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12.1997.229 ΓÇó Late appeal in revendication action deemed inadmissible
12.1997.229Altro tribunale15 gen 1998Inadmissible
In a revendication action concerning seized movables, the Ticino Court of Appeal held that, after the 1 January 1997 amendment of the LEF, the action and the appeal were subject to the accelerated procedure. The defendant’s appeal against the Pretura judgment, received on 5 August 1997 and filed only on 22 September 1997, was therefore out of time because the 10-day deadline was not suspended by judicial holidays. The appeal was declared inadmissible. Costs of CHF 400 were imposed on the appellant, and no appellate compensation was granted because the plaintiff’s observations were also late.
Art. 109 LEF; Art. 308, 314, 398, 398 bis CPC; application of the accelerated procedure to revendication actions and appeal time limits: after the LEF amendment in force from 1 January 1997, revendication actions are no longer governed by ordinary proceedings but by the accelerated procedure. Transitional provisions apply the new procedural rules immediately to pending cases. In accelerated proceedings, the appeal deadline is 10 days and is not interrupted by judicial holidays; the same applies, mutatis mutandis, to observations on appeal. A late appeal is inadmissible, and late observations do not justify an award of appellate costs.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.229
Data decisione, Autorità: 15.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00229
Lugano 15 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. OA.96.476 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 3 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha rivendicato la proprietà dei beni mobili dal n. 2 al n. 4 di cui al verbale di pignoramento 23 agosto 1996 nell’esecuzione n. __________promossa dalla convenuta contro __________;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 4 agosto 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 14 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
che la convenuta con risposta del 25 novembre 1996 si è opposta alla petizione;
che con sentenza 4 agosto 1997 il Pretore ha accolto la petizione, riconoscendo il diritto di proprietà dell’attrice sugli oggetti in questione;
che con l’appello del 22 settembre 1997 la convenuta postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di respingere la petizione;
che con osservazioni 14 ottobre 1997 l’attrice postula la reiezione del gravame;
considerato
in diritto
che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura ordinaria;
che per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.);
che, per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
che così vale anche per la nostra procedura civile;
che infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (in materia di rivendicazione di proprietà: II CCA 23 dicembre 1997 in re F./N.; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
che secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
che secondo l’art. 398 bis CPC detto termine non è interrotto dalle ferie giudiziarie;
che in concreto il giudizio impugnato è pervenuto alla convenuta il 5 agosto 1997, e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 15 agosto;
che l’appello introdotto il 22 settembre 1997 è perciò ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;
che le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art. 148 CPC);
che nella procedura accelerata anche il termine per la presentazione delle osservazioni all’appello è di 10 giorni (art. 314 e 398 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza anche le osservazioni all’appello, introdotte dall’attrice il 14 ottobre 1997, sono tardive, con il che si giustifica di non attribuirle ripetibili per la procedura di appello;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 109 LEF, 148, 308, 398 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 22 settembre 1997 __________ è irricevibile.
Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 400.--
sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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