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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.217
Data decisione, Autorità:
04.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00217
Lugano
4 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.95.423 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 21 maggio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 661’500.-- oltre
accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, che
il Pretore con sentenza 16 luglio 1997 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 16 settembre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni 24 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta, ex moglie dell’attore, l’ha escusso per fr. 661’500.-- in base a due
suoi riconoscimenti di debito (doc. B e C), ottenendo il 29 aprile 1993 il
rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto
esecutivo intimatogli.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento del proprio debito
sostenendo che negli scritti in questione il suo obbligo al pagamento di U$
450’000.-- sarebbe stato condizionato ai sensi dell’art. 151 CO alla consegna
da parte della convenuta dei titoli della società __________, condizione che non
sarebbe stata ossequiata.
Egli
potrebbe inoltre vantare un credito di fr. 395’038.05, da porre in
compensazione con l’eventuale credito della convenuta, relativo a spese da lui
sostenute in suo favore.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando la pretesa natura
condizionale del credito, che sarebbe invece del tutto esigibile.
Del
tutto infondate sarebbero poi le pretese compensatorie dell’attore, trattandosi
di spese che, per quanto a carico della convenuta, sarebbero state sostenute in
corso di matrimonio, e la cui liquidazione sarebbe pertanto già avvenuta con la
convenzione relativa alle conseguenza accessorie del divorzio.
C. Il
Pretore ha respinto la petizione, rilevando che l’istruttoria non avrebbe in
alcun modo dimostrato la pretesa natura condizionale dell’impegno dell’attore,
mentre le asserite pretese compensatorie, per quanto comprovate, dovrebbero
ritenersi liquidate per effetto della pronuncia del divorzio.
D. Con
l’appello in rassegna l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di ammettere la petizione.
Il
Pretore avrebbe male valutato le risultanze dell’istruttoria, o addirittura
omesso di valutare parte di esse, giungendo così all’errata conclusione di
negare il fondamento della tesi dell’esistenza di un suo impegno condizionato
alla consegna dei titoli __________
Vi
sarebbe inoltre violazione dell’art. 8 CC per il fatto che le pretese della
convenuta, derivanti da un contratto di mutuo, non sarebbero state suffragate
da prova alcuna.
E. Delle
osservazioni 24 ottobre 1997 della resistente, che conclude per la reiezione
del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Si
rileva, a titolo preliminare, che l’attore ha abbandonato la tesi dell’esistenza
in suo favore di pretese compensatorie per fr. 395’039.05, di modo che a questo
stadio della causa permane litigiosa unicamente la questione dell’esistenza
stessa e dell’esigibilità del credito posto in esecuzione dalla convenuta.
-
L’azione
di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, pag. 155; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 145).
In
essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del
proprio credito.
L’inversione
dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento
dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre
1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, opera citata,
pag. 147).
- L’attore
a questo proposito lamenta una pretesa violazione dell’art. 8 CC per il motivo
che la convenuta non avrebbe in alcun modo sostanziato l’esistenza della
propria pretesa derivante da un rapporto di mutuo (appello, punto 5, pag. 6).
La
censura è tuttavia infondata.
Va
in primo luogo rilevato che la convenuta negli allegati introduttivi della
presente causa non ha mai affermato di essere creditrice dell’attore per
effetto di un contratto di mutuo, ma si è limitata a trarre diritto dai
riconoscimenti di debito in suo possesso, il che, come si vedrà (consid. 4), è
del tutto legittimo.
Irrilevante
è per contro il fatto che la causale “mutuo” possa essere stata indicata dalla
convenuta nel precetto esecutivo (che peraltro non risulta essere in atti),
essendo tale dicitura vincolante per la procedura di rigetto dell’opposizione
ma non per la presente causa di merito, che non consiste nella verifica della
correttezza del procedimento esecutivo, che andava semmai richiesta in altra
sede.
- Secondo
l’art. 17 CO il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa
la causa dell’obbligazione, e in tal caso esso viene definito “abstraktes
Schuldbekenntnis”. Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è
comunque eruibile dalle circostanze, esso viene definito “kausales
Schuldbekenntnis”.
Nel
caso di specie è manifesta la natura di riconoscimento del doc. B, risultando
questa implicita nell’obbligo di rimborso ivi affermato, mentre il doc. C si
limita, a ben vedere, a ribadire l’impegno di cui al doc. B, ed è perciò
discutibile -ma la questione non ha rilevanza- se esso abbia portata autonoma.
Nei
due documenti figura un riferimento tra parentesi ad un non precisato
“investimento in __________ ”, e ci si può chiedere se per questo il
riconoscimento di debito debba essere considerato causale piuttosto che
astratto, ferma restando comunque la sua chiara natura di ammissione di
un’obbligazione (II CCA 16 maggio 1995 in re G. AG./B., 2 maggio 1995 in
re O./A.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, n. 3 e 5 ad art. 17 CO), mentre la tesi dell’attore secondo cui documenti
in questione conterrebbero un impegno condizionato è ampiamente infondata, non
potendosi confondere il mero riferimento ad una causa con una condizione ex
art. 151 CO.
Di
conseguenza, dal fatto che nel doc. D, redatto il 23 dicembre 1988 dal padre
della convenuta, si faccia riferimento ad un suo impegno alla cessione
all’attore del di lei investimento nella società __________ (punto 2), non si può dedurre -come pretende
a torto l’appellante- il di lei obbligo nella presente causa alla dimostrazione
di questa circostanza, risultando questa irrimediabilmente superata proprio
dagli incondizionati riconoscimenti di debito in questione rilasciati circa due
anni dopo, dai quali si deve perciò necessariamente presumere che la convenuta,
se mai vi fosse stata obbligata, deve avere fatto quanto di sua spettanza.
L’attore,
gravato dell’onere di fornire la prova del contrario (Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 8 ad art. 17 CO), si limita ad invocare delle testimonianze
(__________, __________) dalle quali si può unicamente evincere la circostanza
oggettiva che egli in un momento successivo a quello della firma dei
riconoscimenti di debito non disponeva dell’intero pacchetto azionario
__________.
Ciò
potrebbe tuttavia essere avvenuto per qualsiasi motivo -come la vendita a terzi
o la messa a pegno da parte dell’attore medesimo- non potendosi credere,
secondo il normale andamento delle cose, che i testi -partners d’affari
dell’attore- avessero conoscenza diretta del possesso delle azioni da parte
della convenuta. Ed infatti, sia il teste __________ (.. __________ mi
disse...) che il teste __________ (Questa
informazione mi risulta dalle attestazioni del fiduciario della __________...)
ammettono esplicitamente di avere conoscenza indiretta della circostanza in
questione, il che priva di ogni efficacia la loro deposizione (per tante: II
CCA 30 ottobre 1997 in re J./C. e riferimenti).
La
tesi dell’attore è del resto sconfessata anche dall’interrogatorio formale
della convenuta (risposte 7-9) così che in definitiva nulla permette di
ritenere viziati i riconoscimenti di debito da lui rilasciati.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 5’000.--
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore
rifonderà alla convenuta fr. 8’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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