AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1997.121
Data decisione, Autorità:
30.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00121
Lugano
30 gennaio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00100 (già 3856) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 14 marzo 1990 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dal __________
con
cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
154’287.30 oltre interessi (pretesa derivante da un contratto di architetto);
domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento
di fr. 200’000.- oltre interessi;
domanda
riconvenzionale cui l’attore si è opposto;
sulle
quali il Pretore con sentenza 21 marzo 1997 si è così pronunciato:
- La petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza il convenuto __________ è tenuto
a versare all’attore arch. __________, la somma di fr. 49’239.45 oltre interessi
al 5% dal 1. gennaio 1990.
1.2 Le spese di fr. 14’950.50 (compresa la quota
parte di quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr. 4’100.- sono poste a
carico del __________ in ragione di 1/3 e per la rimanenza di 2/3 a carico di
__________, il quale rifonderà a controparte l’importo di fr. 4’000.- a titolo
di indennità.
- La domanda riconvenzionale è respinta.
2.1 Le spese di fr. 12’480.- (compresa la quota
parte di quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr. 4’500.- sono poste a
carico del __________, il quale rifonderà a controparte fr. 11’000.- a titolo
di ripetibili.
Appellante
l’attore con atto di appello 24 aprile 1997 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente il convenuto con atto ricorsuale 5 giugno 1997 con cui chiede la
reiezione dell’appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel
senso che la petizione sia accolta limitatamente alla somma di fr. 29’239.45;
il tutto, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l’attore con osservazioni 30 giugno 1997 ha postulato la reiezione dell’appello
adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto A. Con contratto 15
giugno 1988, allestito su formulario SIA, il ____________________rappresentato
dal __________ o, ha affidato all’arch. __________, che per altro si era già
occupato dell’allestimento del relativo progetto di massima e di quello definitivo,
tutte le prestazioni d’architetto concernenti la ristrutturazione della
__________, sita in Via __________a a __________: secondo gli accordi,
l’onorario dell’architetto sarebbe stato calcolato in base al costo dell’opera
e meglio sulla base degli importi della liquidazione finale (doc. A).
Dopo l’apertura del
cantiere, ben presto i rapporti tra le parti iniziarono a deteriorarsi, tant’è
che il 6 giugno 1989 la committenza, rimproverando all’architetto tutta una
serie di manchevolezze, decise la revoca del mandato, tranne per quanto
riguardava la direzione architettonica (doc. 3.17).
B. Con la petizione che
qui ci occupa l’arch. __________ chiede la condanna del __________ al pagamento
di fr. 154’287.30 oltre interessi, osservando in sostanza come il saldo della
sua nota d’onorario di complessivi fr. 443’530.05 (così formata: fr. 337’031.65
onorario per prestazioni in tariffa A, fr. 75’278.40 onorario tariffa B, fr.
23’874.30 nota rilievi e fr. 7’345.70 rimborso spese; cfr. doc. C) non sia
stato soluto dal committente.
Il convenuto resiste in
lite, ritenendo di già aver pagato quanto effettivamente dovuto (salvo poi
riconoscere in sede conclusionale, sulla base delle risultanze della perizia
giudiziaria, la somma di fr. 29’239.45); in via riconvenzionale, egli ha
inoltre chiesto la condanna di controparte al versamento di determinati
importi, rimproverando all’architetto tutta una serie di mancanze, in particolare
per non aver previsto la necessità di sostituire le solette, ciò che avrebbe
comportato gravi ritardi e un notevole aumento dei costi.
C. Con sentenza 21 marzo
1997 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 49’239.45 e ha
respinto la domanda riconvenzionale.
