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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.95
Data decisione, Autorità:
13.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00095
Lugano
13 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. OA.94.199 della Pretura del distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione 14 gennaio 1993 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 21’018.50 oltre accessori a titolo di risarcimento del
danno contrattuale;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 aprile 1996 ha
accolto per fr. 8’240.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6
maggio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni 14 giugno 1996
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice,
per mezzo di un atto pubblico rogato dal convenuto (doc. A), l’8 ottobre 1980
ha venduto una parte del proprio fondo n. __________ di __________, stipulando
nel contempo, per garantire l’accesso alla parte rimanente, una servitù di
passo a carico della parte ceduta.
La
servitù non è mai stata iscritta a registro fondiario, di modo che il diritto
di passo non è stato riconosciuto all’attrice dal successivo acquirente del
fondo scorporato.
Ritenendo
che vi sia stata negligenza del notaio rogante, con la presente causa l’attrice
procede nei suoi confronti per il risarcimento di fr. 21’018.50, pari ai costi
sopportati dall’attrice per acquisire in via giudiziale il diritto di passo, a
lei necessario, nei confronti dell’ultimo acquirente dello scorporo.
B. Nella
risposta del 27 gennaio 1993 il convenuto si è opposto alla petizione,
sostenendo che l’attrice avrebbe saputo della mancata iscrizione del diritto di
passo prima che lo scorporo fosse ceduto a terzi, e che comunque essa,
contrariamente a quanto da lei asserito, non avrebbe subito alcun danno, oppure
un eventuale pregiudizio non sarebbe riconducibile alla mancata iscrizione.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità delle norme sul
contratto di mandato, ha ritenuto che la mancata iscrizione del diritto di
passo sarebbe ascrivibile anche a negligenza del convenuto e che l’attrice
avrebbe comprovato di aver speso complessivi fr. 19’809.50.
Dovendosi
riconoscere che tale spesa non era interamente legata alla sola questione del
diritto di passo, ma riguardava al contrario altri litigi dell’attrice con il
proprio vicino, si giustificherebbe di accollare al convenuto solo metà
dell’indennizzo di fr. 10’000.-- pagato dall’attrice al vicino, e 1/3 delle
spese giudiziarie, il tutto per complessivi fr. 8’240.-- oltre interessi.
E. Con
l’appello in rassegna l’attore ha in sostanza ribadito la tesi secondo cui gli
importi pagati dall’attrice non sarebbero in alcun modo in relazione alla
questione del diritto di passo, così che nulla le sarebbe dovuto.
F. Delle
osservazioni 14 giugno 1996 dell’attrice, nelle quali essa chiede la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- E’
incontestato che il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti soggiace in
primo luogo agli art. 394 e segg. CO che regolano il contratto di mandato.
In
base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo
diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In
generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni
cumulative (per tante: II CCA 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.; sulla
responsabilità dell’avvocato: DTF 117 II 563 e segg.):
-
il
mandante ha subito un danno;
-
il
mandatario ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste
un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il
pregiudizio subito dal mandante;
-
il
mandatario ha commesso una colpa.
Il
mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale
e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base
all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa
gli è imputabile (DTF 113 II 433).
-
Nel
caso di specie, il convenuto a questo stadio della causa non solleva obiezioni
circa l’esistenza di una negligenza da parte sua, ma contesta l’esistenza di un
danno concreto riconducibile alla sua omissione.
-
Il
Pretore ha ammesso l’esistenza di un pregiudizio complessivo per l’attrice di
fr. 19’809.50, di cui:
fr. 10’544.-- di indennità riconosciuta in sede transattiva e quota
parte delle spese di giudizio del Tribunale federale (doc. C);
fr. 8’178.-- per note professionali dell’avv. __________ (plico doc.
D);
fr. 487.50 per un’altra nota dell’avv. __________ (doc. E);
fr. 600.-- di spese di procedura avanti al Tribunale amministrativo
(doc. F).
Di
questo importo il Pretore, a titolo equitativo, ha riconosciuto all’attrice la
metà dell’importo della transazione e 1/3 delle spese giudiziarie, per un
totale di fr. 8’240.--.
