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Numero d'incarto:
12.1996.96
Data decisione, Autorità:
10.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00096
Lugano
10 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.94.236 (inc. n. 158/94) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 14 novembre 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui
gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 110’000.--
oltre accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 11 aprile 1996 ha accolto limitatamente a fr. 37’199.10;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 6 maggio 1996 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni 13 giugno 1996 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli
attori sono l’emittente () e l’avallante () di un vaglia
cambiario di fr. 110’000.-- all’ordine della convenuta (doc. 2).
La
convenuta per detto importo in data 8 febbraio 1994 ha ottenuto dalla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto provvisorio delle opposizioni
interposte ai precetti esecutivi intimati agli attori.
Gli
appelli interposti dagli attori contro il giudizio pretorile sono stati
respinti il 21 ottobre 1994 dalla Camera di esecuzione e fallimenti di questo
tribunale.
B. Con
la petizione che ci occupa gli attori chiedono il disconoscimento di tale
debito, asserendo che da una parte il credito sarebbe prescritto, avendo la
banca riempito nel 1993 il vaglia cambiario consegnatole nel lontano 1986, e
d’altra parte l’inesistenza stessa del credito, dovendo il vaglia garantire una
linea di credito scoperta per soli fr. 81’377.--, e sulla quale la convenuta
avrebbe compiuto addebiti abusivi di interessi, commissioni e spese.
C. La
convenuta si oppone alla petizione contestando sia la tesi della prescrizione,
che quella dell’inesistenza del debito, stante il saldo passivo del conto da
garantire con l’effetto cambiario di fr. 81’377.-- al 30 settembre 1994.
D. Il
Pretore, richiamata la recente sentenza DTF 120 II 53, ha dapprima respinto
l’eccezione di prescrizione.
Egli
ha poi accertato l’esistenza di un credito della convenuta pari a fr. 72’800.90
oltre interessi al 6% dal 30 giugno 1993, così che la petizione sarebbe da
accogliere limitatamente a fr. 37’199.10.
E. Con
l’appello gli attori chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere integralmente la petizione, e questo in conseguenza della necessità
di ammettere l’eccezione di prescrizione, respinta a torto dal Pretore.
F. Delle
osservazioni 13 giugno 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la
conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa non vi è più contestazione sull’ammontare del credito
della convenuta, determinato dal Pretore in fr. 72’800.90 oltre interessi al 6%
dal 30 giugno 1993 (così va colmata la lacuna circa l’anno di decorrenza degli
interessi di cui al dispositivo n. 1 della sentenza).
Rimane
per contro litigiosa la questione a sapere se all’esigibilità di tale credito
osti o meno l’eccezione di prescrizione sollevata anche in questa sede dagli
attori.
-
Per
quanto riguarda la posizione giuridica dell’avallante __________, questa Camera
nella sentenza del 7 luglio 1993 in re avv. C./B. (sentenza nota alle parti e
al Pretore, che l’ha in parte riprodotta letteralmente) ha deciso che la
prescrizione dell’obbligazione cambiaria dell’avallante conseguente alla
sottoscrizione di un effetto in bianco inizia a decorrere -come per ogni altra
obbligazione- dal momento della sua esigibilità, la quale può situarsi
unicamente alla scadenza indicata dal beneficiario sul vaglia cambiario nel
rispetto degli esistenti accordi sul completamento dell’effetto.
-
Il
ricorso per riforma contro la predetta sentenza è stato respinto il 3 febbraio
1994 dalla I Corte Civile del Tribunale federale.
Nel
proprio giudizio, pubblicato in DTF 120 II 53 e segg., l’alta Corte ha
confermato che in caso di effetto cambiario in bianco la prescrizione,
riservato il caso di mancato rispetto degli accordi sulla completazione (art.
1000 CO), inizia a decorrere dalla data di scadenza indicata dal creditore
(consid. 3d alla pag. 56).
- Il
vaglia cambiario in questione reca la data dell’11 giugno 1993.
Seguendo
le indicazioni di cui alla citata giurisprudenza federale e cantonale
l’eccezione di prescrizione sarebbe perciò da respingere.
- All’avallante
__________ è nota anche la sentenza del Tribunale federale.
L’appello
è in effetti incentrato sul tentativo di rimetterne in discussione le
motivazioni e l’esito in base al parere divergente di __________, secondo cui,
in sintesi, la soluzione adottata dal Tribunale federale giungerebbe
all’inammissibile risultato dell’imprescrittibilità dell’obbligazione.
A
mente di questa Camera le argomentazioni dei ricorrenti sono infondate: per
effetto del riempimento a posteriori del vaglia cambiario si intende differire
l’esigibilità della pretesa, e non la sua prescrizione, il cui termine rimane
immutato. E’ ben vero che di riflesso anche l’inizio della decorrenza del
termine di prescrizione viene differito, ma si tratta di una conseguenza del
tutto lecita, in quanto connessa all’esplicarsi della volontà della parti, non
risultando -nemmeno gli attori lo sostengono- una violazione dell’art. 1000 CO.
In
ogni caso, pur con tutto il dovuto rispetto per le opinioni espresse
nell’appello, questa Camera non ha motivo (e nemmeno la possibilità) di
modificare la propria giurisprudenza, confermata, in maniera evidentemente
vincolante per l’autorità cantonale, dal Tribunale federale.
Ne
segue che dovrà necessariamente essere, se del caso, lo stesso Tribunale
federale a modificare la propria recente giurisprudenza per consentire agli
attori di ottenere il riconoscimento delle proprie tesi.
- Le
medesime argomentazioni fin qui espresse valgono evidentemente anche per il
debitore principale __________.
Nel
suo caso l’eccezione di prescrizione è comunque esclusa anche dalla natura del
rapporto di base esistente tra lui e la convenuta: così come egli ha potuto
correttamente eccepire alla convenuta il contenuto materiale del retrostante
rapporto di mutuo per ottenere la diminuzione del proprio debito rispetto a
quello posto in esecuzione in base all’effetto (art. 1007 CO; CEF 16
aprile 1992 in re L. SA/M. SA; Meiez-Hayoz/von der Crone,
Wertpapierrecht, Berna, 1985, pag. 83 e segg.), egli deve ora vedersi opporre
la considerazione che il credito della convenuta fondato su tale rapporto
materiale non si è prescritto, tesi che del resto egli nemmeno ha sostenuto.
Questa
considerazione rimarrebbe priva di efficacia solo volendo ammettere che
l’obbligazione del debitore principale derivante dal vaglia cambiario ha
estinto per novazione quella risultante dal contratto di mutuo.
Ma
a prescindere dal fatto che siffatta novazione non si presume (art. 116 cpv. 2
CO) e che l’attore non l’ha invocata, l’effetto di un’eventuale novazione
potrebbe comunque essere collocato unicamente al momento della completazione
del vaglia cambiario, con il che non vi sarebbe prescrizione, non potendosi
ragionevolmente sostenere la contraria tesi secondo cui già la consegna del
vaglia cambiario avrebbe prodotto novazione di un rapporto di mutuo sviluppatosi
solo successivamente.
Non
può che seguirne in ogni caso la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 maggio 1996 di __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dagli attori, restano a loro carico.
Gli
attori rifonderanno alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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