Per la quantificazione
dell’onorario dovuto all’attore, oggetto dell’azione principale, il giudice di
prime cure ha innanzitutto fatto riferimento al referto allestito dal perito
giudiziario: atteso che quanto indicato da quest’ultimo era sostanzialmente
corretto -in particolare il costo dell’opera determinante- egli ha pertanto
fatto propria la sua valutazione in merito all’onorario per le prestazioni in
tariffa A (fr. 277’856.30); nondimeno, atteso che il perito -che al momento
dell’emanazione del suo rapporto non disponeva ancora delle testimonianze-
aveva erroneamente ritenuto che i piani esecutivi erano imprecisi, non
utilizzabili o non eseguiti, il primo giudice ha deciso in via equitativa di
aumentare tale importo di altri fr. 20’000.-. Aggiungendo alla somma così
ottenuta (fr. 297’856.30) il costo delle prestazioni in tariffa B e le spese
(quantificati dal perito complessivamente in fr. 40’625.90) e dedotti gli acconti
sino ad ora già percepiti dall’architetto (fr. 289’242.75), ne risultava un
saldo a favore dell’attore di fr. 49’239.45, importo per cui in definitiva la
petizione è stata accolta.
Quanto alla domanda riconvenzionale,
la stessa non ha trovato accoglimento, in quanto non era risultato che
l’architetto avesse negligentemente disatteso -nemmeno per quanto riguardava la
questione delle solette- i suoi obblighi contrattuali, tanto più che l’attore riconvenzionale
nemmeno era stato in grado di provare l’entità del danno subito.
D. Con appello 24 aprile
1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene in
sostanza, come già in sede conclusionale, che bisognava fare astrazione dal
referto peritale, da lui definito contraddittorio e lacunoso. Il Pretore, che
al contrario nella sentenza aveva parzialmente fatto propria la perizia, seppur
aumentando di fr. 20’000.- l’onorario per le prestazioni in tariffa A, era
pertanto giunto ad una conclusione errata. Quattro sono in definitiva i
rimproveri mossi al perito: aver ritenuto che determinati piani e soprattutto
piani di dettaglio non erano stati eseguiti, aver riconosciuto a favore dell’attore
una percentuale di prestazioni fatturabili ridotta (61.7% invece che 68.9%),
non aver preso in considerazione -se non per la fase definita “progetto con nuove
solette”- l’importo di cui alla liquidazione finale e aver infine considerato
nella tariffa B un importo ridotto. L’accoglimento delle censure imporrebbe
evidentemente -sempre a suo dire- di accogliere la petizione: in tali
circostanze, l’onorario in tariffa A andrebbe infatti fissato in fr.
415’963.05, il quale, sommato a quello in tariffa B di fr. 40’625.90 accertato
dal perito o in subordine a quello fatturato dall’attore (con l‘aggiunta del
costo dei rilievi e delle spese) di complessivi 106’498.40, e dedotti gli acconti
di fr. 289’242.75, darebbe sempre e comunque un importo superiore a quello
fatto valere con la petizione.
E. Con osservazioni ed
appello adesivo 5 giugno 1997 il convenuto chiede la reiezione de gravame e la
riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione sia accolta
limitatamente a fr. 29’239.45; il tutto, con protesta di spese e ripetibili.
Mentre gli argomenti in
merito all’appello principale verranno ripresi più oltre, per quanto
necessario, con l’appello adesivo il convenuto contesta il fatto che il Pretore
si sia parzialmente discostato dalla perizia giudiziaria, in particolare
aumentando di fr. 20’000.- l’onorario dovuto all’architetto per le prestazioni
in tariffa A: era in effetti senz’altro a ragione che il perito aveva appurato
che i piani esecutivi e i progetti erano parzialmente mancanti, carenti e
comunque necessitavano di precisazioni.
F. Delle osservazioni 30
giugno 1997 con cui l’attore ha postulato la reiezione dell’appello adesivo,
protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in diritto 1. Con l’appello principale
l’attore si è in pratica limitato a riprodurre testualmente, o quasi, il suo
allegato conclusionale, ignorando con ciò di prendere posizione sulla decisione
del Pretore.
