AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1997.261
Data decisione, Autorità:
02.06.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00261
Lugano
2 giugno 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.95.00647 (già 1110/91) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 -
promossa con petizione 27 maggio 1991 da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con
cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
68’957.90 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna delle controparti in solido
al pagamento di fr. 73’353.40 oltre interessi;
domanda
riconvenzionale cui gli attori si sono opposti;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 19 settembre 1997, respingendo
integralmente la petizione ed accogliendo la riconvenzionale limitatamente a
fr. 4’421.40 più interessi;
appellanti
gli attori con atto di appello 13 ottobre 1997 con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 62’815.- e di
respingere la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente il convenuto con atto ricorsuale 21 novembre 1997 con cui chiede
la reiezione dell’appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel
senso di accogliere completamente la riconvenzione, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre
gli attori con osservazioni 6 gennaio 1998 hanno postulato la reiezione
dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1983
__________, cittadino germanico, è entrato in contatto con lo studio di
architettura __________ con l’intenzione di affidare a questi professionisti la
realizzazione di una villetta unifamiliare.
D’intesa con questi
ultimi, nel 1984 egli acquistò a tal scopo la part. n. __________ di __________
trapasso che, esperita la procedura __________, venne iscritto a RF alla fine
dell’anno successivo.
B. All’inizio del 1986
gli architetti hanno dato avvio alla progettazione della casa e nell’estate di
quell’anno sono stati in grado di presentare un primo progetto, per il quale
ottennero pure la relativa licenza edilizia, il cui costo di fr. 620’400.-
venne tuttavia ritenuto eccessivo dal proprietario.
Nel corso del 1988 essi
hanno pertanto allestito un nuovo progetto - variante avente un costo ridotto
di fr. 480’746.-.
Non ritenendo attendibile
il nuovo preventivo allestito dagli architetti e preso atto che questi ultimi
non intendevano rendersi personalmente responsabili di un eventuale aumento dei
costi e neppure degli eventuali ritardi nell’edificazione, il 28 febbraio 1989
il proprietario ha revocato l'incarico.
C. Con la petizione in
rassegna gli arch. __________ ed __________ -mentre l’arch. __________ ha nel
frattempo lasciato lo studio d’architettura- hanno chiesto la condanna di
__________ al pagamento di fr. 68’957.90 oltre interessi, pretendendo in
sostanza la remunerazione del lavoro di progettazione.
Con la risposta e domanda
riconvenzionale il convenuto si è opposto alla petizione ed ha a sua volta
chiesto la condanna degli attori in solido al pagamento di fr. 73’353.40 oltre
interessi: egli contesta innanzitutto di dover retribuire gli architetti, rei
di gravi ritardi nella progettazione e soprattutto di aver allestito dei
progetti per lui inutilizzabili siccome non rispettosi del limite di costo di
fr. 480’000.- imposto a suo tempo, tanto più che parte delle pretese avversarie
sarebbero prescritte e che la nota d’onorario presentata non corrisponderebbe
ai lavori eseguiti; egli pretende inoltre il risarcimento dei danni subiti a
seguito della mancata realizzazione della casa, ovvero fr. 63’400.- per
l’immobilizzo del terreno di __________ per 4.4 anni, fr. 4’953.40 per spese
vive resesi inutili (modinatura, eliografie, spese per licenze di costruzione,
rimborso sussidi RT) nonché un indennizzo forfetario di fr. 5’000.- per inconvenienti
vari.
D. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha respinto la petizione ed accolto la riconvenzionale per
fr. 4’421.40.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto appurato che agli architetti era stato effettivamente fissato
un limite di costo di fr. 400’000.- prima, aumentato a fr. 480’000.- poi, e che
la casa progettata non poteva essere oggettivamente realizzata per gli importi
preventivati. Ritenuto che quest’ultima risultava del 30-35% più cara rispetto
a quanto imposto dal proprietario e che il progetto era perciò del tutto
inservibile, egli ha escluso che gli architetti potessero pretendere una
remunerazione per il loro lavoro. Quanto alle pretese formulate in via
riconvenzionale dal convenuto, mentre il danno risultante dall’immobilizzo del
terreno in realtà tale non era, tant’è che quel terreno, acquistato per fr.
