Minority shareholder may demand extraordinary general meeting

12.1997.120Altro tribunale27 ago 1997Partially Granted

Sintesi

A shareholder holding one-third of the shares appealed after the first instance refused to order an extraordinary general meeting. The Court of Appeal held that the written request of 8 October 1996 was sufficient to require a meeting under Art. 699 CO because its purpose was to clarify the company’s difficult economic and commercial situation. However, the broader agenda items sought only in the court proceedings were new and could not be ordered under Art. 699(4) CO. The appeal was therefore partially allowed, the lower judgment was reformed accordingly, and costs were split equally.

Regest

Art. 699 cpv. 3 e 4 CO; convocazione dell’assemblea generale su richiesta della minoranza azionaria; la domanda deve indicare con sufficiente chiarezza l’oggetto delle trattande e, se necessario, le proposte, ma non va esaminata con eccessivo formalismo in funzione della tutela dei diritti della minoranza. In una piccola società anonima, un azionista che detiene almeno il 10% del capitale può chiedere, anche a distanza di alcuni mesi dall’ultima assemblea ordinaria, una nuova assemblea diretta a chiarire l’evoluzione della situazione societaria. L’intervento giudiziale ex art. 699 cpv. 4 CO presuppone tuttavia un previo rifiuto ingiustificato rispetto a una richiesta già formulata; le domande introdotte per la prima volta in sede giudiziaria non possono essere supplite giudizialmente. Le spese sono ripartite secondo soccombenza parziale, con compensazione delle ripetibili.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.120

Data decisione, Autorità: 27.08.1997, IICCA

Incarto n. 12.97.00120

Lugano 27 agosto 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa CN.96.72 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 3 dicembre 1996 da

____________________rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________

con cui l’istante ha chiesto la convocazione di un’assemblea generale straordinaria degli azionisti della società convenuta;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 aprile 1997 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 24 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;

Mentre la convenuta con osservazioni del 23 maggio 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. ____________________ portatore di 33 delle 100 azioni in cui è suddiviso il capitale della società convenuta, con scritto 8 ottobre 1996 (doc. F) ha chiesto all’amministratore unico __________ la convocazione di un’assemblea generale straordinaria allo scopo di ottenere informazioni sulla situazione economica e più in generale sull’andamento commerciale e gli orientamenti della società

Non avendo ottenuto risposta di sorta, con l’istanza in rassegna egli ha chiesto che, -previo deposito delle relazioni di gestione, della documentazione contabile, bancaria e contrattuale, e dei rapporti di revisione per il 1995 e il 1996- all’amministratore sia ordinato di indire la richiesta assemblea con il seguente ordine del giorno:

a) analisi della situazione contabile e bancaria, relazione del consiglio di amministrazione;

b) eventuale modifica del consiglio di amministrazione e sostituzione con un nuovo consiglio o con un liquidatore;

c) decisione concernente la gestione futura e la ripartizione degli utili societari e del patrimonio.

B. Con osservazioni del 16 dicembre 1996 la convenuta si è opposta all’istanza, contestando che l’istante sia stato tenuto all’oscuro dell’andamento della società e rilevando di avere tenuto regolarmente la propria assemblea ordinaria il 26 giugno 1996, alla quale l’istante non avrebbe tuttavia partecipato.

Egli cercherebbe perciò di rimediare alla sua negligenza per mezzo della richiesta di un’assemblea straordinaria, alla quale si chiederebbe di deliberare su conti già approvati.

C. All’udienza del 20 gennaio 1997 le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che all’istante sarebbe stato concesso di prendere visione di tutta la documentazione contabile e bancaria relativa al 1995 e che la convenuta avrebbe convocato un’assemblea totalitaria entro il 15 febbraio 1997, e di conseguenza il Pretore ha sospeso la causa.

L’istante già il 21 febbraio 1997 ne ha tuttavia chiesto la riattivazione, rilevata l’inadempienza della convenuta al predetto accordo.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che la convenuta aveva validamente convocato la propria assemblea generale ordinaria del giugno 1996, di modo che l’istante non potrebbe chiedere la convocazione di un’assemblea destinata all’esame delle medesime trattande ivi discusse.

Farebbero eccezione unicamente le richieste relative all’esercizio 1996, non dibattute all’assemblea ordinaria, ma per le quali la richiesta dell’istante sarebbe prematura, potendo l’amministratore attendere fino al 30 giugno 1997 per l’allestimento dei conti del 1996.