Ci si potrebbe pertanto
legittimamente chiedere se il gravame, che omette una puntuale critica del
giudizio di primo grado, non debba eventualmente essere dichiarato irricevibile
(Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 20 ad art. 309; sulla particolare
problematica della ricevibilità dell’appello che ripropone le conclusioni, cfr.
IICCA 24 febbraio 1995 in re R. SA/K.). La questione può tuttavia
rimanere indecisa, atteso che l’appello deve comunque essere respinto nel
merito.
- L’appellante ritiene
innanzitutto che nel caso di specie si debba fare astrazione dalla perizia
giudiziaria, in quanto quest’ultima sarebbe contraddittoria e lacunosa.
La censura è infondata.
2.1 Quanto
alla presunta contraddittorietà della perizia, nel gravame l’appellante invero
non evidenzia alcun elemento a sostegno di questa tesi, di modo che già per
questo motivo la stessa deve essere disattesa.
2.2 Diverso
è il discorso per quanto attiene alla censura di lacunosità della perizia,
lacunosità che l’appellante ravvisa nel fatto che il perito in sede di complemento
di perizia abbia omesso di rispondere alla domanda 8.
Confrontato
con una domanda estremamente complessa, con cui in sostanza l’attore gli
chiedeva di indicare in quali punti i suoi piani non fossero conformi alle
prescrizioni professionali, il perito ha risposto di non potere (e di non volere)
insegnare all’architetto come si dovevano presentare dei piani; egli ha tuttavia
invitato l’attore a confrontare se del caso la norma SIA 400 e, all’indirizzo
del giudice, ha allegato alcuni fogli che indicavano a mo’ d’esempio come i
piani avrebbero dovuto essere allestiti. Egli ha in ogni caso concluso ribadendo
quanto affermato a p. 9 della perizia, cioè in pratica che per la prima fase di
progettazione (fino a settembre 1988) non esistevano veri e propri piani definitivi
in base alla norma SIA, quelli esistenti, computati quali provvisori, essendo
incompleti, mancando di misure, di dettagli, di indicazioni e di prescrizioni
riguardanti i materiali.
Ora,
se è ben vero che il perito da un punto di vista formale non ha puntualmente
risposto al quesito, è comunque altrettanto vero che egli ha comunque preso
posizione in merito, tant’è che da quanto da lui asserito risulta inequivocabilmente
che egli riteneva non conformi alle regole professionali i piani allestiti.
Tutto sommato, ciò è più che sufficiente per confutare la tesi di lacunosità
della perizia, tanto più che la questione oggetto della domanda di completazione,
e meglio le presunte carenze dei piani, poteva essere evasa -come vedremo più
oltre (sub cons. 3.2)- con riferimento ad altre prove agli atti.
- Al calcolo
dell’onorario per le prestazioni in tariffa A eseguito dal perito giudiziario
(fr. 277’856.30) sulla base della norma SIA 102 -pacificamente applicabile alla
fattispecie- fatto parzialmente proprio dal giudice di prime cure (che ha
aumentato tale somma a fr. 297’856.30), l’appellante ne contrappone uno proprio
che giunge ad un importo di fr. 415’963.05.
In sostanza egli contesta
il fatto che le prestazioni fatturabili (fattore q) gli sono state riconosciute
in maniera ridotta (- 7.2%); che in particolare il perito avrebbe accertato a
torto che determinati piani e soprattutto piani di dettaglio non erano stati
eseguiti; che infine il calcolo del perito sarebbe stato eseguito senza
prendere in considerazione -se non per la fase definita “progetto con nuove
solette”- l’importo di cui alla liquidazione finale (fattore B), il solo
determinante in base agli accordi contrattuali.