266’000.-, aveva ora un valore ben superiore, egli ha per contro ammesso che al
proprietario dovessero essere rimborsate le spese vive inerenti la costruzione,
ad eccezione dell’importo di fr. 532.- relativo al rimborso sussidi RT, non in
relazione causale con l’operato degli architetti, e della somma di fr. 5’000.-
per inconvenienti vari, quest’ultima non supportata da alcun elemento
probatorio.
E. Con l’appello principale
gli attori chiedono, in riforma del primo giudizio, l’accoglimento della
petizione per fr. 62’815.- e la reiezione della domanda riconvenzionale.
Essi affermano
innanzitutto di non aver mai assunto che l’elemento di costo fosse per la
controparte un punto essenziale e in ogni caso osservano che l’eventuale limite
di costo non venne fissato inizialmente, ma tutt’al più dopo la presentazione
del primo progetto. A loro dire, inoltre, il superamento del preventivo non
costituiva un difetto ai sensi dell’art. 367 CO, tanto è vero che l’importo
preventivato non era definitivo e avrebbe comunque potuto essere ridotto,
rinunciando a qualche opera; in realtà la rescissione del mandato, quando la
sua continuazione sarebbe stata possibile ed anzi vantaggiosa per il
committente che avrebbe tutt’al più pagato solo aumenti dell’ordine del 10%, ha
impedito di rientrare nei limiti imposti. Quanto alla riconvenzionale, la
stessa andava già respinta in conseguenza del benfondato della petizione; a
prescindere da ciò, le spese vive non erano in ogni caso dovute siccome non
debitamente provate, soprattutto relativamente alla condizione della causalità.
F. Mentre delle
osservazioni al gravame con cui il convenuto ha postulato la reiezione
dell’appello principale si dirà se necessario nei successivi considerandi, con
l’appello adesivo egli chiede, oltre a quanto riconosciutogli in prima sede dal
Pretore, che gli venga risarcito il danno dovuto all’immobilizzo del terreno,
rifusa la somma relativa ai sussidi RT e riconosciuto l'indenizzo per
inconvenienti vari.
G. Con le osservazioni
all’appello adesivo gli attori si sono opposti al riconoscimento di queste
posizioni di danno.
Considerando
in diritto
sull’appello
principale
- Gli appellanti
innanzitutto ritengono erronea la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al
rapporto contrattuale che legava le parti, da lui ritenuto un contratto di
appalto, e chiedono che la fattispecie venga inquadrata sotto l’ottica del
mandato.
1.1 Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio
giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle
prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 28 e seg.; Fellmann,
Commentario bernese, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann,
Rechtsprechung zum Architektenrecht, 2. ed., Friborgo 1988, N. 1).
Alcune prestazioni, come
l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier,
op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N.
49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre
prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione
dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N.
53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op. cit.,
N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede per
l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione
dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un
cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale
considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57
e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N.
182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in
considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il
committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare
nella loro globalità le norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op.
cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA
10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 18 giugno
1996 in re P. SA/T., 17 settembre 1996 in re C./M.P. SA, 5 novembre 1997 in re
C./P., 11 marzo 1998 in re R./F.).
1.2 Nel caso di specie, le
parti non hanno firmato alcun contratto scritto. Dagli accordi conclusi
oralmente si è tuttavia potuto appurare che gli architetti erano stati scelti
non solo per eseguire la progettazione della villetta, ma che a loro con tutta
evidenza -almeno nelle intenzioni iniziali, tanto è vero che il convenuto
voleva tra l’altro rendere responsabili gli architetti, che hanno tuttavia
rifiutato, per gli eventuali ritardi nella consegna della casa (doc. F)-
sarebbe stata affidata anche la direzione del cantiere (così, ad es., nel doc.
G essi comunicano di essere pronti per l’inizio del cantiere): in tali
circostanze appare perciò maggiormente corretto far capo alle norme relative al
contratto di mandato.
