Recusal of a judge already involved as counsel

12.1998.123Altro tribunale25 mag 1998Confirmed

Sintesi

In a traffic-accident damages case, the plaintiff sought recusal of the Leventina district pretore because he had previously been involved in the same matter as counsel for the defendants. The Second Civil Chamber of the Cantonal Court of Appeal held that the absence of objections by the parties did not automatically lead to abstention; confirmation by the competent authority remained necessary. Since the judge had already known the facts as counsel for a party, the statutory ground for exclusion was met and the recusal was confirmed. No fees or costs were charged.

Regest

Art. 26 lit. c, 28 cpv. 2, 29 cpv. 1 e 30 CPC; recusal of a judge previously involved as counsel in the same matter. The mere absence of objections by the parties does not render abstention automatic; the competent authority must still issue a confirming decision to prevent abuse. Prior professional involvement in the same factual dispute constitutes a statutory ground for exclusion and requires the judge's disqualification.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.123

Data decisione, Autorità: 25.05.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00123

Lugano 25 maggio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Zali, escluso)

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.11 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 6/8 maggio 1998 da


patrocinato dall’ avv.


contro

  1. __________ 2. __________ 3. __________ rappr. da__________ tutti patrocinati dall’ avv.

in materia di risarcimento danni a seguito di sinistro della circolazione stradale.

Ed ora sulla ricusa del Pretore di Leventina formulata dall’attore con la petizione e sulla dichiarazione di esclusione dello stesso Pretore di cui alla comunicazione alle parti dell’8 maggio 1998.

Ritenuto che le parti convenute, nei termini di cui agli art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 1 CPC, non hanno presentato osservazioni nei confronti della domanda di ricusa e della dichiarazione di esclusione;

atteso che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice (come appare verificarsi in concreto dal momento che i convenuti non hanno, nel termine di 5 giorni di cui all’art. 28 cpv. 2 CPC, nulla eccepito al proposito e l’attore trova conferma della sua domanda di ricusa) l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC;

considerato che la giustificazione dell’esclusione - e della domanda di ricusa - risiede nel fatto che il Pretore avv. __________ ha già conosciuto la fattispecie come legale delle parti convenute e che quindi è realizzato il motivo previsto dalla legge all’art. 26 litt. c) CPC percui l’esclusione va confermata;

pronuncia

  1. Il Pretore avv. __________ è escluso dal trattare la causa inc. no. OA.98.11 __________ c.__________ e llcc. della Pretura di Leventina.

  2. Non si prelevano tasse o spese

  3. Intimazione a: -__________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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