Appeal declared inadmissible for lack of motivation

12.1996.86Altro tribunale29 apr 1996Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a second-instance debt-enforcement dispute over ownership of seized postal-account funds, the Ticino Court of Appeal held that the appeal was inadmissible. Although the filing was submitted in French, the court mainly found that it contained no coherent challenge to the first-instance judgment and did not explain why that judgment should be set aside. The court therefore treated the filing as null at the preliminary review stage. The appellant was ordered to pay CHF 100 in court fees and expenses.

Massima Omnilex

Art. 309 CPC, Art. 117 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC; admissibility of an appeal requires a factual and legal motivation capable of review. A filing that merely raises unrelated grievances or does not contest the dispositive reasoning of the first instance is null, even if the language defect could exceptionally be disregarded. The court may reject such an appeal at the preliminary examination stage under Art. 313bis CPC. Costs follow the outcome and may be charged to the appellant under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.86

Data decisione, Autorità: 29.04.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00086

Lugano 29 aprile 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 12'851 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 novembre 1995 da


rappr. dall’avv. __________

contro


rappr. dalla sua liquidatrice __________

in materia di disconoscimento di rivendicazione di proprietà (art. 109 LEF) che il Pretore, con sentenza 9 aprile 1996, ha accolto così giudicando:

1.1. È accertato che alla __________ non compete alcun diritto, né di proprietà, né di pegno, né di altro tipo, sulla somma di Fr. 30’951.45 depositata sul conto corrente postale __________ intestato a __________, oggetto del sequestro N. __________ dell’Ufficio esecuzione di Losanna-Ovest, che viene pertanto confermato.

1.2. È accertato che l’avere in conto sequestrato è di spettanza della __________.

Ed ora sull’atto di ricorso 19 aprile 1996 della liquidatrice della parte convenuta.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che, a seguito di un sequestro degli averi depositati su di un conto corrente postale intestato personalmente alla signora __________, quest’ultima, nella sua veste di liquidatrice della società __________ ha rivendicato la proprietà del saldo del conto sequestrato a favore dell’anonima;

che, nel termine di 10 giorni assegnatole ai sensi dell’art. 109 LEF, la sequestrante __________, succursale di __________ ha promosso, nei confronti della __________, azione di disconoscimento della rivendicazione presso la competente, per territorio, Pretura di Bellinzona;

che la convenuta, non avendo presentato la risposta alla petizione, nemmeno nel termine di grazia assegnatole ai sensi dell’art. 169 CPC, è stata preclusa in causa e di conseguenza mancando ogni e qualsiasi prova a sostegno della sua rivendicazione, il cui onere le incombeva, l’azione di disconoscimento della rivendicazione di proprietà è stata integralmente accolta;

che la signora __________ ha presentato un tempestivo ricorso, redatto in lingua francese, contro la sentenza del Pretore;

che il ricorso di __________ non adempie ai requisiti dell’art. 117 CPC per il quale il processo deve svolgersi in lingua italiana ma ciononostante si può eccezionalmente rinunciare al rinvio dell’atto per traduzione (art. 117 cpv. 2 CPC ed art. 142 cpv. 3 CPC) poiché il contenuto dell’atto non adempirebbe nemmeno i requisiti posti dall’art. 309 CPC (cfr. I CCA 5 giugno 1993 in re Autorità di vigilanza sulle tutele c. J.; II CCA 27 marzo 1996 in re A. c. P.);

che infatti nel ricorso si cercherebbe inutilmente qualsiasi argomentazione riguardante la proprietà del danaro depositato sul conto corrente o qualsiasi domanda intesa, contrariamente alla conclusione del Pretore, a far dichiarare di spettanza dell’anonima quel deposito ed a far respingere, di conseguenza, l’azione di disconoscimento della proprietà avviata dall’attrice;

che invece nel ricorso, senza nemmeno poter capire se la ricorrente fa valere pretese sue personali oppure della società della quale è liquidatrice, si parla delle traversie susseguenti all’acquisto da parte sua delle azioni della __________ e si chiede di annullare tutti i crediti gravanti l’immobile di __________ di proprietà dell’anonima, di restituirle tutte le azioni della stessa, di annullare tutte le cessioni di credito presso la __________ e di versarle un’indennità di Fr. 500’000.-;

che, in queste condizioni, anche se l’applicazione dell’art. 309 cpv. e litt. f) CPC che fa obbligo all’appellante di motivare in fatto ed in diritto l’appello pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) non può essere troppo rigorosa, non vi è, nel ricorso all’esame, alcuna enunciazione dei motivi per i quali il primo giudizio sarebbe sbagliato e di conseguenza non è possibile una verifica dello stesso con l’inevitabile conseguenza della nullità del ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 2, 3 e 20);

che così non risulta la volontà di appellare la sentenza del Pretore (cfr. a contrario Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 21) quanto piuttosto, per le domande formulate, di mettere in discussione altre situazioni che stanno a monte del limitato litigio sulla proprietà dei beni sequestrati oggetto del presente procedimento;

che per economia di giudizio, stante la palese nullità dell’atto ricorsuale, si può evadere la procedura, già all’occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso (recte appello) 19 aprile 1996 di __________ è

inammissibile.

  1. La tassa di giustizia (Fr. 80.-) e le spese (Fr. 20.-), per

complessivi Fr. 100.- sono a carico della ricorrente.

Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal admissibilitymotivation requirementlanguage of proceedingsclaim objectionseizurenullitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal complied with the formal requirements of language and reasoning under the Code of Civil Procedure.

Decisione estratta

The appeal was not admissible because, despite the possibility of waiving translation, it contained no proper factual or legal challenge to the first judgment and did not permit review.

Motivazione estratta

The filing was in French contrary to the Italian-language rule, but the decisive defect was the complete absence of arguments addressing the ownership of the seized funds or explaining why the first judgment was wrong. The court therefore treated the filing as null after preliminary examination.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs for the inadmissible appeal.

Decisione estratta

The appellant had to bear the court fee and expenses.

Motivazione estratta

Costs followed the outcome of the inadmissible appeal.

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