Cumulative debt assumption, not suretyship; appeal dismissed

12.1997.221Altro tribunale9 gen 1998Dismissed

Sintesi

The defendant appealed a civil judgment ordering payment of the debit balance of a current account. He argued that the action was filed by a branch without capacity to sue, that the plaintiff lacked standing after a merger-related name change, and that the signed undertaking was really a void suretyship. The appellate court rejected all objections: the misdesignation of the plaintiff caused no prejudice; the name change did not affect the identity of the legal person; and the wording of the undertaking clearly showed a cumulative assumption of debt, creating joint liability under art. 143 CO rather than suretyship. The challenge to the first-instance fee also failed. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 165 cpv. 2 lit. b CPC; art. 18 CO; art. 143 CO; art. 148 CPC; misdesignation of party, standing after corporate name change, and distinction between cumulative debt assumption and suretyship. A mere error in the designation of a party does not invalidate the filing if no prejudice results. A change of corporate name following merger does not entail substitution of party where the same legal entity remains holder of the substantive right; alternatively, the indication is only a misdesignation. If a written declaration is clear and unambiguous, interpretation beyond the text is excluded; a third party who undertakes joint liability without intending to release the original debtor assumes the debt cumulatively and becomes jointly liable as principal debtor. Appellate review of court fees is restricted to departures from the statutory limits.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.221

Data decisione, Autorità: 09.01.1998, IICCA

Incarto n. 12.97.00221

Lugano 9 gennaio 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.60 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 6 febbraio 1996 da

__________ ora

__________ rappr. dallo studio legale __________

contro


rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 289’394.18 oltre accessori;

Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 luglio 1997 ha accolto;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 15 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l’attrice con le osservazioni del 27 ottobre 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attrice procede per l’incasso del saldo passivo del conto corrente __________intestato alla ditta __________ A di __________, del quale il convenuto, unitamente ad altri, si è riconosciuto debitore solidale.

Il convenuto si è opposto alla petizione adducendone l’irricevibilità per il fatto della sua introduzione da parte di una succursale e per carenza di legittimazione attiva, e contestando l’esistenza di un valido vincolo di solidarietà con la titolare del conto.

Egli sarebbe stato indotto in errore al momento della firma dei documenti allestiti da controparte così da non rendersi conto delle conseguenze giuridiche ivi connesse.

Vi sarebbe pertanto nullità degli impegni agli atti per vizio di volontà e di forma.

B. Il Pretore nel giudizio qui impugnato, premessa l’irrilevanza dell’errata indicazione della parte attrice e sancita la di lei legittimazione attiva, ha preso atto del tenore degli impegni sottoscritti dal convenuto, che costituirebbero assunzione cumulativa del debito, costitutiva di responsabilità solidale nei confronti dell’attrice, e ha di conseguenza accolto la petizione.

C. Con l’appello in rassegna il convenuto, in sostanza, ripropone ed amplia le sue censure formali e materiali, e chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.

Delle osservazioni 27 ottobre 1997 dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Il convenuto adduce anche in questa sede l’irricevibilità della petizione per il fatto che essa sarebbe stata proposta dalla succursale di __________ della __________ ente privo della capacità di stare in giudizio.

Come rettamente rammentato dal Pretore, si tratta di un semplice errore nell’indicazione della parte ai sensi dell’art. 165 cpv. 2 lit. b CPC, che come tale non inficia la validità dell’atto processuale commesso (II CCA 23 febbraio 1994 in re W. e B./BPS, 21 luglio 1993 in re I. SA/SBS), atteso che al convenuto, che difatti nulla adduce in proposito, non è derivato pregiudizio di sorta dall’errata indicazione.

Ritenuto che il convenuto afferma di conoscere perfettamente la cennata giurisprudenza in materia (appello, punto 3, pag. 4), la sua censura può essere reietta senza necessità di ulteriori argomentazioni sul tema.

  1. Con le conclusioni l’attrice si è denominata __________, in conseguenza di modifiche statutarie intervenute a seguito della fusione tra la __________ e __________. Il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto al dibattimento finale, ritenendo fatto notorio ex art. 184 CPC l’avvenuta modifica della ragione sociale dell’attrice, che sarebbe perciò il medesimo soggetto che ha introdotto la petizione, decisione contro cui il convenuto insorge.

A torto.

