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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.82
Data decisione, Autorità:
03.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00082
Lugano
3 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.01267 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con
petizione 29 settembre/6 ottobre 1993 da
e
entrambi
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
ed ora
sull’appello 17 aprile 1996 di __________ e __________ nei confronti del
decreto 3 aprile 1996 del Pretore che respinge la domanda di nullità
(subordinatamente di annullabilità) dell’ordinanza sulle prove 19 gennaio 1996
con la quale lo stesso giudice respingeva le domande di edizione e richiamo
documenti offerte dagli attori in sede di udienza preliminare;
ed anche
sull’appello 12 febbraio 1996 degli stessi attori contro la stessa decisione
sulle prove del Pretore;
avendo
la parte convenuta presentato, il 9 maggio 1996, le proprie osservazioni
all’appello del 17 aprile 1996 mentre quello precedente non le è stato
intimato.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
-
e __________ hanno convenuto in giudizio __________ per vederlo condannato a
versare loro l’importo di Fr. 200’000.-, con riserva di migliore
specificazione, per titolo di indennità mediatorie a dipendenza di
progettazioni e consulenze, eseguite dalla __________, per la costruzione di
vari impianti in __________.
- In
occasione dell’udienza preliminare gli attori hanno chiesto al Pretore di voler
assumere le seguenti prove:
-
edizione
dal convenuto e dalla __________ di tutta la documentazione tecnica e contabile
relativa a tutti i lavori svolti dalla __________ in __________ dal 1 gennaio
1978 ad oggi;
-
edizione
dalla __________ di tutta la documentazione relativa a versamenti dalla
__________ su conti intestati all’ing. __________ o alla __________;
-
richiamo
dalle autorità libiche (direzione dei lavori militari, ufficio contabilità
militare) di tutti i documenti contabili relativi a tutti i lavori svolti dalla
__________ in __________.
Con
ordinanza 19 gennaio 1996 il Pretore ha respinto le domande di edizione e di
richiamo documenti con la seguente motivazione:
“che
in proposito, preso atto delle prove notificate dalle parti, occorre rilevare
che i motivi di opposizione che il convenuto ha sollevato alle domande di
edizione e richiamo documenti avversarie sono pertinenti e vanno condivisi:
infatti le richieste di parte attrice non adempiono i requisiti posti dal
nostro codice di rito né per quanto riguarda la necessaria specifica
indicazione dei mezzi di prova già con gli allegati scritti né per quanto
attiene alle precipue condizioni volute dagli art. 206 ss e 215 CPC”.
- Il
12 febbraio 1996 gli attori hanno presentato due atti rivolti a contrastare
l’esito della decisione del Pretore sulle prove:
a) un
appello ritenendo che la decisione del Pretore, indicata da questi quale
ordinanza, fosse invece un decreto in particolare per quanto concerneva l’esame
dei presupposti come tali della domanda di edizione documenti ai sensi
dell’art. 206 CPC.
b) un’istanza
di nullità con domanda subordinata di annullamento e ancor più subordinata di
modifica di ordinanza.
All’appello
non veniva concesso, dal Pretore, effetto sospensivo sino a decisione sulla
domanda di nullità
- Il
Pretore, con decreto 3 aprile 1996, ha respinto la domanda di nullità,
rispettivamente annullabilità e non ha provveduto a modificare l’ordinanza
sulle prove del 19 gennaio 1996.
Contro
questa decisione gli attori hanno presentato, il 17 aprile 1996, appello al
quale il Pretore ha concesso effetto sospensivo; chiedono in via principale la
dichiarazione dia nullità della decisione sulle prove, in subordine il suo
annullamento ed ancor più subordinatamente la modifica dell’ordinanza sulle
prove nel senso di ammettere le chieste domande di edizione e richiamo
documenti.
La
controparte ha presentato osservazioni all’appello chiedendone la reiezione.
Delle
argomentazioni delle parti si dirà per quanto necessario nei considerandi che
seguono.
- Va
subito evidenziato come la decisione del Pretore del 19 gennaio 1996 sia
un’ordinanza e non un decreto. Infatti, come appare chiaramente dai motivi
addotti in quella decisione, il rifiuto del Pretore è dovuto in primis alla
mancanza delle condizioni procedurali per la stessa proponibilità della prova
di edizione e di richiamo e solo in via abbondanziale, ma non era nemmeno
necessario pronunciarsi al proposito a dipendenza del primo esame negativo, ha
rilevato l’inesistenza delle condizioni volute dall’art. 206 CPC. Non ammettere
la domanda di edizione perché è generica già nella sua formulazione negli
allegati di causa e non indica quali specifici documenti si vogliono avere,
ponendo così in essere un’investigazione a mero scopo esplorativo (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 206 n.3), corrisponde ad una richiesta non riservata negli
allegati scritti e quindi da rifiutare tramite ordinanza inappellabile (Cocchi/Trezzini,
ad art. 213 n. 1; Rep. 1991, 482).
