Appeal dismissed in dental fee dispute

12.1997.297Altro tribunale4 mag 1998Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A dentist sued a patient for unpaid fees of CHF 8,812 arising from additional treatment beyond the cheapest estimate. The patient appealed the first-instance judgment, arguing that only the lower-priced treatment had been agreed and that no valid agreement existed on the extra costs. The Court of Appeal held that the response did not specifically contest the invoiced amount, that the trial judge’s assessment of the witness evidence was sustainable, and that the warning clause about exceeding an estimate by 15% applied only to the same treatment foreseen in the estimate. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 170 cpv. 2 CPC; contestation of facts in the answer must be specific and clear, failing which the facts pleaded in the petition are deemed admitted unless contrary evidence emerges. A mere global denial does not satisfy this burden. Under Art. 90 CPC, the first judge enjoys broad discretion in weighing evidence, which the appellate court will uphold if the factual inferences are supportable. A contractual warning clause concerning an estimate exceeding a stated percentage is to be construed restrictively and applies only to the works described in that estimate, not to materially different additional works agreed between the parties.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.297

Data decisione, Autorità: 04.05.1998, IICCA

Incarto n. 12.97.00297

Lugano 4 maggio 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.519 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 2 settembre 1996 da

__________ rappr. __________

contro

__________ rappr. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’812.-- oltre accessori a titolo di onorario del mandatario;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 novembre 1997 ha accolo;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 10 dicembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingre la petizione;

Appello sul quale l’attore non si è espresso.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attore, medico dentista, avrebbe prospettato alla convenuta tre varianti di intervento, indicando per la più onerosa un costo di fr. 41’690.--, per la meno costosa una spesa di fr. 14’950.--, mentre la terza, poi scelta dalla convenuta, senza che se ne specificasse il costo avrebbe costituito una soluzione intermedia rispetto alle prime due.

Per le sue prestazioni l’attore avrebbe emesso una nota onorari di complessivi fr. 22’812.25, rimasta impagata per i fr. 8’812.-- oltre interessi oggetto della causa.

B. La convenuta si è opposta alla pretesa sostenendo che l’attore le avrebbe sottoposto solo due tipi di intervento, e che lei avrebbe scelto quello il cui costo sarebbe stato preventivato in fr. 14’950.--, importo da lei pagato, così che nulla sarebbe dovuto al procedente.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie delle norme del CO sul contratto di mandato, ha rilevato che l’istruttoria avrebbe dimostrato l’avvenuta esecuzione di lavori supplementari rispetto a quelli previsti dal preventivo più economico, esecuzione approvata dall’attrice nella consapevolezza che essi avrebbero comportato un maggior costo, ancorché non quantificato.

Stante la correttezza della nota onorari allestita dall’attore, ne conseguirebbe l’accoglimento della sua pretesa.

D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, sostenendo che dalla deposizione della teste __________ sulla quale il Pretore ha in pratica fondato la sentenza, non risulterebbe l’accordo delle parti su di un inesistente terzo preventivo.

La convenuta sarebbe sì stata informata dell’esecuzione di lavori supplementari, ma non del loro costo, così che l’attore sarebbe in pratica venuto meno all’obbligo contrattuale da lui assunto di informare la paziente di un eventuale sorpasso dei costi di oltre il 15%, e un eventuale accordo circa un superamento dei costi di tale entità non potrebbe perciò essere desunto. L’attore, inoltre, non avrebbe dimostrato il fondamento della sua pretesa, che sarebbe di conseguenza comunque da respingere.

E. L’attore non ha presentato osservazioni all’appello.

Considerato

in diritto:

  1. L’art. 170 cpv. 2 CPC stabilisce che i fatti addotti con la petizione non chiaramente contestati con la risposta si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa.

La norma impone alla parte convenuta un preciso onere processuale, consistente nella puntuale contestazione delle argomentazioni di fatto e di diritto della parte avversaria, sotto pena dell’ammissione di quelle circostanze sulle quali non sia stata presa esplicitamente posizione per confutarle con le proprie argomentazioni. Questo implica che delle contestazioni espresse in forma generica o globale, come è ad esempio il caso della sola affermazione di contestare riferita ad interi punti dell’allegato avversario, non soddisfa per costante giurisprudenza le esigenze di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 2 e 3; II CCA 25 agosto 1997 in re P. SA/P.), senza che in tale rigore processuale possa essere ravvisato eccesso di formalismo (ICCTF 28 luglio 1997 in re D. SA/R. SA, consid. 5b).