In realtà, per l’esito
della vertenza che ci occupa, la qualifica giuridica del contratto, sia esso un
mandato oppure un appalto, non appare determinante: sia in un caso (art. 398
CO) che nell’altro (art. 364 CO), l’architetto è infatti gravato di un dovere
di diligenza nei confronti della controparte (Gauch/Tercier, op. cit.,
N. 435 e segg.), dovere che in particolare si concretizza nell’obbligo da parte
sua di seguire le istruzioni fornite da quest’ultima (Gauch/Tercier, op.
cit., N. 470 e segg.).
- Passando al merito,
gli appellanti contestano che il convenuto avesse dato loro un’istruzione nel
senso che la villetta avrebbe dovuto avere un costo-limite di fr. 400’000.- poi
aumentato a fr. 480’000.-, rispettivamente che essi fossero consapevoli che
questa indicazione costituisse per la controparte un elemento essenziale.
La censura è
manifestamente infondata.
La teste __________ ha
innanzitutto riferito di una discussione, cui essa aveva presenziato nello
studio degli attori alla presenza dell’arch. __________, oggetto della quale
“era il come costruire la casa, tenendo conto delle necessità della famiglia
__________ e del limite di costo di fr. 400’000.-” (p. 2).
Ancora più preciso è stato
il teste __________ il quale ha confermato che “circa i costi ricordo che il
convenuto insisteva sempre per una cifra massima di costruzione di fr.
400’000.-. A domanda dell’avvocato di parte attrice rispondo che io non ho
soltanto sentito parlare di questo limite di costo dal convenuto ma che ho
anche sentito l’attore ál’arch.
__________ ñ ... in quell’occasione
ricordo benissimo che l’attore garantì e assicurò che lui poteva costruire nei
limiti dei fr. 400’000.-” e ancora “... voglio però aggiungere che ad un dato
momento il convenuto era stato d’accordo di aumentare il costo della
costruzione fino a fr. 500’000.- circa” (p. 2).
L’esistenza di un limite
di costo è del resto confermata anche dall’arch. __________ -che, come detto, a
quel tempo faceva parte dello studio di architettura e che pure si era occupato
della progettazione (p. 1)- il quale ha riferito di essere “al corrente che tra
l’arch. __________ e il committente si era discusso sulla cifra massima di
disponibilità per il costo della casa” (p. 3), senza per altro essere
personalmente a conoscenza dei dettagli, non di sua competenza; egli ha tuttavia
aggiunto di ritenere che “il primo progetto venne scartato perché troppo ácaroñ
... rispetto alla cifra discussa tra il convenuto e il collega __________ ” (p.
3).
La tesi secondo cui il
limite di prezzo non venne fissato originariamente bensì in un secondo momento
(e meglio dopo l’allestimento del primo progetto) è per contro irricevibile,
essendo stata per la prima volta formulata -contrariamente a quanto ritenuto
dal Pretore a p. 2 della sentenza- in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC): la stessa, per altro nemmeno suffragata da prove, è comunque
implicitamente smentita dalle testimonianze __________ e __________, i quali
danno atto dell’esistenza dapprima di un prezzo limite iniziale di fr.
400’000.- poi aumentato a fr. 480’000.-, aumento che è intervenuto al più
presto -né potrebbe essere altrimenti- dopo la presentazione del primo progetto
e prima dell’allestimento del secondo.
- Gli appellanti, pur
avendo preso atto che il perito giudiziario (perizia p. 9 e segg.) e con lui il
Pretore non avevano ritenuto attendibile il preventivo da loro allestito per il
secondo progetto (di fr. 480’476.-, cfr. doc. I e 8) valutando in circa fr.
640’000.- il relativo costo di realizzazione, puntualizzano la relatività
dell’importo preventivato a quel momento e comunque contestano che la
circostanza potesse giustificare una rescissione del mandato, tanto più che il
convenuto stesso, acquistando altrove un’altra casa, aveva comunque dimostrato
che l’aspetto finanziario non era determinante.
