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Numero d'incarto:
12.1998.111
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00111
Rinvio T.F.
Lugano
29 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.266 (inc. n. 12'317) della Pretura di Mendrisio-Nord nord promossa con
petizione 18 novembre 1992 da
rappr.
contro
rappr.
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr.
100’000.-- oltre interessi in conseguenza dei difetti dell’opera, domanda
aumentata a fr. 211’825.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 4 giugno ha accolto per fr. 102’071.50 oltre interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 25 giugno 1996 ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Gravame
parzialmente accolto con la sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera, che ha
ridotto il credito degli attori a fr. 85’947.50 oltre interessi;
Adita
dal convenuto con ricorso per riforma, la I Corte Civile del Tribunale federale
con pronunciato 23 febbraio 1998 ha annullato la sentenza impugnata
relativamente all’importo di fr. 9’080.-- per il minor valore dell’opera
conseguente alla differenza di superficie, e alle spese e ripetibili della sede
cantonale, e l’ha per il resto confermata;
Considerato
in fatto ed in
diritto:
- Il
giudizio di rinvio ha in sostanza respinto tutte le censure del convenuto alla
sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera ad eccezione di quella concernente
la deduzione sulla mercede d’appaltatore di fr. 9’080.--per la minore
superficie del capannone di 26 mq.
L’Alta
corte ha stabilito che la sentenza cantonale non contiene alcun accertamento di
fatto concernente la tempestiva notifica di questo difetto, così da non
permettere la disamina dell’eccezione di tardività del convenuto e da imporre
l’annullamento del giudizio impugnato su questo punto e il rinvio all’autorità
cantonale per un nuovo giudizio dopo l’effettuazione dell’accertamento
mancante.
-
Nella
corrispondenza preprocessuale degli attori (cfr. i doc. E, G, N, P, Q) non
figura un’esplicita notifica del difetto costituito dalla minore superficie del
capannone. La questione risulta essere stata posta per la prima volta il 21
maggio 1990 nell’ambito della procedura di prova a futura memoria (quesito “p”)
e risolta dal perito il 17 ottobre 1990 nel senso dell’accertamento della
minore superficie coperta di 26 mq (risposta N, pag. 10).
-
Il
difetto è perciò costituito dalla mancanza di 13 mq per ognuno dei due piani
del capannone, pari a circa al 2,5% della superficie prevista.
La
differenza è in quanto tale del tutto marginale, e secondo la comune esperienza
di non immediata percezione, prova ne è il fatto che anche il perito a futura
memoria, persona dell’arte, ha dovuto effettuare un rilievo per accertarla. Ne
consegue che il vizio del capannone, in quanto non identificabile applicando
quell’attenzione che si può ragionevolmente pretendere da un conoscitore medio
dell’opera (Rep. 1993, pag. 197 e segg.), deve essere considerato
occulto e non manifesto ai fini della verifica della tempestività della sua
notifica.
- Nessun
elemento in atti consente di ritenere che gli attori abbiano avuto conoscenza
certa del difetto in questione prima dell’intimazione del referto peritale -tesi
che del resto nemmeno lo stesso convenuto ha esplicitamente sostenuto- non
potendosi concludere in tal senso per il solo motivo della posa da parte loro
del corrispondente quesito peritale, ma dovendosi nel dubbio ammettere, fino a
prova del contrario, che prima del responso del perito sia semmai esistita per
gli attori una situazione di incertezza al riguardo della superficie del
capannone, il che non ha però innescato il loro obbligo alla notifica del
possibile difetto.
Questo
è perciò da reputare scoperto dagli attori al più tardi con la notifica del
referto di perizia a futura memoria, avvenuta il 23 ottobre 1990.
- Accertata
la data in cui il difetto è stato scoperto dagli attori, occorre verificare se
questo sia stato tempestivamente comunicato all’appaltatore.
Per
principio, il fatto che un’opera venga sottoposta all’esame di un perito non
esenta il committente dall’obbligo di notifica (Gauch, Der Werkvertrag,
4 edizione, Zurigo, 1996, n. 2137), e questo neppure nel caso di perizia
ufficiale ai sensi dell’art. 367 cpv. 2 CO (Gauch, opera citata, n.
2138), e perciò la semplice comunicazione a controparte dell’incarico ad un
perito (Rep. 1979, pag. 312) oppure la trasmissione del referto
all’appaltatore da parte del perito o del giudice adito per la nomina del
perito ex art. 367 cpv. 2 CO (Gauch, ibidem) non valgono quale notifica
dei difetti ai sensi di legge.
Diverso
è però il caso qualora il committente, come nella specie, abbia chiesto
l’erezione di una perizia a futura memoria con la precisa volontà non già -come
nella perizia ex art. 367 cpv. 2 CO- di procedere ad una semplice verifica
dell’opera, ma di identificare i difetti dell’opera in vista dell’esercizio dei
diritti a lui conferiti dall’art. 368 CO, così che la notifica del referto
peritale concludente per l’esistenza dei difetti equivale in sostanza alla
notifica della loro esistenza da parte del committente oppure, se si
preferisce, si può altresì ammettere che la posa del quesito peritale relativo
alla minore superficie del capannone equivalga ad una notifica del difetto
nella misura in cui il dubbio sulla sua sussistenza presente al momento della
formulazione della domanda viene risolto in senso affermativo dal referto
peritale.
Va
perciò ritenuta la tempestività della notifica del vizio in questione, così che
la condanna del convenuto alla restituzione dell’importo di fr. 9’080.-- oltre
interessi può essere confermata anche dopo l’effettuazione dei richiesti
accertamenti.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. In
aggiunta a quanto previsto dal dispositivo n. I. della sentenza 30 settembre
1996 di questa Camera, per quanto confermata dalla sentenza 23 febbraio 1998
della I Corte Civile del Tribunale federale__________, è condannato a pagare a
__________, fr. 9’080.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 1992.
II. E’
confermato il giudizio su spese e ripetibili delle due sedi cantonali di cui
alla sentenza 30 settembre 1996 di questa Camera e pertanto:
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 4’500.-- della procedura avanti alla
Pretura di Mendrisio-Nord sono a carico degli attori per 3/5 e del convenuto
per 2/5, al quale gli attori rifonderanno fr. 2’000.-- per parte di ripetibili.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr.
2’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico e per 5/6 e per 1/6 sono a
carico degli attori in solido, ai quali il convenuto rifonderà complessivi fr.
2’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Non
si prelevano tasse o spese per questa decisione, non si assegnano ripetibili.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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