AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.49
Data decisione, Autorità:
29.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00049
Lugano
29 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.95.01516 (già 145/1995) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 -
promossa con petizione 16 ottobre 1995 da
arch.
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 77’572.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore ha integralmente respinto con sentenza 10 febbraio 1997;
appellante
la parte attrice con atto di appello 28 febbraio 1997 con cui in via principale
chiede il rinvio degli atti all’autorità inferiore per l’esperimento della
procedura istruttoria conformemente alle prove indicate all’udienza preliminare
e in via subordinata chiede che la petizione sia integralmente accolta; il
tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la parte convenuta con osservazioni 30 maggio 1997 ha postulato la reiezione
del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nella primavera del
1990 __________ conferì all’arch. __________ l’incarico di progettare un
immobile da edificarsi al mappare n. __________ RFD di __________: in base al
contratto 27 settembre 1991 la retribuzione a favore del professionista venne
definita forfetariamente in fr. 200’000.-, importo comprensivo delle opere
supplementari e valido fino al termine della costruzione (doc. 4).
Terminata l’edificazione,
tra le parti sono sorte discussioni circa l’onorario dovuto all’architetto.
B. Con petizione 16
ottobre 1995 l’arch. __________ ha chiesto la condanna di __________ al
pagamento di fr. 77’572.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
L’attore ritiene in
sostanza che l’onorario forfetario si riferisse ad un’opera del costo
complessivo di fr. 1’612’000.- e non comprendesse certo lo studio e
l’esecuzione di importanti modifiche e varianti che hanno portato ad un costo
totale di fr. 2’235’300.-: tale situazione giustificherebbe, a suo dire, di
riconoscergli, oltre all’onorario concordato, altri fr. 59’632.-.
Egli
chiede inoltre la somma di fr. 4’610.- (doc. O) per altri piccoli incarichi che
controparte gli affidò anche per conto della zia ed in particolare per il
tinteggio della facciata del __________ (fr. 1’700.-), per la consulenza in
merito all’affitto di un appartamento a __________ (fr. 680.-) e per quella
avente per oggetto il trasporto e la posa di un mosaico “Gonzato” (fr.
2’230.-), nonché ulteriori fr. 13’330.- (doc. Q) per l’allestimento del
prospetto pubblicitario relativo all’immobile edificato (fr. 4’190.-) e per
l’adattamento ai nuovi locali dei mobili del convenuto (fr. 9’140.-).
C. Con la risposta di
causa il convenuto si è integralmente opposto alle pretese di controparte.
A suo parere, il contratto
con retribuzione forfetaria concluso con l’architetto era pacificamente valido
per tutta la durata dei lavori e comprendeva tutte le opere supplementari
(incluse le varianti, di cui l’attore era per altro già a conoscenza), per cui
nulla era più dovuto al professionista, tanto più che gli aumenti di costo
dell’opera erano dipesi da suoi errori di preventivo e di progettazione. Per
quanto concerne le altre pretese, egli afferma che le spese per l’allestimento
del prospetto erano già comprese nel contratto forfetario, mentre -in
particolare con l’allegato di duplica- contesta che controparte abbia
effettivamente svolto le prestazioni fatturate, per altro eccessivamente, nel
doc. O.
D. Con sentenza 10
febbraio 1997, dopo aver in precedenza comunicato alle parti di non ritenere
necessaria l’assunzione di alcuna prova offerta all’udienza preliminare, il
Pretore ha integralmente respinto la petizione, caricando all’attore gli oneri
processuali in complessivi fr. 1’600.- e l’indennità per ripetibili di fr.
3’600.-.
Il giudice di prime cure,
preso atto che il contratto prevedeva una remunerazione forfetaria
dell’architetto per tutte le opere (ordinarie e supplementari) connesse con
l’edificazione dell’immobile in questione, ha in sostanza ritenuto che l’adeguamento
dello stesso poteva avvenire unicamente, per applicazione analogetica dell’art.