3.1 Mentre
il perito giudiziario, e con lui il Pretore, hanno riconosciuto all’architetto
prestazioni fatturabili in tariffa A nella misura del 61.7%, quest’ultimo in
questa sede pretende di aver svolto prestazioni pari al 68.9% (cfr. la fattura
di cui al doc. C). La differenza tra le due percentuali è dovuta alle posizioni
“piani esecutivi definitivi” (riconosciuti dal giudice al 4.5% invece che al
9%), “direzione architettonica” (1.8% invece di 2%) e “direzione dei lavori”
(1.7% invece di 5.4%), ritenuto che l’appellante, ovviamente, non censura il
fatto che nella posizione “piani esecutivi provvisori” gli sia stato attribuito
più di quanto da lui indicato (13.2% invece di 12%).
Non
avendo tuttavia l’appellante minimamente spiegato nel suo gravame come mai il
diverso accertamento del perito giudiziario, e del Pretore, in merito alle
posizioni “direzione architettonica” e “direzione dei lavori” sarebbe errato -mentre
la problematica dei piani esecutivi definitivi, oggetto di una specifica
contestazione, verrà esaminata qui di seguito- non può che discenderne la
reiezione della censura, insufficientemente motivata.
3.2 Secondo
l’appellante, il perito avrebbe accertato a torto che determinati piani e
soprattutto piani di dettaglio non erano stati eseguiti, quando in realtà la
loro effettuazione in modo completo era confermata dalle testimonianze agli
atti: implicitamente pretende quindi che la posizione “piani esecutivi
definitivi” venga ammessa nella sua integrità (9% invece che 4.5%).
3.2.1 Come
accennato, per la posizione “piani esecutivi definitivi” era prevista a
contratto e dalle norme SIA 102 una retribuzione pari al 9% del totale fatturabile.
La prestazione di base per tale posizione comprende la direzione dell’attività
degli specialisti, imprenditori e fornitori, con il controllo della concordanza
dei loro piani e di quelli di fabbricazione e officina con quelli
dell’architetto; l’aggiornamento dei piani di coordinamento e dei risparmi secondo
le indicazioni tecniche degli specialisti, per quanto non di loro competenza;
la scelta definitiva dei materiali, degli apparecchi e simili in collaborazione
con il committente; la messa a punto dei dettagli architettonici e costruttivi;
l’elaborazione in scala appropriata dei piani esecutivi e dei dettagli definitivi;
la messa a punto della descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi
costruttivi (ad esempio, schede descrittive per ogni locale). Per poter fornire
a regola d’arte le prestazioni di base, l’architetto deve preventivamente
disporre degli studi di dettaglio, dei piani esecutivi provvisori, dei
contratti con gli imprenditori e con i fornitori, dei piani e dei documenti
degli specialisti, imprenditori e fornitori (art. 4.4.2 SIA 102).
3.2.2 Nel
caso di specie è ben vero che diversi testi hanno confermato di aver potuto
disporre dei piani allestiti dall’architetto. Ciò tuttavia non significa ancora
-come invece vorrebbe l’appellante- che la posizione “piani esecutivi
definitivi” possa essere riconosciuta nella sua integrità del 9%.
Già
si è detto infatti che l’allestimento dei piani esecutivi definitivi - fossero
anche completi- non è l’unica prestazione compresa nella posizione “piani esecutivi
definitivi” di cui all’art. 4.4.2 SIA 102; il riconoscimento dell’onorario per
la stessa prevede invece l’effettuazione di tutta una serie di altre prestazioni.
Ora,
non è innanzitutto contestato -ed anzi ne da atto lo stesso attore nella sua
fattura (doc. C p. 10)- che la posizione “contratti con gli imprenditori e
fornitori”, che come detto è una premessa per poter fornire a regola d’arte la
prestazione di cui all’art. 4.4.2 SIA 102, è stata effettuata solo parzialmente
e meglio in misura del 50% (0.5% invece di 1%): già per questo motivo, non è
oggettivamente possibile riconoscere all’architetto la totalità della percentuale.
Il
perito giudiziario ha inoltre chiaramente precisato che i piani esecutivi definitivi
allestiti dall’attore non erano completi; mancavano molti piani di dettaglio;
mancavano le indicazioni sui materiali; gli apparecchi non erano stati scelti;
mancavano i piani di coordinamento (perizia p. 11, 20).
