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12.1998.107 ΓÇó Arbitration clause excludes ordinary court competence for appalto claims
12.1998.107Altro tribunale9 set 1998Dismissed
The plaintiffs appealed a decree of the Lugano Pretore that upheld lack of jurisdiction for the construction-contract portion of their claim because the contract contained an arbitration clause. The Court of Appeal held that the appeal was formally defective for lacking any actual nullity grounds and, in any event, was plainly unfounded. It confirmed that the valid arbitration clause excluded ordinary-court jurisdiction for claims based on the appalto, that the existence of two contracts did not create separate procedural paths, and that procedural economy cannot extend judicial competence. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellants.
Art. 309 CPC; arbitration clause and court competence; an appeal seeking only nullity must state concrete nullity grounds, failing which it is inadmissible or at least unfounded. A valid arbitration agreement excludes the ordinary court's jurisdiction insofar as the dispute falls within its scope. The mere coexistence of several contracts or the invocation of joinder of claims does not create concurrent fora where the action, as introduced, is unitary. Procedural economy cannot justify a ruling beyond the court's jurisdiction; the allocation of the underlying defect to one contract or another remains a matter for the parties, and the judge must confine review to the claims within his competence (consid. 1-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.107
Data decisione, Autorità: 09.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00107
Lugano 9 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.4 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31 dicembre 1996 da
(entrambi rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 53’205.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione del convenuto di incompetenza del Pretore per effetto di una clausola compromissoria, eccezione che il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha parzialmente accolto, respingendo di conseguenza la petizione in ordine per quanto fondata sul contratto di appalto;
Appellanti gli attori con atto di appello del 28 aprile 1998 e resistente il convenuto con osservazioni del 23 giugno 1998;
Ritenuto
in fatto: che il 21 febbraio 1991 il convenuto ha venduto agli attori il fondo n. __________ di __________ al prezzo di fr. 365’000.-- (doc. A);
che il medesimo giorno le parti hanno sottoscritto anche un contratto di appalto -gli attori committenti e il convenuto appaltatore- per l’edificazione di una casa unifamiliare sul fondo venduto contro una mercede di fr. 225’000.-- (doc. B);
che il contratto di appalto contiene una clausola compromissoria (doc. B, punto 9);
che con la petizione gli attori chiedono la condanna del convenuto al pagamento di fr. 53’205.-- oltre interessi adducendo la difettosità delle canalizzazioni destinate ad evacuare l’acqua piovana e invocando i diritti di garanzia sia del contratto di compravendita che di quello d’appalto;
che il convenuto in risposta si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente la competenza funzionale del giudice adito per effetto della clausola compromissoria di cui al contratto di appalto, ritenendo che la stessa estenda i propri effetti alla globalità dei rapporti giuridici esistenti tra le parti;
che nel decreto impugnato il Pretore ha accertato l’esistenza nel contratto di appalto di una valida clausola compromissoria, i cui effetti non si estenderebbero tuttavia anche al contratto di compravendita, ed ha perciò parzialmente ammesso l’eccezione nel senso che la petizione è stata respinta in ordine per quanto fondata sulle normative inerenti il contratto di appalto;
che con l’appello gli attori, pur riconoscendo l’esistenza di due separati contratti, contestano il giudizio pretorile invocando l’istituto della congiunzione di più azioni e il principio dell’economia processuale e sostenendo che il Pretore a questo stadio della causa non sarebbe in grado di stabilire se i difetti invocati derivino dal contratto di compravendita o al contratto di appalto;
che in sostanza si sarebbe in presenza di due fori alternativi a dipendenza del contratto al quale va ascritto il difetto, ovvero con due fori giurisdizionali concorrenti, così che varrebbe la giurisdizione adita per prima, ovvero quella del Pretore;
che delle osservazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: che la domanda di giudizio dell’appello è unicamente quella della declaratoria di nullità del decreto impugnato (pag. 1);
che gli appellanti non invocano tuttavia alcun motivo di nullità;
che di principio l’appello dovrebbe pertanto essere sanzionato di nullità in applicazione dell’art. 309 CPC (II CCA 21 luglio 1997 in re C./R. SA, 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G.; Cocchi/Trez-zini, CPC, ad art. 309, n. 4), senza che ciò costituisca eccesso di formalismo in presenza di una parte debitamente patrocinata (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);
che a titolo abbondanziale si rileva comunque che lo stesso è palesemente privo di fondamento;
che stante infatti la pacifica ammissione da parte degli attori dell’esistenza di due distinti contratti, e dell’incontestata validità della clausola compromissoria, bene ha fatto il Pretore ha respingere in ordine la petizione in quanto fondata sul contratto di appalto per carenza di giurisdizione;
che un diverso risultato non si giustifica adducendo l’istituto della congiunzione di più azioni, esistendo in concreto con ogni evidenza una sola azione risarcitoria degli attori nei confronti del convenuto;
che l’invocazione di due distinti contratti nulla muta all’unicità dell’azione così come introdotta;
che il principio dell’economia processuale, invocato a torto dai ricorrenti, non consente al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della sua competenza;
che l’eventualità che a questo stadio della causa non sia possibile stabilire se i difetti attengono all’uno o all’altro contratto è un problema degli attori e non del giudice, che rettamente ha limitato la propria competenza all’azione di garanzia derivante dal contratto di compravendita immobiliare, e che perciò non dovrà fare altro che respingere la petizione nel merito qualora si avveri che gli asseriti difetti attengono al contratto di appalto e non a quello di compravendita;
che è infine del tutto infondata l’apodittica affermazione dei ricorrenti secondo cui esisterebbero due fori alternativi o due giurisdizioni concorrenti, essendo al contrario lo scopo e l’effetto della clausola compromissoria quello di escludere la competenza del giudice ordinario nella misura in cui essa sia stata validamente pattuita;
che il gravame, infondato in ogni suo punto, deve perciò essere respinto anche volendolo dichiarare ricevibile;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 28 aprile 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere al convenuto fr. 600.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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