3.1 Innanzitutto essi
osservano che il doc. 8 più che un preventivo vero e proprio in realtà
costituiva una semplice stima dei costi, che come tale poteva successivamente
essere adeguata, al ribasso, una volta definiti i capitolati con i singoli
artigiani (sconti, modifiche, riduzioni, concorrenza tra le offerte), tanto più
che neppure era escluso che, per rientrare nel limite di costo, il proprietario
avrebbe rinunciato a qualche opera.
È ben vero che il perito
giudiziario nel corso della delucidazione orale della perizia ha indicato che
le cifre di delibera potevano risultare inferiori (e generalmente lo erano) a
quelle di cui all’offerta, per via della concorrenza tra i vari artigiani, la
concessione di sconti e ribassi: a prescindere dal fatto che a quel momento
l’edilizia si trovava in una fase di alta congiuntura per cui i prezzi di
costruzione sarebbero comunque rimasti tendenzialmente elevati (replica p. 13 e
duplica riconvenzionale p. 2; perizia p. 11; teste __________ p. 5), il perito
è tuttavia giunto alla conclusione che indipendentemente dagli sconti o dalle
delibere il costo unitario era comunque da ritenersi inattendibile
(delucidazione orale p. 5).
Il fatto che il
proprietario, se confrontato con un problema di limiti di costo, potesse
rinunciare alla realizzazione di qualche opera non può parimenti giovare agli
attori: al di là del fatto che nel gravame questi ultimi non hanno indicato a
quali opere il convenuto avrebbe potuto ragionevolmente rinunciare oltre alla
sistemazione esterna -posizione tuttavia già estremamente contenuta e il cui
costo è già stato ritenuto ampiamente insufficiente dal perito (perizia p. 10 e
delucidazione orale p. 5)- il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo
di precisare che l’architetto che ha allestito un progetto non ossequioso dei
limiti di costo non può contrapporre l’argomento che in seguito d’accordo con
il committente si sarebbe cercato di ridurre tali importi (DTF 108 II
197 cons. 2b).
3.2 A giudizio degli
appellanti nel caso concreto la rescissione del contratto non era giustificata,
tanto è vero che se controparte avesse mantenuto il mandato e costruito come
previsto nel progetto, in base ai correttivi dettati dalla giurisprudenza essa
avrebbe dovuto pagare solo il 10% in più di quanto preventivato, la rimanenza
restando a carico degli architetti (replica p. 12, appello p. 9).
A parte il fatto che in
questa sede non si dibatte assolutamente sulla legittimità o meno della
rescissione del contratto, si osserva che, se per ipotesi anche si volesse seguire
l’argomento degli appellanti, lo stesso non porterebbe loro alcun vantaggio: in
effetti, seguendo il loro ragionamento, se il mandato fosse proseguito e
l’opera fosse stata così realizzata con un costo di fr. 640’000.- (importo
ritenuto attendibile dal perito a p. 10 e 11 del suo referto), il proprietario
avrebbe dovuto pagare per l’opera fr. 528’523.60 (fr. 480’476.- + 10%) mentre a
carico degli architetti sarebbe rimasta la differenza pari a fr. 111’476.40,
importo ben superiore agli eventuali onorari a loro favore (stimati nel
medesimo preventivo in fr. 80’000.-); in caso di revoca del mandato la
situazione degli architetti è invece sostanzialmente migliore, pur non potendo
essi pretendere alcuna retribuzione, e ciò in quanto essi non devono rispondere
del sorpasso.
3.3 Irrilevante è pure il
fatto che il convenuto abbia in seguito acquistato una casa a __________ di
tale somma: gli accordi con gli architetti qui attori erano infatti quelli di
edificare una casa con un prezzo limite di fr. 480’000.-, ciò che essi non sono
stati in grado di eseguire.
-
Non avendo per il
resto gli appellanti contestato la giurisprudenza (cfr. DTF 108 II 197
cons. 2a; Extraits 1969 p. 71; RJN 1991 p. 54, 1994 p. 79 e le
note a sentenze in BR/DC 1983 p. 53 e 1995 p. 92) secondo cui una
violazione del limite di costo da parte dell’architetto in misura del 30-35%
nell’allestimento di un progetto possa giustificare la reiezione di ogni
retribuzione a suo favore -il riferimento alla sentenza pubblicata in Rep.
1978 p. 132 appare pure pertinente, essendo stato pattuito in casu un limite
massimo di costo ed essendo provato che l’opera da realizzare avrebbe
ampiamente superato tale importo- non può che discenderne la conferma del
giudizio pretorile che aveva respinto l’azione principale.
-
Quanto alla domanda
riconvenzionale, parzialmente accolta in prima sede, gli appellanti con
riferimento a quanto da loro indicato in sede conclusionale ritengono che le
spese vive di complessivi fr. 4’421.40 non debbano essere poste a loro carico
siccome non debitamente provate, soprattutto relativamente alla condizione
della causalità.
5.1 Va innanzitutto
puntualizzato che il semplice riferimento a considerazioni sviluppate
nell’allegato conclusione, senza per altro che sia precisato in dettaglio quali
esse siano, non costituisce ancora motivazione sufficiente a sostegno di una
censura d’appello, questa Camera -e la controparte- non essendo con ciò in
grado di comprendere quali siano gli argomenti del primo giudizio che i
ricorrenti contestano e di cui in definitiva essi chiedono un riesame.
5.2 Quanto alle spese
vive, il cui rimborso è stato riconosciuto in prima sede per fr. 4’421.40, le
stesse -trattasi di spese per la modinatura, per eliografie e per tasse di
costruzione- appaiono senz’altro debitamente comprovate ai doc. 22-26: esse
sono state assunte dal proprietario proprio in relazione alla prospettata
edificazione della villetta, per cui la condizione di casualità è certamente
data.
Il giudizio di prime cure
viene pertanto confermato anche in questo punto.
- Ne discende la
reiezione dell’appello principale, con l’accollo di tassa di giustizia, spese e
ripetibili a carico degli appellanti, integralmente soccombenti in questa sede
(art. 148 CPC).
sull’appello adesivo
- L’appellante adesivo
postula innanzitutto che gli venga risarcito il danno da lui subito a seguito
dell’immobilizzo del terreno di __________ per 4.4 anni, per un totale di fr.
63’400.-: a suo giudizio, la circostanza che il terreno di __________, da lui
acquistato nel 1984 per fr. 266’000.- (doc. 19 e 20), sia stato oggetto nel
1991 di due successivi diritti di compera di fr. 650’000.- rispettivamente fr.
630’000.- (cfr. estratto RF richiamato) non costituiva ancora la prova di un
aumento del suo valore, tanto più che non risultava se quel diritto di compera
fosse stato esercitato; egli contesta inoltre che gli architetti possano
prevalersi di tale eventuale maggior valore, unicamente dovuto a motivi
congiunturali; rileva infine che se era aumentato il valore del terreno di
__________ era comunque aumentato anche quello che egli aveva dovuto acquistare
a Neggio.
La pretesa e infondata.
Il danno, l'accertamento
del cui ammontare secondo corretti criteri giuridici costituisce questione di
diritto, è infatti costituito dalla differenza tra la situazione patrimoniale
del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento a quella che sarebbe
intervenuta in assenza dell'evento che ha causato il danno (DTF 104 II
199; II CCA 15 aprile 1998 in re F./G. SA, 9 novembre 1995 in re G. SA/N.;
Brehm, Berner Kommentar, n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo,
1979, vol. 1, pag. 84; Guhl, Das Schweizerisches Obligationenrecht, 8.
edizione, 1991, pag. 62; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
vol. 1, 2. edizione, 1958, pag. 41 e 42).
La richiesta del convenuto
concerne in sostanza il rimborso degli interessi ipotecari pagati sul costo del
terreno (risposta e riconvenzionale, pag. 21), ma alla luce di questi principi
appare chiaro che non si tratta di un danno risarcibile per il semplice motivo
che la spesa in questione sarebbe insorta anche nel caso di puntuale
adempimento da parte degli attori e di tempestiva costruzione della casa, essendo
dato anche in tal caso l'obbligo al pagamento degli oneri ipotecari, così che
non si può affermare che vi sia una reale differenza patrimoniale dovuta al
comportamento dell'attore.
Il danno subito dal
convenuto andava piuttosto ricercato in conseguenza finanziarie precipuamente
legate alla circostanza del mancato godimento del fondo, come ad esempio in un
eventuale mancato guadagno o in esborsi che non sarebbero avvenuti se il
progetto fosse stato realizzato, ma in difetto di simili eventi l'inadempienza
degli attori rimane priva di conseguenze.
Ma quand'anche un danno vi
fosse stato, può comunque essere confermata la motivazione del giudizio
impugnato secondo cui non vi sarebbe risarcimento per il motivo dell'aumento di
valore di cui ha profittato i fondo, così da potersi all'atto pratico
compensare l'eventuale danno con l'utile derivato dall'operazione.
È ben vero che dagli atti
di causa non risulta che il diritto di compera, concesso sul terreno di
__________, sia stato in seguito esercitato. È tuttavia altrettanto vero che la
concessione di un tale diritto ad un prezzo di fr. 630/650 mila sta
evidentemente a significare, dato che nessun promotore immobiliare acquista un
terreno ad un prezzo manifestamente superiore al suo valore, che il suo valore
si aggirasse proprio in quell’ordine di grandezza -e lo stesso convenuto in
replica riconvenzionale ha ammesso a denti stretti che quel terreno
probabilmente valeva più di prima (p. 24)- quindi con un aumento rispetto al
prezzo di acquisto pagato dal convenuto di almeno fr. 370’000.-.
Che poi l’aumento di
valore di quel terreno sia dovuto a motivi congiunturali piuttosto che
all’attività degli architetti attori è una questione che non ha particolare
importanza.
Il fatto che nel frattempo
il terreno di __________ cui il convenuto ha dovuto ripiegare a causa
dell’insuccesso dell’opzione __________ abbia pure subito un analogo aumento di
valore, non è stato per nulla provato ed anzi, trattandosi di un fondo già
edificato, appare francamente poco probabile: in ogni caso l’eventuale aumento
subito da questo terreno (che evidentemente non sarà superiore a fr. 306’600.-,
se solo si pensa che l’intera proprietà di __________, di mq 1364, compresa una
villetta di 152 mq con piscina, è stata acquistata per fr. 740’000.-, cfr. doc.
28) e la pretesa qui in esame relativa all’immobilizzo del terreno di
__________ (fr. 63’400.-) sarebbero ampiamente compensati dal maggior valore di
quest’ultimo (fr. 370’000.-).
- Nemmeno possono
infine essere accolte le ultime due censure con cui l’appellante adesivo chiede
che gli vengano risarciti fr. 532.- relativi al rimborso dei sussidi RT e altri
fr. 5’000.- per inconvenienti vari da lui subiti.
Il rimborso dei sussidi RT
è dovuto al fatto che il terreno di __________ è stato trasformato da terreno
agricolo in terreno edificabile (doc. 23): dato che l’aumento di valore che ne
è derivato è la conseguenza di questa modifica di destinazione e che il
convenuto non intende evidentemente ridestinarlo ad uso agricolo, tale spesa,
tutt’altro che inutile, rimane a suo carico.
Non vi è per contro motivo
per ammettere la rifusione di altri fr. 5’000.- per presunti inconvenienti,
perdite di tempo, spese di trasferta, subiti dal convenuto.
La circostanza che egli si
sia dimostrato in più occasioni disponibile con gli architetti a discutere sul
progetto non prova ancora l’esistenza di tali inconvenienti: a ragione, il
Pretore ha pertanto respinto tale pretesa, siccome non documentata.
- L’appello adesivo è
pertanto respinto.
La tassa di giudizio, le
spese e le ripetibili della procedura di appello adesivo seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 13
ottobre 1997 degli arch. __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’580.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
1’600.-
da anticiparsi dagli
appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere
solidalmente alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello adesivo
21 novembre 1997 di __________ è respinto.
IV. Le spese della
procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’580.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 1’600.-
da anticiparsi
dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 2’500.- per ripetibili della procedura di appello adesivo.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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