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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.297
Data decisione, Autorità:
04.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00297
Lugano
4 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.519 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 2 settembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’812.--
oltre accessori a titolo di onorario del mandatario;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 18 novembre 1997 ha accolo;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 10 dicembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingre la petizione;
Appello sul quale
l’attore non si è espresso.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, l’attore, medico dentista, avrebbe prospettato
alla convenuta tre varianti di intervento, indicando per la più onerosa un
costo di fr. 41’690.--, per la meno costosa una spesa di fr. 14’950.--, mentre
la terza, poi scelta dalla convenuta, senza che se ne specificasse il costo
avrebbe costituito una soluzione intermedia rispetto alle prime due.
Per
le sue prestazioni l’attore avrebbe emesso una nota onorari di complessivi fr.
22’812.25, rimasta impagata per i fr. 8’812.-- oltre interessi oggetto della
causa.
B. La
convenuta si è opposta alla pretesa sostenendo che l’attore le avrebbe
sottoposto solo due tipi di intervento, e che lei avrebbe scelto quello il cui
costo sarebbe stato preventivato in fr. 14’950.--, importo da lei pagato, così
che nulla sarebbe dovuto al procedente.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie delle
norme del CO sul contratto di mandato, ha rilevato che l’istruttoria avrebbe
dimostrato l’avvenuta esecuzione di lavori supplementari rispetto a quelli
previsti dal preventivo più economico, esecuzione approvata dall’attrice nella
consapevolezza che essi avrebbero comportato un maggior costo, ancorché non
quantificato.
Stante
la correttezza della nota onorari allestita dall’attore, ne conseguirebbe
l’accoglimento della sua pretesa.
D. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione, sostenendo che dalla deposizione della teste
__________ sulla quale il Pretore ha in pratica fondato la sentenza, non
risulterebbe l’accordo delle parti su di un inesistente terzo preventivo.
La
convenuta sarebbe sì stata informata dell’esecuzione di lavori supplementari,
ma non del loro costo, così che l’attore sarebbe in pratica venuto meno
all’obbligo contrattuale da lui assunto di informare la paziente di un eventuale
sorpasso dei costi di oltre il 15%, e un eventuale accordo circa un superamento
dei costi di tale entità non potrebbe perciò essere desunto. L’attore, inoltre,
non avrebbe dimostrato il fondamento della sua pretesa, che sarebbe di
conseguenza comunque da respingere.
E. L’attore
non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
- L’art.
170 cpv. 2 CPC stabilisce che i fatti addotti con la petizione non chiaramente
contestati con la risposta si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di
causa.
La
norma impone alla parte convenuta un preciso onere processuale, consistente
nella puntuale contestazione delle argomentazioni di fatto e di diritto della
parte avversaria, sotto pena dell’ammissione di quelle circostanze sulle quali
non sia stata presa esplicitamente posizione per confutarle con le proprie
argomentazioni. Questo implica che delle contestazioni espresse in forma
generica o globale, come è ad esempio il caso della sola affermazione di
contestare riferita ad interi punti dell’allegato avversario, non soddisfa per
costante giurisprudenza le esigenze di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 170, n. 2 e 3; II CCA 25 agosto 1997 in re P. SA/P.), senza
che in tale rigore processuale possa essere ravvisato eccesso di formalismo (ICCTF
28 luglio 1997 in re D. SA/R. SA, consid. 5b).
- Contrariamente
a quanto affermato dall’appellante, alla luce dei suddetti principi non è in
concreto desumibile dall’allegato responsiva alcuna seria contestazione dell’affermazione
fatta dall’attore secondo cui il valore delle prestazioni da lui effettuate in
favore della convenuta sarebbe quello di fr. 22’812.25 risultante dalla
fattura.
A
torto la convenuta nell’appello (punto 18, pag. 8) invoca il punto 4 della sua
risposta, non figurandovi -a meno di non travisare arbitrariamente il
significato letterale di quanto ivi esposto- alcuna presa di posizione, e
perciò nemmeno alcuna contestazione, relativamente all’importo fatturato
dall’attore.
__________,
e quindi irrilevanti, sono per contro le contestazioni in merito sollevate solo
con le conclusioni, contestazioni che non vi è perciò motivo di approfondire.
- Ciò
premesso, il gravame è in buona parte incentrato su una diversa valutazione
rispetto a quella fatta dal Pretore del contenuto della deposizione della teste
__________ A torto.
Premesso
che il Pretore secondo l’art. 90 CPC gode di un ampio margine di apprezzamento
nella valutazione delle prove offerte dalle parti, le conclusioni alle quali il
primo giudice è giunto sulla scorta delle dichiarazioni della teste -consenso
della convenuta all’esecuzione dei lavori supplementari, comunicazione da parte
dell’attore del fatto che essi avrebbero comportato un non precisato maggiore
onere rispetto a quanto preventivato e consapevolezza ed accettazione di questa
circostanza da parte della convenuta- possono senz’altro essere confermate.
L’incongruenza
segnalata dalla ricorrente tra la deposizione della teste e l’affermazione di
petizione dell’esistenza di un terzo preventivo, o il rilievo del fatto che la
teste non avrebbe assistito a discussioni circa i costi dei lavori
supplementari non inficiano infatti la validità dei predetti riscontri nella
misura in cui permettono di inferire l’esistenza di un accordo tra le parti in
merito all’esecuzione dei lavori effettivamente svolti contro un onorario da
determinarsi, ed in concreto rimasto processualmente incontestato.
- Infondata
è infine anche la censura della convenuta relativa alla pretesa violazione da
parte dell’attore dell’obbligo di informazione del mandatario per avere
sottaciuto che vi sarebbe stato un superamento del costo preventivato di oltre
il 15%.
La
censura è evidentemente riferita alla corrispondente dicitura figurante in
calce al preventivo doc. A, e non può essere considerata per il motivo che la
sua validità era necessariamente riferita all’esecuzione degli stessi lavori
figuranti su quel preventivo.
Essa
va cioè restrittivamente intesa nel senso che se quegli stessi lavori previsti
dal doc. A fossero costati oltre il 15% in più dell’importo previsto l’attore
avrebbe dovuto darne avviso alla paziente, ma essa non può invece valere per il
caso dell’esecuzione di lavori più onerosi, costituenti un aliud rispetto a
quelli preventivati.
Ne
consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Le
spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non
si attribuiscono ripetibili all’attore che non ha presentato osservazioni
all’appello.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
10 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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