2.1 Se infatti si ammette, come ha fatto il Pretore -tesi condivisa da questa Camera-, la notorietà della modifica della ragione sociale dell’attrice da “__________in “ ” è pacifico che non si pone alcun problema di legittimazione attiva, essendo il diritto sostanziale in discussione esercitato dal medesimo soggetto giuridico, che ha unicamente modificato la propria denominazione.

Oltre a non porsi il problema della legittimazione della parte, nemmeno si comprende per quale motivo il convenuto dovrebbe in questo caso avere subito “un evidente pregiudizio”, come da lui lamentato a torto (appello, punto 4, pag. 5), o perché sarebbe a mente sua necessaria una domanda processuale di sostituzione di parte (appello, punto 4, pag. 5 e 6), non essendoci stata alcuna sostituzione della parte in causa.

2.2 Se per contro, come pretende il convenuto, la modifica della ragione sociale “__________ in “__________ ” non fosse da considerare fatto notorio, la conseguenza sarebbe quella che l’indicazione “__________ ” sull’allegato conclusionale di parte attrice costituisce, nuovamente (cfr. il consid. 1), un’errata indicazione della parte attrice medesima, che sarebbe in questo caso “__________ a”.

Nemmeno in questo caso vi sarebbe tuttavia dubbio sulla titolarità sostanziale del diritto vantato, senza perciò che si ponga un reale problema di carenza di legittimazione attiva, e senza che i diritti di difesa del convenuto abbiano subito pregiudizio di sorta.

  1. Quo al merito della vertenza, il convenuto ripropone la tesi secondo cui l’impegno sottoscritto non sarebbe per nulla chiaro, e dovrebbe di conseguenza essere soggetto ad interpretazione, il che dovrebbe condurre all’ammissione di un impegno fideiussorio, nullo per vizio di forma.

3.1 Nella misura in cui il convenuto afferma che anche un testo del tutto chiaro ed univoco sarebbe da interpretare alla luce dell’art. 18 CO (appello, punto 7, pag. 8), egli si scontra con un principio giurisprudenziale invalso, secondo cui non ci si può dipartire dal tenore letterale di una manifestazione di volontà allorché questa risulti chiara ed inequivocabile.

Infatti, allorché il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, non può avvalersi di tale negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. 1, pag. 290). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; II CCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).

3.2 Pure infondata è la tesi secondo cui la clausola litigiosa, rammentata al considerando A della sentenza impugnata, non sarebbe del tutto chiara ed univoca.

Vi si riscontra infatti, senza ombra di dubbio, la precisa volontà del convenuto e degli altri firmatari di assumersi solidalmente con __________ il di lei debito relativo al cennato conto corrente.

Giuridicamente ciò configura un’assunzione cumulativa del debito, istituto non esplicitamente regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo (in concreto il convenuto) promette al creditore di assumersi il debito del debitore precedente ma senza avere l’intenzione di liberarlo (II CCA 23 agosto 1989 in re R./D.), così che l’assuntore risponde in via solidale con il debitore precedente e diviene lui stesso debitore principale (art. 143 CO; DTF 111 II 278; II CCA citata).

A tale soluzione conduce in effetti la dichiarazione del convenuto di obbligarsi solidarmente con la titolare del conto corrente: stante il chiaro testo della clausola sottoscritta, non è consentito, come si è detto (consid. 3.1), alcun percorso interpretativo nel senso, più favorevole al debitore, di una fideiussione (DTF 111 II 284; II CCA 27 novembre 1997 in re C. SA/S.), così che la contraria opinione del convenuto e le sue irrilevanti riflessioni sull’asserita intenzione di impegnarsi in via accessoria devono senz’altro essere disattese.

  1. Il convenuto censura infine l’ammontare della tassa di giustizia, ritenendo eccessivo l’importo stabilito dal Pretore di fr. 10’000.-- e più consono all’importanza della causa un importo di soli fr. 5’000.--.

La censura, per quanto ricevibile, è infondata.

Al Pretore compete infatti un vastissimo margine di apprezzamento nella fissazione della tassa di giustizia, al punto che il suo ammontare può essere verificato dall’autorità di appello solo qualora il primo giudice si sia dipartito dai limiti di cui all’art. 17 cpv. 1 LTG (II CCA 5 maggio 1997 in re M./M.), il che non è nella specie il caso, né il convenuto lo pretende.

Ne deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 15 settembre 1997 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3’450.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 3’500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 8’000.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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