L’esame
dei documenti agli atti permette senz’altro di confermare tale assunto.
Innanzitutto, nel doc. 3.16 l’attore conferma di non aver potuto ultimare, per
mancanza delle necessarie indicazioni da parte dei progettisti degli impianti,
i piani di dettaglio inerenti i servizi. Nel doc. U, che è la risposta al doc.
3.17 con cui controparte gli faceva notare che i piani 1:50 consegnati non
erano ancora stati elaborati in tutti i loro dettagli rispettivamente gli
rimproverava la mancanza dei piani di dettaglio e di alcuni capitolati di
concorso, l’architetto non ha contestato la prima osservazione, mentre con
riferimento agli altri due rimproveri -da lui contestati, per altro
parzialmente, e solo per quanto riguardava alcuni capitolati- si è limitato a
controbattere come la responsabilità in proposito non fosse sua, ma di altri:
lo scritto è decisivo, in quanto attesta senz’ombra di dubbio che -indipendentemente
dalla questione della responsabilità per le carenze- al momento della revoca
del mandato quelle prestazioni non erano state fornite in modo completo e
impeccabile (tant’è che nel medesimo doc. U l’architetto così conclude “...
confermo la mia disponibilità di terminare e consegnare dettagli e capitolati
“mancanti””). Nei suoi allegati introduttivi, parimenti, l’attore stesso ha
ammesso che a quel momento non era stato allestito ancora tutto e che anzi vi
erano ancora dettagli che dovevano essere curati (“in realtà, a quel momento
quasi tutto era pronto; mancavano solo alcuni dettagli a causa dell’assenza di
informazioni circa determinati materiali da impiegare ...”, replica e risposta riconvenzionale
p. 6). Se ciò non bastasse, confrontando -come dalle indicazioni del perito
(complemento perizia p. 9)- gli esempi di piani esecutivi allestiti in base
alla norma SIA 400 con i piani esecutivi e di dettaglio di cui ai doc. NNN e
OOO, appare chiaro come questi ultimi non siano del tutto conformi a quanto
previsto dal regolamento SIA (cfr., ad es., la mancanza pressoché generalizzata
nei piani esecutivi e di dettaglio -tranne forse per i piani n. 95, 126 - 127,
141 e 143 e qualche altro- della descrizione dettagliata dei materiali e dei
sistemi costruttivi, come pure la mancanza di buona parte delle misure nei
piani di dettaglio n. 119 - 125 relativi a docce e servizi).
3.2.3 Visto
quanto precede, questa Camera ritiene di dover senz’altro far proprio quanto
accertato dal perito, cioè che la posizione “piani esecutivi definitivi” in
realtà era stata eseguita dall’attore solo parzialmente e meglio in ragione del
50% circa (da cui una percentuale retributiva del 4.5% invece del 9%).
3.3 L’appellante
ritiene inoltre che la sua remunerazione andava calcolata, come previsto dal
contratto, sulla base del costo di liquidazione; il calcolo proposto dal perito,
che aveva suddiviso il mandato in due fasi, prendendo come riferimento per la
prima (il cosiddetto “progetto approvato”) l’importo di preventivo e solo per
la seconda (il cosiddetto “progetto con nuove solette”) il dato dei cui alla
liquidazione finale, era di conseguenza errato.
Il rilievo è
infondato.
Vero
è che il contratto prevedeva una retribuzione in base al costo dell’opera, e
meglio sul valore della liquidazione.
