AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.119
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00119
Lugano
15 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.203 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 19 giugno 1995 da
rappr.
dall'avv. ________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
125’065.-- oltre accessori;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 17 aprile 1998 ha ammesso per fr. 18’000.-- oltre
accessori nei confronti di __________ e respinto nei confronti di __________;
Appellanti
i convenuti, laddove __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione nei suoi confronti e __________ nel senso di
porre spese e ripetibili interamente a carico dell’attrice;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 23 giugno 1998 chiede la
reiezione del gravame avversario e la riforma del querelato giudizio nel senso
di ammettere la petizione nei confronti di __________ per ulteriori fr.
39’474.--;
Appello adesivo al
quale i convenuti si oppongono con osservazioni 14 settembre 1998.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
sostiene di essersi rivolta a __________, di professione cartomante ed
esercitante assieme al figlio __________, durante il 1988 per la soluzione di
problemi famigliari.
Questi
avrebbero avviato un’indebita azione di spoliazione nei suoi confronti,
facendosi da lei consegnare valori di vario genere, e meglio fr. 41’000.-- in
contanti o titoli, e ulteriori lire 115’000’000 provento della vendita di una
proprietà immobiliare sita in Italia, importi di cui la procedente ha chiesto
la restituzione con la causa che ci occupa.
B. I
convenuti si sono opposti alla petizione contestando la partecipazione del
figlio all’attività professionale della madre, e negando per il resto di avere
ricevuto denaro o valori dall’attrice. Le eventuali e denegate dazioni
avrebbero comunque semmai avuto carattere extracontrattuale, dal che
l’adduzione, in duplica, dell’eccezione di prescrizione.
C. Il
Pretore, dopo avere respinto l’eccezione di prescrizione, ha ritenuto che i
rapporti tra l’attrice e la convenuta __________ avessero carattere
contrattuale attinenti al contratto di mandato, in virtù dei quali esisterebbe
pertanto un preciso obbligo di diligenza della mandataria.
Sulla
scorta delle risultanze istruttorie, il Pretore ha ritenuto comprovata
unicamente la consegna di lire 50’400’000 e di fr. 18’000.-- dall’attrice alla
convenuta. Quest’ultima avrebbe tuttavia dimostrato la restituzione
dell’importo in lire italiane per mezzo della teste __________ nel complesso
credibile ancorché sua amica da vent’anni, mentre non vi sarebbe la prova della
restituzione dei fr. 18’000.--, somma per la quale la petizione sarebbe pertanto
da ammettere nei confronti della convenuta __________ .
D. Con
l’appello __________ chiede che la petizione sia respinta anche nei suoi
confronti.
Il
Pretore avrebbe male valutato il materiale probatorio agli atti, ed in
particolare la deposizione della teste __________ giungendo all’errata
conclusione di negare anche la restituzione dei fr. 18’000.--. La stessa
sarebbe inoltre attestata dalle ricevute doc. A1-A4, la cui produzione in sede
di appello si giustificherebbe in applicazione dell’art. 322 CPC, avendo la
convenuta ignorato fino al momento della deposizione della teste __________
dell’esistenza di tali ricevute.
Entrambi
i convenuti postulano inoltre che le spese e le ripetibili siano poste
interamente a carico dell’attrice, non essendoci alcun valido motivo che
giustificherebbe di derogare al principio del computo aritmetico della
soccombenza.
E. Con
l’appello adesivo l’attrice postula invece la riforma del querelato giudizio
nel senso di ammettere la petizione nei confronti di __________ per l’ulteriore
importo di lire 50’400’000, adducendo a sua volta un’errata valutazione delle
prove da parte del Pretore, e questo con riferimento alla deposizione
F. Delle
argomentazioni dei rispettivi memoriali di osservazioni agli appelli avversari
-concludenti per la loro reiezione- si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Sull’appello
di __________
- L’appello
principale risulta irricevibile per quanto introdotto da __________
limitatamente al dispositivo, n. 4 del giudizio impugnato relativo a spese e
ripetibili: nella misura in cui l’appellante contesta il riparto delle spese e
della tassa di giustizia l’impugnazione è irricevibile per mancanza di gravamen,
non risultando a suo carico addebito alcuno; nella misura in cui invece egli si
aggrava contro l’attribuzione in suo favore di soli fr. 1’800.-- di ripetibili
l’appello è per contro nullo per l’assenza di una concreta proposta di giudizio
(art. 309 cpv. 2 lit. e CPC), essendo la formulazione “Spese e ripetibili
(queste ultime calcolate in base all’art. 150 CPC) integralmente a carico della
soccombente” del tutto indeterminata, così da impedire la pronuncia
dell’autorità d’appello entro i limiti della domanda (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309 n. 2 e nota al n. 1).
B. Sull’appello
di __________
- Va
preliminarmente disattesa la richiesta formulata ex art. 322 CPC
dell’assunzione agli atti in via suppletoria dei doc. A1-A4, costituenti
fotocopia di 4 asserite ricevute rilasciate dall’attrice.
L’appellante
(punto 6, pag. 6) afferma di avere appreso dell’esistenza dei documenti in
questione durante l’istruttoria di causa, e meglio in occasione dell’audizione
della teste __________ avvenuta il 5 dicembre 1996.
Ne
consegue, secondo l’art. 192 cpv. 1 CPC, che la richiesta di assunzione agli
atti di quei documenti doveva avvenire al più tardi entro 10 giorni dalla fine
dell’istruttoria, non potendo essere seguita la tesi dell’appellante secondo
cui la concludenza delle ricevute quale prova liberatoria -addirittura lampante
nell’ambito di una causa di restituzione- sarebbe emersa solo sulla scorta del
giudizio pretorile, dovendosi evidentemente pronunciare il giudizio sulla concludenza
della prova da assumere in via suppletoria prima del giudizio di merito e
sulla sola base della forza probante intrinseca di quella prova, e non alla
luce di una sua valutazione nel contesto delle altre prove assunte, il che
avverrà appunto solo con il giudizio sul merito.