  1. Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, alla luce dei suddetti principi non è in concreto desumibile dall’allegato responsiva alcuna seria contestazione dell’affermazione fatta dall’attore secondo cui il valore delle prestazioni da lui effettuate in favore della convenuta sarebbe quello di fr. 22’812.25 risultante dalla fattura.

A torto la convenuta nell’appello (punto 18, pag. 8) invoca il punto 4 della sua risposta, non figurandovi -a meno di non travisare arbitrariamente il significato letterale di quanto ivi esposto- alcuna presa di posizione, e perciò nemmeno alcuna contestazione, relativamente all’importo fatturato dall’attore.

__________, e quindi irrilevanti, sono per contro le contestazioni in merito sollevate solo con le conclusioni, contestazioni che non vi è perciò motivo di approfondire.

  1. Ciò premesso, il gravame è in buona parte incentrato su una diversa valutazione rispetto a quella fatta dal Pretore del contenuto della deposizione della teste __________ A torto.

Premesso che il Pretore secondo l’art. 90 CPC gode di un ampio margine di apprezzamento nella valutazione delle prove offerte dalle parti, le conclusioni alle quali il primo giudice è giunto sulla scorta delle dichiarazioni della teste -consenso della convenuta all’esecuzione dei lavori supplementari, comunicazione da parte dell’attore del fatto che essi avrebbero comportato un non precisato maggiore onere rispetto a quanto preventivato e consapevolezza ed accettazione di questa circostanza da parte della convenuta- possono senz’altro essere confermate.

L’incongruenza segnalata dalla ricorrente tra la deposizione della teste e l’affermazione di petizione dell’esistenza di un terzo preventivo, o il rilievo del fatto che la teste non avrebbe assistito a discussioni circa i costi dei lavori supplementari non inficiano infatti la validità dei predetti riscontri nella misura in cui permettono di inferire l’esistenza di un accordo tra le parti in merito all’esecuzione dei lavori effettivamente svolti contro un onorario da determinarsi, ed in concreto rimasto processualmente incontestato.

  1. Infondata è infine anche la censura della convenuta relativa alla pretesa violazione da parte dell’attore dell’obbligo di informazione del mandatario per avere sottaciuto che vi sarebbe stato un superamento del costo preventivato di oltre il 15%.

La censura è evidentemente riferita alla corrispondente dicitura figurante in calce al preventivo doc. A, e non può essere considerata per il motivo che la sua validità era necessariamente riferita all’esecuzione degli stessi lavori figuranti su quel preventivo.

Essa va cioè restrittivamente intesa nel senso che se quegli stessi lavori previsti dal doc. A fossero costati oltre il 15% in più dell’importo previsto l’attore avrebbe dovuto darne avviso alla paziente, ma essa non può invece valere per il caso dell’esecuzione di lavori più onerosi, costituenti un aliud rispetto a quelli preventivati.

Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.

Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili all’attore che non ha presentato osservazioni all’appello.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 10 dicembre 1997 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be upheld and the claim dismissed.

Decisione estratta

The appeal was unfounded and had to be rejected.

Motivazione estratta

The appellate court accepted the first judge's assessment of the evidence and found that the defendant had agreed to the additional work at an unquantified higher cost.

Questione giuridica chiave

Whether the invoice amount of CHF 22,812.25 was sufficiently contested.

Decisione estratta

No effective contestation was made in the response, so the invoiced amount was treated as admitted absent contrary evidence.

Motivazione estratta

Under Art. 170(2) CPC, facts not clearly disputed are deemed admitted; the response contained no specific denial of the invoiced amount.

Questione giuridica chiave

Whether the dentist breached a duty to warn about exceeding the estimate by more than 15%.

Decisione estratta

No breach was established on these facts.

Motivazione estratta

The warning clause in the estimate applied only to the same works as described in that estimate, not to a different and more expensive set of works actually performed.

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