E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. L’art. 699 cpv. 3 CO stabilisce, tra l’altro, che uno o più azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale azionario possono chiedere per iscritto la convocazione dell’assemblea generale, indicando l’oggetto e le proposte.

La norma ha carattere relativamente imperativo, nel senso che gli statuti possono derogarvi solo nel senso di rendere più agevole agli azionisti di minoranza la convocazione dell’assemblea, conferendo tale diritto anche a partecipazioni minori al 10%, ma non nel senso di richiedere a tal scopo una quota di capitale superiore a detta percentuale (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, n. 37 ad § 23, pag. 207).

Benché la richiesta sia valevole solo se, oltre a valersi della forma scritta, gli azionisti richiedenti indicano le trattande della stessa e le loro proposte in merito, lo scopo della norma, che è quello della salvaguardia dei diritti degli azionisti di minoranza, richiede che non si sia eccessivamente formalisti nella valutazione della richiesta. E’ perciò sufficiente che dallo scritto che postula la convocazione dell’assemblea si evinca con la necessaria chiarezza l’oggetto delle varie trattande e, qualora ciò sia necessario in conseguenza della natura della trattanda, quali sono le proposte dei richiedenti (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2, edizione, Zurigo, 1996, n. 1271 e 1272).

  1. Nel caso in rassegna è incontestato che il richiedente detiene una partecipazione pari ad almeno il 10 % del capitale azionario, e che perciò è di principio legittimato a richiedere la convocazione di un’assemblea e, in caso di rifiuto, a far capo alla presente procedura.

  2. L’appellante, come si è detto (consid. A), ha richiesto la convocazione dell’assemblea con lo scritto dell’8 ottobre 1996 (doc. F).

Tale scritto si fonda sull’errata premessa secondo cui non sarebbero mai state tenute assemblee generali della società convenuta (cfr. invece i doc. 3, 4 e 6), e per il resto si limita a testimoniare della situazione di incertezza in cui si trovava l’istante a seguito della mancanza di informazioni e nella convinzione che l’organo di revisione fosse stato rimosso senza una corrispondente decisione dell’assemblea.

La convocazione di un’assemblea veniva perciò richiesta unicamente allo scopo di chiarire immediatamente tale “situazione di incertezza preoccupante”.

  1. E in questi termini -corrispondenti a quelli del petitum 1 a)- la richiesta dell’istante meritava accoglienza.

Appare infatti del tutto legittimo, specie in una situazione che dalla documentazione in atti risulta essere oggettivamente difficile, che in una piccola società anonima un azionista di minoranza possa chiedere, a distanza di qualche mese dall’assemblea generale ordinaria, una nuova assemblea destinata a chiarire gli sviluppi della situazione fino a quel punto, senza che gli si possa opporre con successo quale motivo di diniego l’assenza all’ultima assemblea ordinaria .

All’assemblea, che la convenuta dovrà a tal scopo indire entro 30 giorni dall’intimazione del presente giudizio (art. 9 dello statuto doc. H), l’istante potrà evidentemente avvalersi delle facoltà di ottenere ragguagli di cui agli art. 697 e segg. CO.

  1. Tutte le altre richieste formulate in sede giudiziaria dall’istante erano invece destinate alla reiezione, non già per i motivi addotti dal Pretore, ma per il semplice fatto che esse (nella limitata misura in cui riguardano il possibile oggetto di un’assemblea: è il caso per i petiti 1b e 1c, ma non del petitum 2) non erano contemplate nello scritto di richiesta, ma costituivano invece una novità della procedura giudiziaria, così da non potersi ritenere che al loro riguardo vi era stato un ingiustificato rifiuto da parte della società, al quale supplire in via giudiziaria ai sensi dell’art. 699 cpv. 4 CO.

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi sono suddivise tra le parti in uguale misura, compensate le ripetibili.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 24 aprile 1997 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 11 aprile 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, è riformata in modo seguente.

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Alla società __________, è fatto ordine di indire entro 30 giorni dall’intimazione del presente giudizio un’assemblea generale straordinaria avente per oggetto la discussione circa l’attuale situazione economica e commerciale della società.

  1. La tassa di giustizia e le spese per un totale di fr. 200.--, da anticipare dall’istante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 380.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 400.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

shareholder rightsgeneral meetingminority protectionagendacorporate informationcost allocation