Ne
segue, a prescindere da ogni altra considerazione, la tardività della richiesta
formulata con l’appello.
- Per
il resto (punto 5, pag. 5 e 6) l’appello è incentrato sulla critica alla
decisione pretorile di discostarsi dalle risultanze della deposizione di
__________, definita “fondamentale”.
Più
ancora che infondata, la censura si rivela tuttavia priva di oggetto: anche
dopo una ripetuta lettura della deposizione in questione -nella quale si passa
in continuazione di argomento in argomento senza che nulla venga approfondito-
non è dato di capire, e l’appellante difatti non lo precisa, in quale modo
dovrebbe ritenersi dimostrata con la necessaria certezza l’asserita
restituzione dell’importo di fr. 18’000.--.
Il
passaggio decisivo è verosimilmente quello in cui la teste afferma che:
“Nel mio negozio non sono mai state scritte
lettere per conto dell’attrice. Essa firmava soltanto delle ricevute. L’attrice
aveva dato alla __________ denaro da custodire. Ogni tanto la signora
__________ chiedeva alla __________ di darle una parte di quel denaro. La
__________ mi lasciava il denaro che io consegnavo all’attrice facendole
firmare la ricevuta.”
ma
è chiaro che in assenza delle ricevute in questione, da ostendere alla teste
affinché le riconoscesse, la totale genericità di queste informazioni non
permette, date anche le particolari circostanze della fattispecie, la
formazione di alcun convincimento circa l’entità del denaro dato dall’attrice
alla convenuta e di quello restituito, così da non potersi ragionevolmente ritenere
comprovata l’asserita estinzione del riconosciuto debito di fr. 18’000.--. Non
emergendo migliori elementi neppure dalla richiamata dichiarazione resa dalla
teste in sede penale il 19 maggio 1995, non si può ritenere -anche a
prescindere da qualsiasi considerazione circa la credibilità della teste- che
il Pretore negando che sia stata fornita la prova dell’asserita restituzione
dei fr. 18’000.-- abbia ecceduto nel proprio ampio potere di apprezzamento
delle risultanze di causa.
- L’appellante
contesta infine il riparto degli oneri di causa adottato dal Pretore, negando
che una parziale deroga al criterio della soccombenza aritmetica possa avvenire
in conseguenza “del tipo di argomentazione giuridica invocata dalle parti”.
La
censura è infondata.
In
primo luogo -e questo con riferimento all’eccezione di prescrizione- è
manifesto che l’adduzione di eccezioni preliminari o di merito che si rivelano
infondate impone sia al giudice che alla controparte un lavoro supplementare
per la loro disamina, e pertanto è senza dubbio giustificato che tale maggiore
onere venga accollato alla parte che lo ha causato (art. 148 cpv. 3 CPC).
Secondariamente
-e ciò vale per la negazione dell’esistenza di rapporti contrattuali- la
medesima situazione di maggiore onere per la controparte e per il giudice si
viene a creare allorché, contrariamente alla realtà e senza che ve ne sia una
reale necessità, la parte convenuta adotta un atteggiamento di totale negazione
delle argomentazioni fattuali di controparte.
Dovendosi
ammettere il principio della possibilità di deroga ai criteri di riparto
matematici, si rileva che la convenuta non ha in concreto contestato il quantum
della deroga operata dal Pretore, con il che anche questa argomentazione -e con
essa l’intero gravame- può essere respinta.
C. Sull’appello
adesivo di __________
- Anche
l’appellante adesiva muove delle critiche all’apprezzamento delle prove operato
dal Pretore in riferimento all’episodio della pretesa restituzione dell’importo
di lire 50’400’000, segnatamente alla decisione di ritenere in proposito
credibile la deposizione di __________, amica di lunga data della convenuta.
Si
tratta di critiche ingiustificate.
Infatti,
contrariamente alla tesi dell’appellante, il solo fatto che la teste abbia dichiarato
di conoscere la parte da più di vent’anni (risposta a controdomanda 1A), il che
comunque non implica necessariamente un rapporto di amicizia, non basta a
rendere la deposizione sospetta o la teste inaffidabile. A questo risultato,
secondo la giurisprudenza di questa Camera, sarebbe stato possibile giungere
unicamente in presenza di significative discordanze tra i fatti narrati e
quelli desumibili da altre prove (II CCA 29 febbraio 1996 in re O.
SA/F., 15 settembre 1994 in re B./B. e A., 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A.
SA e llcc.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 18).
Siffatte
discordanze non vengono in concreto neppure accennate, limitandosi l’appellante
ad invocare una valutazione soggettiva del comportamento della testimone molto
difficile da eseguire, se si pone mente al fatto che essa è stata sentita in
via rogatoriale.
Si
può pertanto concludere, confermando le valutazioni del primo giudice, nel
senso che nelle circostanze date il prescindere dalla considerazione della
deposizione __________ avrebbe costituito un’indebita forzatura nella
valutazione del materiale probatorio, sicché la decisione di ritenere
restituito l’importo di lire 50’400’000 merita in definitiva di essere
confermata.
Ne
segue la reiezione sia dell’appello principale che di quello adesivo ai sensi
dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
11 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. L’appello
11 maggio 1998 di __________ è irricevibile.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere all’attrice fr. 700.-- per ripetibili di appello.
IV. L’appello
adesivo 23 giugno 1998 di __________ è respinto.
V. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata
fr. 900.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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