AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.179
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00179
Lugano
7 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.95.00524 (già 1'505) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 -
promossa con petizione 30 settembre 1992 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24’959.75 oltre interessi
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n.
__________dell’UE di Lugano;
domande avversate dal
convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 23 maggio 1997 ha integralmente accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 16 giugno 1997 con cui chiede in via
principale di ritornare gli atti al primo giudice per nuovi accertamenti e in
subordine la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 22 aprile 1998 ha postulato la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 1° novembre 1985
__________ è stato assunto da __________ in qualità di direttore dell’albergo
__________ di _________ in forza di un contratto di durata quinquennale, la cui
scadenza iniziale era fissata per il 30 ottobre 1990 (doc. A).
A far tempo dal 1° luglio
1989 il direttore ha chiesto di lasciare la gerenza del __________ per
dedicarsi ad un altro esercizio pubblico: tale richiesta è stata accolta dalla
datrice di lavoro, la quale ha tuttavia preteso che egli si occupasse ancora
della supervisione dell’hotel ma senza retribuzione, ritenuto che nel contempo
a sua moglie, già dipendente della società, sarebbe stato aumentato il salario
in ragione di fr. 3’000.- mensili lordi (doc. P).
B. Il 31 ottobre 1990 venne
allestito il rapporto cassa del __________, dal quale risultava un saldo attivo
- perlopiù derivante da ricevute di pagamenti tramite carte di credito - di fr.
25’031.75 (doc. C), poi corretto in un secondo momento in fr. 24’959.75 (doc.
D).
Richiesto a più riprese di
riversare alla società tali importi, _________ ha sempre rifiutato la loro
rifusione. Di qui la presente causa.
C. Con la petizione
__________, cui __________ ha ceduto la pretesa (doc. E), ha chiesto la
condanna di __________ al pagamento di fr. 24’959.75 oltre interessi nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano (doc. F), pretendendo in sostanza la consegna del saldo cassa
trattenuto senza alcun motivo.
Il convenuto si è opposto
alla petizione, facendo osservare come il suo impegno presso il __________ dopo
il 1° luglio 1989 fosse stato di gran lunga più intenso rispetto a quanto
inizialmente previsto, ciò che a suo dire giustificava una sua remunerazione:
la trattenuta del saldo cassa era pertanto avvenuta a parziale compensazione di
tale pretesa ed era perciò del tutto giustificata.
D. Con sentenza 23
maggio 1997 il Pretore ha accolto la petizione.
Premesso innanzitutto che
il convenuto non aveva contestato in causa di trattenere il saldo cassa, il
giudice di prime cure si è limitato ad esaminare la fondatezza della pretesa
posta in compensazione da quest’ultimo, cioè la questione a sapere se
l’attività da lui svolta nell’hotel dopo il 1° luglio 1989 fosse soggetta a
retribuzione. Preso atto delle testimonianze _________ e __________ e rilevata
l’assenza di prove a sostegno della tesi avversa, egli ha senz’altro concluso
per la negativa, tanto più che l’aumento dello stipendio della moglie del
convenuto a far tempo dal 1° luglio 1989 era avvenuto senza un corrispondente
aumento dell’onere lavorativo a suo carico e infine il convenuto non aveva
contestato la lettera di conferma (doc. P) in cui controparte gli comunicava
gli accordi in vigore da quella data.