Ne
discende che l’appello 12 febbraio 1996 è irricevibile e come tale va respinto
anche se, nel seguito, la domanda di nullità dovesse pure essere respinta a
conferma della decisione del Pretore. Perciò si può tralasciare, per economia
di giudizio, la sua notifica a controparte la decisione di reiezione avvenendo
nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC.
Se
del caso, sarà sempre possibile agli attori, con l’appello sul merito, chiedere
all’autorità di seconda istanza l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore
(art. 309 cpv. 2 litt. g CPC).
- Gli
attori chiedono la nullità della decisione sulle prove del Pretore argomentando
che le due fattispecie dell’art. 142 CPC sono adempiute. Con riferimento al
difetto di altro presupposto processuale di cui al cpv. 1 litt. a) della norma
in questione rilevano che la decisione sul richiamo documenti andava scissa da
quella sull’edizione riservando a quest’ultima la forma del decreto e che la
parte che andava decisa mediante decreto non è stata motivata. La censura è
priva di qualsiasi fondamento poiché, come già visto al considerando precedente,
la decisione del Pretore, per il fatto di aver respinto le prove chieste per
motivi procedurali, è un’ordinanza e come tale il Pretore l’ha correttamente
emanata. Si volesse anche ritenere, come abbondanzialmente avvenuto, che il
Pretore si è espresso sui motivi di legittimità sostanziale delle domande di
edizione, la sua decisione, limitatamente a queste questioni, potrebbe anche
essere nulla poiché non è sufficientemente motivata (art. art. 285 cpv. 2 litt.
e CPC) e non ha dato ai terzi chiamati eventualmente a produrre la
documentazione la possibilità di esprimersi (art. 211 cpv. 2 CPC nella versione
precedente alla modifica entrata in vigore il 1 marzo 1995) violando così il
principio del contraddittorio (art. 142 litt. b CPC). Ma la questione non
cambierebbe la sostanza delle cose dal momento che il Pretore quelle prove le
ha rifiutate per altri motivi che devono necessariamente essere esaminati
preliminarmente ed il cui esito, se negativo come nel caso concreto, rende
inutile l’ulteriore approfondimento, da risolversi con decreto, ai sensi
dell’art. 206 CPC.
Nemmeno
può essere motivo di nullità dell’ordinanza la pretesa violazione del diritto
di essere sentito con riferimento ai lavori per l’aeroporto di __________
apparsi solo con l’allegato di duplica. Gli attori, in sede di udienza
preliminare, hanno potuto esprimersi al proposito ed il fatto che il Pretore,
nella sua decisione, non vi abbia fatto concreto riferimento non lede alcunché,
tenuto anche conto che la motivazione del diniego di una prova non deve
necessariamente avvenire contestualmente all’ordinanza ma può seguire con la
sentenza di merito (art. 182 CPC).
-
Anche
la domanda di annullabilità è stata giustamente respinta dal Pretore. I motivi
addotti dagli attori sono gli stessi di quelli invocati per far dichiarare
nulla la stessa decisione. Basta allora riferirsi agli argomenti esposti al
considerando precedente per respingere l’appello anche su questo punto senza
dimenticare di osservare, ancora una volta, che tutte le censure ruotano
attorno alla necessità di prolare la decisone sottoforma di decreto mentre
invece la stessa va emanata nelle forme dell’ordinanza.
-
Per
quanto riguarda infine la domanda di modifica dell’ordinanza sulle prove, pure
questa respinta dal Pretore, va unicamente osservato che una tale decisione
rappresenta un’ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 CPC). Non può
evidentemente essere un decreto poiché altrimenti, attraverso il pretesto della
domanda di modifica dell’ordinanza, si raggiungerebbe un risultato contrario
alla volontà del legislatore che ha inteso escludere l'appellabilità della
decisione sulle prove. Su questo punto il ricorso è così irricevibile.
-
Tasse,
spese e ripetibili seguono la totale soccombenza degli appellanti.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
12 febbraio 1996 è irricevibile.
-
L’appello
17 aprile 1996 in quanto ricevibile è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 350.-
b)
spese di cancelleria Fr. 50.-
totale Fr. 400.-
già
anticipati dagli appellanti rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere
a controparte Fr. 500.- per ripetibili.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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