Il
perito (perizia p. 5 e segg., complemento perizia p. 2) ha tuttavia ritenuto -e
il ragionamento può essere senz’altro condiviso- che in realtà l’architetto
aveva lavorato su due progetti ben distinti: il primo, prevedeva la
ristrutturazione dell’istituto senza la sostituzione delle solette con un costo
contenuto; il secondo, molto più caro, prevedeva invece la sostituzione delle
solette, ciò che ha tra l’altro comportato una ristrutturazione interna dei
locali con le relative migliorie. Ora, atteso che la prima fase della
progettazione (fase del progetto di massima, del progetto definitivo e parte
della fase di preparazione dell’esecuzione e dei contratti con gli
imprenditori) era stata sviluppata nell’ambito del primo progetto e che
quest’ultimo non è stato eseguito, è evidente che giusta l’art. 8.5 SIA per la
remunerazione delle prestazioni assolte fino ad allora fosse determinante
l’ultima stima dei costi (IICCA 5 novembre 1997 in re C./P. e llcc.),
ovvero in casu il dato del preventivo; le rimanenti prestazioni (parte della
fase di preparazione dell’esecuzione e della fase esecutiva), che invece sono
state svolte con riferimento al progetto con le nuove solette, realmente
eseguito, sono state per contro calcolate in base al costo di liquidazione (art.
8.4 SIA 102).
- Le critiche mosse
dall’appellante in merito agli importi fatturati in tariffa B sono pure del
tutto prive di fondamento.
Contrariamente a quanto
ritenuto nel gravame (p. 4), non è vero che il perito avrebbe affermato che il
calcolo della fatturazione secondo il tempo impiegato era corretto. A p. 4 del
referto, egli ha per contro affermato che ad essere corretta era semmai la tariffa
oraria applicata, ma che l’architetto aveva esposto in tariffa B tutta una
serie di prestazioni che in realtà erano già comprese nella tariffa a costo. Da
qui la riduzione a fr. 40’625.90 (comprensivi delle spese e del costo dei
rilievi, perizia p. 14) degli importi dovuti con la tariffa a tempo.
-
In tali circostanze,
è chiaro che l’appello principale deve essere respinto con accollo all’attore
di tassa di giustizia, spese e ripetibili.
-
Con l’appello
adesivo il convenuto rimprovera al Pretore di essersi parzialmente discostato
dalla perizia giudiziaria, in particolare aumentando di fr. 20’000.- l’onorario
dovuto all’architetto per le prestazioni in tariffa A. Tale somma era stata
riconosciuta in via equitativa dal primo giudice, in quanto a suo giudizio il
perito avrebbe erroneamente appurato che i piani esecutivi ed i progetti erano
parzialmente mancanti, carenti e comunque necessitavano di precisazioni.
Ora, essendo stato
appurato ai considerandi precedenti (in particolare sub cons. 3.2) -alle cui
motivazioni si può senz’altro rimandare- che in realtà la valutazione effettuata
dal perito in merito alla posizione “piani esecutivi definitivi “ (da lui riconosciuta
in misura del 4.5%) era del tutto corretta, non vi è assolutamente spazio per
attribuire all’architetto quell’importo supplementare, che va conseguentemente
defalcato.
- Ne discende, in
accoglimento dell’appello adesivo, che a favore dell’attore possono essere
riconosciuti unicamente fr. 29’239.45.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili della procedura di primo grado e dell’appello adesivo
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 24 aprile
1997 __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’980.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
2’000.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 3’000.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello adesivo 5
giugno 1997 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
21 marzo 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza
il convenuto __________ è tenuto a versare all’attore arch. __________, la
somma di fr. 29’239.45 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1990.
1.2 Le spese di
fr. 14’950.50 (compresa la quota parte di quelle peritali) e la tassa di giustizia
di fr. 4’100.- sono poste a carico del __________ in ragione di 1/6 e per la
rimanenza di 5/6 a carico di __________, il quale rifonderà a controparte
l’importo di fr. 8’500.- a titolo di indennità.
IV. Le spese della
procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
480.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 500.-
da anticiparsi
dall’appellante adesivamente, sono poste a carico all’appellato adesivamente,
il quale sarà pure tenuto a versare alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili
della procedura di appello adesivo.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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