E. Con appello 16 giugno
1997 il convenuto chiede in via principale di ritornare gli atti al primo
giudice per ulteriori accertamenti e in subordine la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione; il tutto, con protesta di spese
e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante giustifica la
richiesta di rinvio degli atti al Pretore, asserendo che la fattispecie era
retta dal principio indagatorio e che in prima sede non erano stati accertati
tutti i fatti decisivi. Nel merito osserva che il primo giudice aveva ritenuto,
a torto, che egli non avesse contestato in causa la trattenuta del saldo cassa
ed aveva perciò omesso di accertarne l’esistenza: in realtà l’istruttoria aveva
escluso la fondatezza di tale pretesa e ciò già per il fatto che -
contrariamente a quanto asserito dai testi _________ e __________, nei
confronti dei quali è stata inoltrata una denuncia penale per falsa
testimonianza - il ricavo delle carte di credito veniva direttamente incassato
dalla _________ e non dal convenuto, circostanza che il Pretore avrebbe potuto
senz’altro appurare richiamando d’ufficio la contabilità di quest’ultima; in
ogni caso l’accordo di collaborazione dal 1° luglio 1989 senza alcuna
remunerazione era nullo siccome contrario all’art. 27 cpv. 2 CC, per cui la sua
attività andava retribuita normalmente, ciò che comportava un credito a suo
favore di almeno fr. 52’000.-, somma che in via subordinata egli pone
nuovamente in compensazione.
Con ordinanza 30 luglio
1997 il presidente di questa Camera ha sospeso la trattazione dell’appello fino
a definizione della procedura penale inoltrata contro i due testimoni.
F. Conclusa l’inchiesta
penale con un decreto di non luogo a procedere e respinta un’istanza di
promozione dell’accusa nei confronti di questi ultimi, con osservazioni 22
aprile 1998, di cui si dirà se necessario nei successivi considerandi,
l’attrice ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Considerando
in diritto
- Va innanzitutto
osservato che - contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante - la presente
vertenza, pur avendo pacificamente per oggetto una controversia derivante da un
contratto di lavoro, non è assolutamente retta dalla massima ufficiale,
quest’ultima essendo unicamente applicabile in presenza di un valore litigioso
inferiore a fr. 20’000.- (art. 343 cpv. 4 CO; Streiff/Von Känel,
Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 14 ad art. 343 CO; Staehelin; Commentario
zurighese, N. 30 ad art. 343 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat
de travail, 2. ed., Losanna 1996, N. 8 ad art. 343 CO; Ryter, Les conflits
de travail, Losanna 1990, p. 143; JAR 1994 p. 310).
È
pertanto a ragione che il giudice di prime cure non ha accertato d’ufficio i
fatti e si è limitato a prendere in considerazione quanto gli era stato
indicato dalle parti, il che esclude di dovergli rinviare la causa per nuovi
accertamenti.
Per il resto, neppure vi è
motivo per completare d’ufficio in questa sede quegli accertamenti segnatamente
con il richiamo della contabilità della parte appellata, il tutto in
applicazione dell’art. 322 lett. a CPC: per costante giurisprudenza tale norma
non ha infatti lo scopo di ovviare alle negligenze delle parti nell’indicazione
dei fatti e nell’allegazione delle prove (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 3 e
12 ad art. 322; IICCA 13 giugno 1994 in re G./R., 12 febbraio 1995 in re
L./C., 13 febbraio 1995 in re H. SA/S. SA, 29 marzo 1996 in re C.O./L. e llcc.,
8 maggio 1996 in re D./T.).
- Passando al merito,
è manifestamente a torto che l’appellante pretende di aver contestato negli
allegati preliminari di aver trattenuto il saldo cassa di fr. 24’959.75, tanto
è vero che - contrariamente a quanto da lui asserito, per altro per la prima
volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), in appello - di
tale contestazione non vi è alcuna traccia nemmeno nel punto 4 dell’allegato responsivo,
ove egli si è semplicemente limitato a precisare che già con lo scritto di cui
al doc. 1 aveva comunicato alla datrice di lavoro che quest’ultima “non vantava
alcun credito nei suoi confronti e pertanto non era nella possibilità di cedere
crediti nei suoi confronti” (p. 3 in alto); oltretutto egli, sempre
nell’allegato di risposta e meglio al suo punto 3, aveva ammesso a chiare
lettere di trattenere il fondo cassa (ove si diceva “... la compensazione
esercitata dal convenuto fin dall’entrata in possesso del fondo cassa è
giustificata ...”).
In tali circostanze bene
ha fatto il Pretore a ritenere fondata quella pretesa senza dover esperire ulteriori
accertamenti.