373 cpv. 2 CO, laddove delle circostanze straordinarie che non potevano essere
prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse dalle parti al momento
della stipula del contratto impedissero o rendessero oltremodo difficile il
compimento dell’opera: ora, non avendo l’attore indicato eventuali circostanze
straordinarie tali da permettere un adeguamento della mercede e risultando anzi
da un lato che la variante, che ha poi dato luogo all’aumento del costo, era
stata approvata dal Municipio di __________ prima della conclusione del
contratto inerente la retribuzione del professionista e dall’altro che
l’architetto sapeva che il figlio del convenuto avrebbe ordinato altre
modifiche al IV piano ed al piano terrazza (doc. 3), ne discendeva che l’attore
nulla poteva pretendere oltre ai fr. 200’000.- forfetariamente pattuiti nel
contratto. Per quanto riguardava gli altri mandati ed in particolare gli
ulteriori importi chiesti con la petizione, a suo tempo contestati dal
convenuto, mentre era pacifico che l’allestimento del prospetto relativo
all’immobile edificato fosse già compreso nel contratto a forfait, non
risultava che fossero state offerte prove a sostegno dell’esistenza di un
mandato conferito dal convenuto per l’esecuzione delle prestazioni fatturate
con il doc. O, rispettivamente dell’esecuzione delle prestazioni medesime, il
che implicava di doverle pure respingere.
E. Con appello 28
febbraio 1997 l’attore chiede in via principale il rinvio degli atti
all’autorità inferiore per l’esperimento della procedura istruttoria
conformemente alle prove indicate all’udienza preliminare e in via subordinata
l’integrale accoglimento della petizione; il tutto, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante ripropone
anche in questa sede la tesi secondo cui il contratto con retribuzione
forfetaria concernesse unicamente un’opera con un costo di fr. 1’612’000.- e
non un’opera come quella realizzata di fr. 2’235’000.-, oltretutto frutto di
modifiche inizialmente non prevedibili: a questo proposito, osserva che al
momento della sottoscrizione del contratto, le parti non erano ancora a
conoscenza dell’approvazione della variante da parte del Municipio. Egli si
dice infine sorpreso dell’allegazione pretorile secondo cui per gli altri
mandati non sarebbe stata offerta la prova dell’esistenza del relativo
incarico: a suo dire, infatti, dal plico di cui al doc. P risultava chiaramente
che fu l’appellato a chiedere l’intervento dell’appellante per quanto atteneva
la problematica del tinteggio del __________; l’interrogatorio dell’artigiano
che adattò i vecchi mobili alla nuova costruzione, secondo i disegni e la
direzione dell’appellante, avrebbe inoltre permesso di chiarire che il suo
intervento avvenne su ordine dell’appellato.
F. Delle osservazioni 30
maggio 1997 del convenuto con cui si postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
considerando
in diritto
- Come accennato, con
il gravame l’appellante in via principale si è limitato a chiedere il rinvio
degli atti all’autorità inferiore per l’esperimento della procedura istruttoria
conformemente alle prove indicate all’udienza preliminare.
È innanzitutto chiaro che,
nella misura in cui non contiene le precise domande intese alla modifica della
sentenza impugnata (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), la richiesta formulata
dall’appellante in questa sede di ritornare gli atti al Pretore affinché abbia
a procedere all’istruzione della causa in base alle prove offerte all’udienza
preliminare è senz’altro irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 10 ad art. 309; IICCA 13 marzo 1996 in re C./C.), la circostanza
che l’appellante sia patrocinato da un avvocato professionista non consentendo
per altro un minor rigore formale (Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem
Gesetze gleich, Berna 1985, p. 122; ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.).
Si volesse, a titolo
abbondanziale, prescindere da questa doverosa considerazione e ammettere con
ciò che l’appellante abbia implicitamente inteso chiedere l’annullamento del
querelato giudizio e che di conseguenza la richiesta sarebbe ricevibile, è
chiaro che essa sarebbe comunque destinata ad essere respinta nel merito e ciò
per il semplice fatto che nel gravame l’appellante stesso non ha sollevato
alcun motivo particolare che potesse giustificare l’annullamento della sentenza
del Pretore (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4
ad art. 309; IICCA 6 luglio 1993 in re C./D., 14 ottobre 1994 in re P.
SA/P. e lc., 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M., 13 marzo 1996 in re C./C., 28
luglio 1997 in re T. S.n.c./G.).
