AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.93
Data decisione, Autorità:
26.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00093
Lugano
26 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 3 maggio 1996 da
(studio
legale __________)
contro
il lodo arbitrale 16 aprile 1996 dell’arbitro unico avv. __________ nella
vertenza che oppone i ricorrrenti a
(avv.
__________)
in materia di circolazione stradale;
Richiamato il decreto 6 maggio 1996 del Presidente
della Camera che ha accordato al ricorso effetto sospensivo;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
1 - se deve essere accolto il
ricorso per nullità
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Le
parti nel luglio del 1995 hanno sottoscritto un compromesso arbitrale in virtù
del quale l’arbitro avv. __________ veniva incaricato di accertare a chi
dovesse essere attribuita la responsabilità del sinistro della circolazione
avvenuto a __________ il 5 giugno 1994.
B. In
quell’occasione __________, alla guida di una __________ di proprietà di
__________, procedeva sulla strada cantonale proveniente da __________, mentre
__________, alla guida di una __________, procedeva in direzione di __________
proveniente dal piazzale privato antistante la __________.
Le
fiancate sinistre dei veicoli sono entrate in collisione, il che ha causato
danni materiali di una certa rilevanza.
C. In
corso di procedura ognuna delle parti ha addebitato all’altra l’esclusiva
responsabilità del cennato incidente.
La
parte __________ ha sostenuto che l’antagonista, dopo che egli si era regolarmente
immesso nella circolazione, avrebbe indebitamente invaso la sua corsia di
marcia, provocando così la collisione che sarebbe avvenuta a circa 20 metri dal
punto in cui egli si era immesso nel traffico.
La
parte __________ ha invece asserito che tale invasione sarebbe stata commessa
dal __________, il quale avrebbe inoltre violato il suo diritto di precedenza,
essendo la collisione avvenuta al momento e nel punto dell’immissione.
D. Nel
lodo l’arbitro ha rilevato le discrepanze tra le tesi fattuali delle parti, e
le ha risolte sulla base della deposizione della teste __________, conducente
della vettura che precedeva quella condotta dal __________, accreditando la
tesi di quella parte.
Vi
sarebbe perciò stata violazione da parte del __________ del diritto di
precedenza del __________, dal che la sua totale responsabilità per il
verificarsi del sinistro.
E. Con
ricorso per nullità datato 3 maggio 1996 __________ e __________ hanno chiesto
l’annullamento del lodo impugnato invocando gli art. 36 lit. f, e lit. h CIA.
L’arbitro
avrebbe valutato in maniera arbitraria le prove offertegli, appoggiandosi
totalmente alla deposizione della teste __________ nonostante essa presenti
gravi elementi di contraddizione con quanto da lei precedentemente dichiarato
in sede amministrativa e con altri elementi risultanti agli atti. Inoltre la
stessa deposizione della teste sarebbe inefficace per l’inosservanza delle
formalità sul giuramento.
Il
motivo di nullità di cui all’art. 36 lit. h CIA risulterebbe invece dal fatto
che l’arbitro, pur caricando nel dispositivo del lodo tutte le spese
processuali alla parte soccombente, non ne avrebbe precisato l’importo e non si
sarebbe pronunciato sulle ripetibili.
F. Delle
osservazioni 14 giugno 1996 della parte avversaria, che chiede la reiezione del
ricorso con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
Il
ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di diritto
di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti
dalla legge (per tante: II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; Guldener,
Das schweizerische Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit
judiciaire privé suisse, pag. 524).
-
A
questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art.
36 lit. f CIA, compete l’obbligo di vagliare se la decisione querelata sia
inficiata di arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in
contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una
manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (Rep. 1985,
pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n.
93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.).
A
queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova
applicazione la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale circa l’art. 4
Cost., secondo la quale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità (DTF 115 II
103, 105 Ib 436, 103 Ia 359; II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e
llcc.).
Stanti
queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile
a quella adottata esclude la censura di arbitrio (Wehrli, Rechtsprechung
zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, pag. 36). In
questo caso l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi
dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in
evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una
motivazione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 Ia 114, 119
Ia 117, 119 Ia 32; II CCA 20 luglio 1994 in re Consorzio C./G.M. SA, 25
agosto 1992 in re G./D. e llcc.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto
Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991
che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
- La
parte ricorrente ravvisa arbitrio nella decisione dell’arbitro di fondare il
proprio giudizio eminentemente in base alla deposizione __________, nonostante
questa sia in contrasto con altre emergenze processuali.
Si
tratta di censura priva di fondamento.
3.1 E’
in primo luogo del tutto evidente che, in linea teorica, non vi è arbitrio
alcuno nel comportamento del giudice che, confrontato con divergenti
dichiarazione di una medesima persona, tiene per vera quella rilasciata in
forma testimoniale nell’ambito del processo, a detrimento di altre rese in
circostanze differenti, nelle quali chi si esprime non è confrontato con il
medesimo obbligo di precisione e verità.