- Si
tratta di un metodo di computo che non può essere condiviso.
Stante
infatti il suddetto onere probatorio a carico del procedente circa l’esistenza
del danno e del nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il
danno (cfr. consid. 1), non vi è spazio per soluzioni equitative, ipotizzabili
nell’ambito dell’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, allorché, come nella
specie, da una parte può essere determinata con migliore precisione l’incidenza
delle diverse vicissitudini giudiziarie dell’attrice (e perciò anche quella
inerente il recupero del diritto di passo) sul danno complessivo, e d’altra
parte non può essere sostenuto che tutte le altre procedure sarebbero conseguenti
proprio alla questione del diritto di passo.
4.1 E
infatti, l’esame della documentazione prodotta, completa nell’ottica della
quantificazione del danno ma non ai fini della determinazione della natura
delle liti, permette di stabilire, contrariamente a quanto accertato dal
Pretore, che la lite sul diritto di passo non è stata la prima o la principale
di quelle affrontate dai vicini, ma piuttosto una conseguenza delle prime liti,
addotto dall’opponente dell’attrice quale ulteriore argomento a sostegno della
sua posizione globale (cfr. deposizione __________, pag. 2).
Questo
risulta con chiarezza se solo si pensa che non risulta esservi stata alcuna
procedura giudiziaria di merito volta all’accertamento dell’esistenza di un
diritto di passo necessario, ma unicamente un’azione possessoria intesa ad
inibire al vicino dell’attrice la concretizzazione della minaccia, mai attuata,
di impedire l’accesso al fondo (doc. L).
Del
resto, benché la questione del diritto di passo stia al primo posto nella
transazione conclusa dalle parti avanti al Tribunale federale (doc. C), l’Alta
corte era stata adita per altro motivo che non quello del passaggio, come
peraltro si può dedurre dal fatto che l’indennità prevista dalla transazione è
esplicitamente dichiarata essere “una prestazione forfetaria a tutti i lavori
di sistemazione della strada, compresa la copertura, previsti dal preventivo 9
ottobre 1989”, e non il compenso per la concessione del diritto di passo
(concordante in tal senso la deposizione __________).
4.2 Stante
questa diversa situazione rispetto a quella ritenuta dal Pretore, nulla può
essere addebitato al convenuto dell’importo di fr. 10’000.-- pagato
dall’attrice a titolo transattivo e per le spese di quella procedura.
Allo
stesso modo, nulla può essere riconosciuto sulle note d’onorario doc. D pag. 1,
2 e 4, e sulla tassa di giustizia di fr. 600.-- del Tribunale amministrativo
(doc. F), trattandosi con ogni evidenza di questioni estranee a quella del
diritto di passo.
4.3 La
nota d’onorario doc. D, pag. 3, è invece parzialmente correlata alla
fattispecie, figurandovi quale prestazione “istanza possessoria con domanda
superprovvisionale in Pretura, 1.a udienza”, mentre nulla può essere attribuito
per “causa di merito in Pretura: petizione, replica, ecc.”, non essendoci prove
che si tratti di questione pertinente.
Anche
la nota doc. E merita parziale riconoscimento per “procedura iscrizione servitù
a RF; esame pratica __________ ”.
A
mente di questa Camera, l’allestimento dell’allegato doc. L (nota doc. D, pag.
3) giustifica spese e onorari per fr. 1’500.--, oltre alla tassa di giustizia
di fr. 300.-- (doc. F e doc. M), mentre la nota doc. E può essere ammessa in
misura di fr. 300.--.
Il
convenuto è perciò debitore dell’attrice per complessivi fr. 2’100.-- oltre
interessi.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di
giustizia, spese e indennità delle due sedi seguono la preponderante
soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
L’appello 6 maggio 1996 dell’avv. __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 aprile 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
L’avv.
__________, è condannato a pagare a __________ fr. 2’100.-- oltre interessi al
5% dal 20 agosto 1991.
- la
tassa di giustizia di fr. 750.-- e le spese in fr. 180.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico
del convenuto, al quale l’attrice rifonderà fr. 1’000.-- per parte di
indennità.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico
dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr.
400.-- per indennità parziale della procedura d’appello.
III.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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