ai sensi dell’art. 4 CCNL, questione
quest’ultima che può tuttavia rimanere indecisa, non essendo -come vedremo di
seguito- determinante per l’esito della causa), che il lavoratore, oltre a 6
giorni festivi pagati all’anno (art. 77 CCNL), aveva diritto nel 1993 anche a
30 giorni di vacanza, nel 1994 a 32 e nel 1995 rispettivamente 1996 a 35 (art.
70 CCNL), si ha in definitiva il seguente conteggio:
anno ore
deduzioni ore nette 2/3
settimanali annuali festivi vacanze
1993
42 2’184 50.4 252 1’881.6 1’254.4
45 2’340 54 270 2’016 1’344
1994
42 2’184 50.4 268.8 1’864.8 1’243.2
45 2’340 54 288 1’998 1’332
1995
42 2’184 50.4 294 1’839.6 1’226.4
45 2’340 54 315 1’971 1’314
1996
42 2’184 50.4 294 1’839.6 1’226.4
45 2’340 54 315 1’971 1’314
Risultando
dal conteggio di cui sopra che le ore svolte dalla dipendente sono maggiori ai
2/3 di quelle svolte nell’azienda (sia applicando un orario settimanale di 42
ore, sia applicando quello di 45 ore), l’indennità per giorni festivi per gli
anni 1993-1996 a suo favore va senz’altro confermata.
Diverso
è il discorso per il 1997: in quell’anno l’istante ha lavorato solo fino al 30
aprile, cioè per 1/3 dell’anno. In tal caso il calcolo per stabilire il suo
diritto o meno all’indennità per giorni festivi andrà effettuato pro rata e
sarà il seguente:
anno
ore deduzioni (pro rata) ore nette 2/3
settimanali al 30.4 festivi vacanze
1997
42 728 16.8 98 613.2 408.8
45 780 18 105 657 438
Non
avendo essa raggiunto nel corso del 1997 l’orario lavorativo minimo previsto dall’art.
77 cpv. 5 CCNL, l’indennità per giorni festivi relativa a quell’anno non è
invece dovuta, con un saldo a favore del convenuto di fr. 128.63.
-
In
esito ai due gravami, il convenuto è pertanto tenuto a rifondere alla
controparte fr. 18’286.50 oltre interessi (fr. 7’054.38 per tredicesime, fr.
2’085.14 per giorni festivi, fr. 9’146.98 per vacanze).
-
Ne
discende l’accoglimento integrale dell’appello principale e quello parziale
dell’appello adesivo ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese per questo giudizio (art. 343 cpv.
3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC), ritenuto tuttavia che non ne vengono assegnate all’istante per
la procedura di appello adesivo, non avendo quest’ultima presentato
osservazioni al gravame di parte avversa.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. In accoglimento
dell’appello 20 maggio 1998 di __________ ed in parziale accoglimento
dell’appello adesivo 8 giugno 1998 di __________ la sentenza 14 maggio 1998
della Pretura del distretto di Blenio, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
- L’istanza 24/25 giugno 1997 della
signora __________ __________, nei confronti del signor __________ è
parzialmente accolta.
§ Conseguentemente
il signor __________, è condannato a versare alla signora __________ __________
l’importo di fr. 18’286.50 oltre interessi al 5% a far tempo dal 25 giugno
1997.
II. Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese per la procedura di appello. La parte convenuta rifonderà
all’istante fr. 250.- per ripetibili di appello.
III. Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese, né si assegnano ripetibili per la procedura di
appello adesivo.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Blenio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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