3.2 Ciò
premesso, è una pura speculazione dei ricorrenti sostenere che l’affermazione
resa dalla teste in sede amministrativa secondo cui la vettura __________
“stava partendo” significherebbe che la stessa era ancora ferma (ricorso, punto
8a, pag. 4).Vero è invece che la locuzione “stava partendo” è per sua natura
generica, e si attaglia ad ogni fase di una manovra di immissione, compresa
quella in cui l’autore è già “sortito dal posteggio”. Non vi è perciò
contraddizione, ma solo una maggiore precisione della deposizione testimoniale,
il che è perfettamente comprensibile se si pensa che quanto dichiarato in
polizia è uno spontaneo ma succinto esposto a verbale dei fatti principali da
parte del testimone, mentre la deposizione testimoniale è costituita dalle
risposte a precise domande delle parti e del giudice, con le quali ci si
propone di sviscerare ogni dettaglio del fatto rilevante.
Né
può essere attribuita una particolare rilevanza alla questione a sapere se la
teste abbia effettivamente visto nello specchio retrovisore il momento esatto
dell’impatto (ricorso, punto 8b, pag. 4 e 5), limitato per sua natura a
frazioni di secondo, oppure se essa abbia visto solo una fase immediatamente
successiva.
Infatti,
ciò che risulta determinante e decisivo nella deposizione del teste non è il
fatto di avere o meno assistito all’impatto -fatto che comunque è positivamente
accertato e non è oggetto di contestazione- ma il rilievo, in precedenza
espresso solo come opinione (“A mio avviso...” nel rapporto di polizia), del
fatto che il __________ ha effettivamente invaso la corsia di marcia del
__________, tanto da costringere la testimone ad una brusca manovra per evitare
di collidere lei stessa con il veicolo immesso e da spingerla a guardare
immediatamente dopo nel retrovisore per vedere cosa sarebbe avvenuto al veicolo
del __________ che la seguiva a poca distanza.
Del
tutto irrilevante è per contro la circostanza secondo cui la teste avrebbe
riferito particolari, peraltro di secondaria importanza, in precedenza non
menzionati (ricorso, punti 8c e 8d, pag. 5).
Non
si può perciò sostenere, e non solo nella limitata ottica dell’arbitro, che la
deposizione resa dalla __________ avanti all’arbitro contraddica in modo
significativo le sue precedenti dichiarazioni sull’argomento.
3.3 Allo
stesso modo, non è dato di rilevare discrepanze neppure tra la deposizione
contestata e altri elementi in atti.
Infatti,
contrariamente alle tesi dei ricorrenti l’asserita posizione dei cocci della
__________ della __________ e la natura dei danni ai veicoli sono, in assenza
di conferme peritali, elementi troppo labili per poterne trarre conclusioni
attendibili circa la dinamica del sinistro.
Inutili
perciò i richiami “all’insopprimibile forza logica” di questi argomenti
(ricorso, pag. 6), oppure ad apodittiche affermazioni del fatto che “emerge con
chiarezza che fu __________ ad investire __________ e non il contrario”
(ricorso, ibidem): non è con argomentazioni di siffatta portata che può
seriamente essere sostenuta una censura d’arbitrio, che perciò è nella sua
globalità da respingere.
-
Non
meno infondata è la pretesa nullità della deposizione della teste __________
per il fatto che non le sarebbe stato deferito il giuramento: a non averne
dubbi, la locuzione “ossequiate le formalità di giuramento” di cui al verbale
del 4 dicembre 1995, sottoscritto per consenso da tutte le parti, non può che
significare che nell’ambito di tali formalità, del cui rispetto si dà atto, la
teste è stata regolarmente ammonita sulle conseguenze penali di un’eventuale
falsa testimonianza.
-
E’
per contro vero che il lodo (dispositivo 5) è lacunoso sulla questione delle
spese e ripetibili, limitandosi a sancire la responsabilità della parte soccombente,
senza tuttavia quantificare le spese e attribuire ripetibili.
Ciò
non comporta tuttavia l’annullamento dell’intero lodo, ma solo del suo
dispositivo n. 5, che l’arbitrò riformulerà ai sensi di questo considerando
(art. 40 cpv. 2 CIA; Jolidon, opera citata, pag. 537 e 538; Rüede/Hadenfeldt,
opera citata, pag. 354).
Ne
segue il parziale accoglimento del ricorso.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la preponderante soccombenza dei
ricorrenti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese
gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Il
ricorso per nullità 3 maggio 1996 di __________ e __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 5 del lodo arbitrale 16 aprile 1996 dell’arbitro
avv. __________ è annullato
II. Le
spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, consistenti in:
a)
la tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dai ricorrenti, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico
dei resistenti, ai quali i ricorrenti rifonderanno fr. 1’000.-- per ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
all’arbitro, avv. __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster