Appeal dismissed for untimely notice of defects

12.1997.252Altro tribunale17 mar 1998Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The plaintiff sought payment of the outstanding balance for furniture deliveries, while the defendant counterclaimed for defects, missing deliveries, and damages. The first court upheld the claim and rejected the counterclaim. On appeal, the defendant argued that defects had been reported in time and that some goods had not been delivered. The Court of Appeal held that the witness evidence was too vague to prove timely notice, that the alleged missing deliveries were not established, and that the appeal had no prospect of success. The appeal and the request for legal aid were therefore dismissed, and appellate costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 201/367 CO; timely notice of defects must be proven with concrete, reliable evidence and cannot rest on vague, imprecise testimony. Where deliveries extend over time, a generic reference to a complaint made a few days after an unspecified delivery does not suffice to identify the relevant delivery or the defects complained of. A counterclaim for missing delivery likewise fails where the alleged missing items were not shown to have been invoiced or were acknowledged as delivered in perfect condition. Hopelessness of the appeal justifies refusal of legal aid (Art. 157 CPC); appellate costs follow the losing party (Art. 148 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.252

Data decisione, Autorità: 17.03.1998, IICCA

Incarto n. 12.97.00252

Lugano 17 marzo 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.797 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 12 maggio 1992 da


contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’083.-- oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 9’886.95 oltre interessi a titolo di minor valore e risarcimento danni;

Il Pretore con sentenza 10 settembre 1997 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 1° ottobre 1997, con richiesta di assistenza giudiziaria chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;

Appello sul quale l’attrice non si è espressa.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attrice a più riprese nel 1989 e nel 1990 ha fornito alla convenuta mobili di vario genere, emettendo per tale motivo fatture a suo carico per complessive lire italiane 23’214’000.

Avendo la convenuta pagato unicamente complessive lire 16’550’000, con la petizione l’attrice ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr.8’083.--, a suo dire corrispondenti al saldo scoperto di lire 6’664’000.

B. La convenuta con la risposta ha eccepito l’inadempienza della controparte, che non avrebbe consegnato parte della merce e in altri casi avrebbe consegnato merce difettosa.

La convenuta potrebbe pertanto eccepire il minor valore della merce ricevuta e farsi rimborsare i costi delle riparazioni da lei fatte eseguire e i costi sostenuti per il deposito della merce difettosa.

Si giungerebbe così alla conclusione secondo cui non esiste più alcun credito dell’attrice, che sarebbe invece debitrice della convenuta di fr. 9’886.95 oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.

C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale, contestando integralmente le argomentazioni ivi contenute.

Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di rapporti di compravendita da giudicare ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1955, che sulla questione della notifica dei difetti rinvierebbe al diritto svizzero, in quanto del luogo in cui la merce doveva essere esaminata, ha ritenuto che la convenuta non avrebbe tempestivamente notificato gli asseriti difetti della merce, ed ha perciò ammesso la petizione e respinto la riconvenzionale.

E. Con l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, essa avrebbe tempestivamente comunicato agli operai, rispettivamente alla ditta fornitrice i difetti della merce, così come affermato dal teste __________

F. L’attrice non ha presentato osservazioni all’appello.

Considerato

in diritto:

  1. La convenuta nel proprio gravame non contesta la circostanza secondo cui l’accoglimento delle sue domande dipende in maniera imprescindibile dalla questione a sapere se essa abbia o meno effettuato una tempestiva notifica degli asseriti difetti di quanto fornitole dall’attrice, e questo indipendentemente dalla questione a sapere se il rapporto contrattuale tra le parti sia assimilabile alla compravendita piuttosto che all’appalto (cfr. appello, punto 2, pag. 6), valendo in entrambi i casi secondo il codice delle obbligazioni le medesime esigenze quo alla forma e alla tempestività della notifica dei difetti.

  2. L’appellante sostiene di avere effettuato la tempestiva notifica dei difetti in forma orale “agli operai, rispettivamente alla ditta fornitrice” (appello, punto 2, pag. 7), e ritiene di avere fornito la prova di tale notifica per mezzo del teste Vigiani.

2.1 Il teste in questione ha fornito la seguente dichiarazione, che il Pretore ha considerato non conclusiva:

“La signora ha sporto lamentele sui difetti pochi giorni dopo, forse una settimana dopo, mi ricordo che ci siamo recati dal signor __________ a __________ qualche settimana dopo la consegna a lamentare i difetti sulla consegna e sui mobili”.

2.2 E’ in primo luogo pacifico che l’episodio narrato dal teste della visita a __________ “qualche settimana dopo la consegna” non può costituire in alcun modo la prova di una puntuale lamentela dei difetti, trattandosi per esplicita ammissione del testimone di difetti immediatamente riconoscibili (tracce di adesivo sui mobili, cassetti corti, armadio privo di un’anta) o verificatisi già solo “dopo qualche giorno” (curvatura dei ripiani della libreria), così che la loro notifica in occasione di una visita alla ditta attrice dopo “qualche settimana” risulta comunque tardiva ai sensi dell’art. 201 o 367 CO.

In secondo luogo la deposizione __________ non fornisce riscontro alla predetta tesi della convenuta secondo cui i difetti sarebbero stati comunicati agli operai incaricati della consegna e del montaggio dei mobili, tesi che rimane dunque allo stadio di semplice parlato.

2.3 Ci si deve invece chiedere quale sia la portata probatoria dell’affermazione del teste secondo cui la convenuta avrebbe lamentato i difetti “pochi giorni dopo, forse una settimana dopo”.

Il primo problema che si pone, e che rimane irrisolto, è quello relativo alla provenienza della conoscenza del teste circa l’episodio riferito.

Non è in altre parole dato di sapere dal tenore della deposizione se egli abbia in prima persona assistito alla comunicazione, verosimilmente telefonica, dei difetti dalla convenuta all’attrice, o se l’episodio gli sia semplicemente stato riferito dalla convenuta.

Il secondo problema riguarda l’identificazione della fornitura difettosa: a fronte di consegne protrattesi per oltre un anno (doc. C-G), la generica indicazione di una lamentela effettuata a pochi giorni di distanza da una consegna, non è in assenza di altre indicazioni una prova certa del fatto che la notifica abbia inteso riguardare proprio quella fornitura, e non una precedente.

Per lo stesso motivo della genericità della deposizione del teste si pone, oltre al problema della tempestività della notifica, quello relativo al contenuto della medesima, ed in particolare la questione a sapere quali degli asseriti difetti del mobilio fornito siano effettivamente stati lamentati.

Si deve pertanto concordare con il Pretore nella valutazione della deposizione __________ che è troppo generica ed imprecisa per potere costituire una prova attendibile e definitiva dell’avvenuta tempestiva notifica dei difetti della merce che vengono lamentati in questa procedura.

2.4 Tale decisione è comunque suffragata da altri elementi a carattere indiziario.

In primo luogo si deve rilevare che nell’unico scritto preprocessuale della convenuta figurante in atti (doc. I), da lei inviato al legale dell’attrice il 15 novembre 1990, non vi è alcun accenno al riguardo dell’esistenza di difetti della merce fornita, ma solo a consegne ancora da effettuare e a una cassettiera rifiutata poiché non corrispondente a quanto ordinato, della quale si dirà al consid. 3.

In secondo luogo va rilevato che il teste __________ la cui deposizione -come si è visto- non era comunque decisiva, ha negato di avere avuto con la convenuta “rapporti esorbitanti l’amicizia”, mentre il teste __________ ha dichiarato che il __________ stesso gli avrebbe confessato di avere “avuto problemi sia con la moglie che con la signora __________ ”, affermazione che nell’uso corrente viene riferita a persone con cui si ha un particolare rapporto affettivo, ed è perciò significativo che il __________ vi abbia accomunato la moglie e la convenuta.

  1. La convenuta adduce poi la mancata consegna di parte del mobilio, invocando i doc. 2 e 3 (risposta, pag. 2; appello, punto 5, pag. 12 e 13), ma anche questa argomentazione si rivela pretestuosa.

Il doc. 3 costituisce l’ordinazione di alcuni mobili datata 4 giugno 1990 e nella documentazione prodotta dall’attrice lo si ritrova allegato alla fattura doc. F, senza che tuttavia nella fattura figurino i mobili di cui al doc. 3, né la convenuta lo afferma esplicitamente, così che i mobili, quand’anche non forniti, non risultano essere stati fatturati.

Il doc. 2 costituisce l’ordinazione di data 23 maggio 1990 di un mobile fatturato il 18 settembre 1990 (doc. G).

Alla fattura doc. G è annessa una fotocopia del doc. 2 sulla quale è stato rettificato il prezzo in lire 1’150’000 per effetto di uno sconto contrattuale, e sul quale è stata apposta una dichiarazione in penna del seguente tenore “18-09-90 la merce consegnata è in perfette condizioni” e sotto la quale vi è la firma della convenuta, dal che, in assenza di valide confutazioni, la palese non verità di quanto addotto in questa sede.

  1. La mancanza di possibilità di esito favorevole dell’appello determina la reiezione dell’istanza di assistenza giudiziaria dell’appellante (art. 157 CPC), che deve perciò farsi carico delle spese e della tassa di giustizia di questa procedura.

All’attrice, che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia attribuite ripetibili per la presente procedura.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 1° ottobre 1997 di __________ è respinto.

II. L’istanza di assistenza giudiziaria 1° ottobre 1997 di __________ è respinta.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

sono a carico di __________

IV. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del distretto Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

notice of defectswitness credibilitysale of goodscounterclaimmissing deliverylegal aidappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the defendant timely notified the alleged defects in the furniture

Decisione estratta

The proof offered was too vague and imprecise; timely notice was not established.

Motivazione estratta

The witness statement did not clearly show personal knowledge, did not identify which delivery was being complained of, and was too generic as to content. Additional indications also pointed against timely notice.

Questione giuridica chiave

Whether the defendant proved non-delivery of part of the furniture

Decisione estratta

No persuasive proof of non-delivery was shown for the items relied on.

Motivazione estratta

One order was not shown to have been invoiced, and another was expressly acknowledged in writing as delivered in perfect condition.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be allowed and the first-instance judgment reversed

Decisione estratta

The appeal lacked any prospect of success.

Motivazione estratta

Because the decisive factual premises were not proven, the appeal could not succeed.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted on appeal

Decisione estratta

Legal aid was refused because the appeal had no realistic chance of success.

Motivazione estratta

Under the applicable procedural rule, hopeless appeals do not qualify for assistance.

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