Ora, avendo l’appellante
rinunciato a chiedere a questa Camera che avesse eventualmente ad assumere
direttamente le prove offerte all’udienza preliminare e rifiutate dal Pretore
(art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC), è evidente che il giudizio sul
merito della vertenza dovrà avvenire unicamente in base alle prove documentali
già versate agli atti, senza che sia possibile una loro completazione con altri
atti istruttori.
- In via subordinata,
l’appellante ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che, in
accoglimento della petizione, il convenuto fosse condannato a pagargli fr.
77’572.- oltre interessi, somma per la quale è stato inoltre postulato il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE.
2.1 Anche in questa sede
l’appellante ripropone diffusamente la tesi secondo cui le modifiche dell’opera,
segnatamente la realizzazione di una variante nonché il generale aumento della
volumetria e dei costi, giustifichino una sua retribuzione di altri fr.
59’632.- oltre l’importo forfettariamente concordato.
La censura è
manifestamente infondata.
A ragione, il Pretore ha
innanzitutto osservato come il contratto per le prestazioni d’architetto
concluso tra le parti il 27 settembre 1991 (doc. 4) fosse estremamente chiaro e
non potesse dare adito a discussioni, nel senso che tutte le opere (contrattuali
e supplementari) relative all’edificazione del mappale __________ RFD di
__________ erano comprese nel contratto a forfait: in effetti, il mandato
comprendeva dapprima tutte le prestazioni di base (punto 3.1), mentre per
quanto riguardava le prestazioni supplementari e le altre prestazioni era stato
espressamente concordato che “tutte le altre prestazioni sono comprese
nell’onorario” (punto 3.2); quest’ultimo -sempre in base al contratto- si
calcolava “per tutte le prestazioni” (punto 4) secondo la tariffa forfetaria
(punto 5) e meglio per un importo di fr. 200’000.- valido fino al termine della
costruzione (punto 7), escluso ogni adeguamento degli onorari per la durata del
contratto (punto 8).
Pure a ragione, il giudice
di prime cure ha quindi indicato che un adeguamento dell’onorario a forfait
potesse unicamente entrare in linea di conto, applicando per analogia l’art.
373 cpv. 2 CO (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo
1995, n. 897), nella misura in cui delle circostanze straordinarie che non
potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da
ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto impedissero o
rendessero oltremodo difficile il compimento dell’opera.
Ora, come già stabilito
dal Pretore, nel caso di specie l’appellante non ha assolutamente allegato, né
comunque ha provato l’esistenza di situazioni straordinarie tali da implicare
un adeguamento dell’onorario a suo favore: innanzitutto il fatto di aver
edificato la variante, invece che il progetto inizialmente previsto, non
costituisce una circostanza non prevedibile alle parti al momento della
sottoscrizione del contratto d’architetto (cfr. Gauch, Der Werkvertrag,
4. ed., Zurigo 1996, n. 1076 e segg.), tanto è vero che la variante in questione
venne approvata dal Municipio il 19 settembre 1991 -ciò che venne comunicato ad
entrambe le parti il giorno 24 (doc. G14), ovvero 3 giorni prima della
stipulazione del contratto d’architetto- rispettivamente la stessa era comunque
stata inoltrata dall’attore il 27 agosto 1991 (doc. G1), di modo che la sua
realizzazione, se non prevista, era quanto meno prevedibile; pure prevedibile,
e con ciò non poteva dar luogo ad una remunerazione supplementare, era il fatto
che il figlio del convenuto avrebbe provveduto ad ordinare delle modifiche al
IV piano ed al piano terrazza, tale circostanza essendo nota all’appellante,
per averla egli appresa lo stesso 27 settembre 1991, sottoscrivendo un altro
contratto (cfr. doc. 3, clausola 3).
Ad ogni buon conto, comunicando
al convenuto l’adeguamento dell’onorario solo il 18 luglio 1995 (doc. N2),
ovvero quasi due anni dopo la liquidazione finale (doc. 5) e comunque a
distanza di quasi 4 anni dall’approvazione della variante rispettivamente dal
momento in cui il figlio del convenuto aveva dato istruzioni in merito al IV
piano ed al piano terrazza, l’attore ed appellante non ha agito
tempestivamente, di modo che le sue eventuali pretese a questo titolo -fossero
state eventualmente fondate- sarebbero comunque inesorabilmente perente (Gauch,
op. cit., n. 1112 e 1113; DTF 116 II 315).