In via abbondanziale si
osserva che in ogni caso la tesi secondo cui le carte di credito erano
incassate direttamente dalla __________ e non dal convenuto, oltre che
irricevibile (siccome formulata per la prima volta in questa sede, art. 321
cpv. 1 lett. b CPC), è pure infondata, essendo stata smentita dai testi
_________ (“quando la situazione è diventata più tragica, il _________ incassava
direttamente le carte di credito”), _________ (“scoprii che le carte di credito
... non versavano più sul nostro conto corrente bancario. Ho chiesto loro
spiegazione del mancato pagamento degli accrediti. Mi dissero che non versavano
al nostro conto corrente, ma direttamente al __________ al signor __________ ”
e ancora “_________ ha iniziato in estate ad incassare direttamente i proventi
delle carte di credito ...”) e _________ (“ricordo che _________ percepiva
direttamente i versamenti delle carte di credito”).
- Pure irricevibile -
anche in questo caso l’argomentazione è stata sollevata per la prima volta in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - è la tesi secondo cui l’accordo di
collaborazione gratuita a far tempo dal 1° luglio 1989 (doc. P) sarebbe nullo
siccome contrario all’art. 27 cpv. 2 CC.
A prescindere da ciò, va comunque
osservato che l’istruttoria ha chiaramente provato che il convenuto in realtà
non prestava la sua collaborazione a titolo gratuito, ma che per evitare che
egli avesse a percepire un doppio stipendio si accordò con la datrice di lavoro
nel senso che alla di lui moglie, il cui orario di lavoro rimaneva identico
(teste _________ “il periodo di lavoro della moglie confrontando il periodo in
cui il marito lavorava tutto il giorno e quello in cui lavorava solo parzialmente,
è rimasto identico”), sarebbe stato concesso un aumento di fr. 3’000.- mensili
(doc. P; teste __________ “__________ era consapevole che non veniva più pagato
per le sue prestazioni ...: questa era la contropartita per la rescissione
anticipata del contratto. Egli chiese però che la paga della moglie venisse
maggiorata per questo motivo” e ancora “la nostra amministrazione ... ha
trovato con lui un compromesso nel senso che avrebbe comunque collaborato a che
la conduzione potesse continuare, a titolo non oneroso o meglio con la sola
retribuzione della moglie”; teste __________ “siccome _________ non poteva
avere due stipendi, pur continuando ad occuparsi del _, quale
contropartita delle sue prestazioni si decise di aumentare lo stipendio della
di lui moglie” e ancora “ per non avere due stipendi aveva fatto la
richiesta di aumentare lo stipendio della moglie”), ciò che per altro è stato
fatto (doc. T, V, W e Z).
-
L’appello è pertanto
respinto con accollo di tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico
dell’appellante, del tutto soccombente (art. 148 CPC).
-
Con le osservazioni
all’appello la parte appellata chiede che venga accertato il carattere
temerario del gravame.
La richiesta merita di
essere accolta.
Le argomentazioni a
sostegno dell’appello, oltre che perlopiù irricevibili, si sono rivelate
manifestamente infondate e con tutta evidenza lo sarebbero state anche se fosse
stato accertato il buon fondamento della denuncia penale contro alcuni
testimoni, e ciò se non altro per il fatto che non sono state comunque
contestate le altrettanto rilevanti deposizioni __________ e __________Di
fronte alle chiare risultanze istruttorie, nonché alle sue ammissioni in prima
sede, l’appellante - e per esso il suo nuovo legale - meglio avrebbe fatto ad
astenersi dal presentare un tale gravame, che in realtà ha unicamente lo scopo
di procrastinare la rifusione alla controparte del dovuto.
In accoglimento della
richiesta volta a sanzionare il carattere temerario dell’appello, l’appellante
sarà pertanto tenuta a rifondere alla parte appellata fr. 2’500.- per
ripetibili, somma senz’altro sufficiente a compensarle ogni danno patito in
questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 giugno
1997 __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
880.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 900.-
anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 2’500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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