Appeal rejected in garage repair damage dispute

12.1998.115Altro tribunale18 mag 1998Dismissed

Sintesi

The owner of a vehicle appealed the first-instance dismissal of his claim against a garage for damages allegedly caused by a negligent alternator revision. The appellate court held that the appeal’s request for annulment and a technical expert opinion was procedurally defective and, in any event, unfounded. The appellant had admitted that the breakdown resulted from external alternator cables, not from the alternator revision itself, and those cables had not been handed over for inspection. The appeal was dismissed at the preliminary review stage, and the appellant was ordered to pay the appeal costs of CHF 200.

Regest

Art. 313 bis CPC, Art. 148 CPC; appeal against dismissal of a damages claim arising from garage work. An appeal may be rejected at the preliminary stage when it is manifestly unfounded. A request for annulment is inadmissible absent articulated grounds for annulment; a request for an expert report must be linked to a proper request to modify the judgment. Where the appellant admits that the damage was caused by components not entrusted for inspection or repair, liability of the garage is excluded and further expert evidence is unnecessary. Costs follow the losing party under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.115

Data decisione, Autorità: 18.05.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00115

Lugano 18 maggio 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00469 (già 81/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 3 luglio 1996 da


contro


con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’948.50 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domande avversate dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 aprile 1998 ha respinto;

appellante l’attore con atto ricorsuale 8 maggio 1998 con cui chiede l’annullamento della sentenza pretorile e in subordine l’allestimento di una perizia tecnica;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto

che il 21 agosto 1995 __________, titolare della __________ e proprietario di un __________ si recò presso il __________ per una revisione dell’alternatore;

che il 15 ottobre 1995, di ritorno da un viaggio organizzato in Italia, __________ restò in panne a causa di un guasto ai cavi dell’alternatore;

che __________ procede in causa contro __________ per la rifusione dei danni da lui patiti a seguito dell’inconveniente (complessivamente fr. 9’948.50), rimproverando al garage una cattiva revisione dell’alternatore, circostanza quest’ultima contestata dal convenuto;

che con il giudizio qui impugnato il Pretore, rilevando che la panne era riconducibile ai soli cavi esterni dell’alternatore e che in occasione della revisione presso il convenuto i meccanici si erano limitati a controllare il funzionamento dell’alternatore ma non quello dei cavi esterni che per altro nemmeno erano stati messi loro a disposizione dall’attore, ha senz’altro respinto la petizione;

che con l’atto ricorsuale che qui ci occupa l’attore chiede l’annullamento della sentenza pretorile e in subordine l’allestimento di una perizia tecnica, riproponendo la tesi secondo cui il danno all’alternatore sarebbe stato causato dal negligente intervento dei meccanici del convenuto;

che, a prescindere dall’erroneità delle richieste di giudizio formulate in questa sede dall’appellante -la richiesta di annullare la sentenza pretorile non potrebbe essere accolta già in assenza di motivi di annullamento (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 309; IICCA 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.), mentre la richiesta di allestimento di una perizia senza la contemporanea domanda di modifica del primo giudizio sarebbe irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 309; IICCA 13 marzo 1996 in re C./C.)- si osserva che l’atto di appello è comunque infondato anche se si ritenesse che l’appellante in realtà postulava semplicemente la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione;

che in effetti nel gravame l’appellante ha pacificamente ammesso -ammissione che rende del tutto inutile l’auspicata perizia tecnica- che il mancato funzionamento del veicolo durante il viaggio dell’ottobre 1995 era riconducibile ai cavi esterni all’alternatore medesimo (ricorso p. 1, ad 4);

che in tali circostanze -come per altro correttamente rilevato dal giudice di prime cure- la responsabilità del convenuto per l’avvenuta panne è senz’altro esclusa, essendosi egli limitato alla revisione dell’alternatore, ma non dei suoi cavi esterni, che in effetti neppure gli erano stati consegnati per la revisione (replica p. 2, ad 1);

che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC, senza necessità di intimarlo, per eventuali osservazioni, alla controparte;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 8 maggio 1998 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 180.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 200.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione a: – __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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