Ad ulteriormente
rafforzare la tesi secondo cui tutte le opere erano comprese nel contratto a
forfait, vi è infine la circostanza -ancora una volta puntualmente rilevata dal
giudice di prime cure- che il 4 ottobre 1993 l’appellante emise una “fattura
finale per prestazioni d’architetto” di fr. 200’000.- (doc. 5), senza
minimamente accennare, né nella fattura stessa, né nella lettera
accompagnatoria (doc. 8 p. 2), al fatto che da tale importo potessero essere
escluse determinate prestazioni.
2.2 Per quanto riguarda
gli ulteriori importi chiesti con la petizione, l’appellante censura il
giudizio pretorile secondo cui per questi altri mandati non sarebbe stata
offerta la prova dell’esistenza del relativo incarico, asserendo in particolare
che dal plico doc. P si evincerebbe che egli fu richiesto di intervenire per
quanto riguardava il tinteggio del __________, mentre l’interrogatorio -non
eseguito- dell’artigiano che adattò i vecchi mobili alla nuova costruzione
avrebbe permesso di chiarire che il suo intervento avvenne su ordine
dell’appellato.
Quanto alla pretesa per il
tinteggio della facciata del __________ (fr. 1’700.-), é ben vero che dal doc.
P1 risulta che l’appellato abbia invitato l’appellante a presenziare ad un
sopralluogo relativo alla problematica e che dai doc. P2-P4 risultano
determinati interventi dall’architetto in proposito, il che potrebbe parlare a
favore dell’esistenza di un mandato: ciononostante, l’importo in questione non
può essergli riconosciuto, essendo provato -e lo stesso appellante ne da atto
nel doc. P4- che il convenuto nell’occasione non agì in prima persona, bensì
quale semplice rappresentante della zia (“al rappresentante della proprietaria,
sig. __________ ”).
La pretesa per
l’adattamento ai nuovi locali dei mobili del convenuto (fr. 9’140.-) deve
invece essere accolta, indipendentemente dall’eventuale interrogatorio
dell’artigiano che se ne occupò: in effetti, tale posizione, formulata
dall’attore al punto 13 della petizione, non è stata puntualmente contestata
dalla controparte negli allegati di risposta e di duplica, di modo che la
stessa va senz’altro ammessa (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 ad art.
170; IICCA 25 agosto 1997 in re A./C. SA).
Nel
gravame l’appellante non spende infine una parola, se non contestando
genericamente il fatto che il Pretore abbia escluso l’esistenza di un mandato a
lui conferito dalla controparte, per quanto riguarda la consulenza in merito
all’affitto di un appartamento a __________ (fr. 680.-), per quella avente per
oggetto il trasporto e la posa di un mosaico “Gonzato” (fr. 2’230.-), nonché
per l’allestimento del prospetto pubblicitario relativo all’immobile edificato
(fr. 4’190.-): ora, mentre quest’ultima pretesa non è pacificamente dovuta,
l’appellante non avendo in questa sede contestato che la posizione fosse già
compresa nel contratto a forfait, le altre devono pure essere respinte, in
quanto l’appellante stesso non ha assolutamente provato -ciò che controparte contestava
- l’esistenza dei rispettivi mandati, né la loro concreta esecuzione e nemmeno
pretende che le prove offerte e rifiutate dal Pretore fossero indirizzate a
quella dimostrazione.
- Ne discende il
parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28
febbraio 1997 dell’arch. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
- La
petizione 16 ottobre 1995 è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza il signor __________, è condannato a pagare all’arch. __________,
la somma di fr. 9’140.- oltre interessi al 5% dal 28 luglio 1995.
§§ Limitatamente
a questa somma è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UE di Lugano.
- La tassa di
giustizia in fr. 1’350.- e le spese in fr. 250.-, da anticiparsi dall’attore,
restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico del convenuto, al
quale l’attore rifonderà fr. 2’700.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura
d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’650.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’700.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico
dell’appellato, al quale l’appellante rifonderà fr. 1’500.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster