AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.8
Data decisione, Autorità:
07.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00008
Lugano
7 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1203 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 28 giugno 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 140’730.60
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione in via
definitiva per quell’importo di un ipoteca legale dell’artigiano sul fondo n.
__________di __________;
Domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 6 dicembre 1995 ha accolto per lire 122’374’460 oltre
interessi, pari a fr. 138’283.10 oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello dell’11 gennaio 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 9 febbraio 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta il 5 luglio 1990 ha appaltato all’attrice la fornitura e la posa,
entro il 15 ottobre 1990, di opere di falegnameria occorrenti nell’ambito della
ristrutturazione dell’immobile di cui al fondo n. __________di __________contro
una mercede di lire 176’871’546 (doc. A).
Il
12 marzo 1991 la convenuta ha assegnato all’attrice un termine scadente il
successivo 20 marzo per completare l’opera, pena la sua delibera ad altro
artigiano (doc. N). L’attrice ha risposto subordinando la continuazione dei
lavori al pagamento di lire 100’000’000 in pagamento di alcune fatture da lei
emesse (doc. O). I lavori sono in seguito stati completati da altra ditta.
B. Con
la petizione l’attrice ha chiesto il pagamento dei lavori da lei eseguiti e
l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva, sostenendo che i ritardi
verificatisi sarebbero ascrivibili alla stessa convenuta, senza perciò
responsabilità alcuna da parte sua.
C. Nella
risposta del 4 novembre 1991 la convenuta si è opposta alla petizione,
addebitando all’attrice il ritardo nella posa dei serramenti sia sul termine
originario del 15 ottobre 1990 che su un successivo termine all’8 febbraio 1991
e un altro a fine febbraio, il che avrebbe indotto la convenuta a recedere dal
contratto e a far completare l’opera dalla ditta __________.
L’opera
dell’attrice avrebbe inoltre palesato gravissimi difetti di costruzione.
Alla
convenuta sarebbe derivato un danno di fr. 156’500.--, di cui fr. 120’700.--
pagati alla ditta __________ per far completare l’opera, e fr. 35’800.-- alla
ditta __________per eliminarne i difetti.
Inoltre
l’ingiustificato ritardo nella consegna dell’opera avrebbe causato oneri per
maggiori interessi per oltre fr. 271’000.--, di modo che ogni eventuale pretesa
dell’attrice, pari al massimo a lire 104’138’480, sarebbe da compensare con il
credito della convenuta di complessivi fr. 427’842.35, il che imporrebbe la
reiezione della petizione.
D. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza di un contratto di appalto
e l’applicabilità del diritto svizzero, ha ritenuto che, indipendentemente
dalla questione della responsabilità, la committente avrebbe accettato di
modificare il termine di consegna originario, e non potrebbe perciò più dolersi
del suo mancato rispetto.
Sarebbe
di conseguenza ingiustificato il recesso dal contratto, peraltro pronunciato ad
opera praticamente terminata, e tornerebbe perciò applicabile l’art. 377 CO,
con il che all’attrice sarebbe dovuta la mercede di lire 122’374’460 oltre
interessi, da pagare per intero non essendo state debitamente accertate
l’asserita difettosità dell’opera e le relative conseguenze economiche.
F. Con
l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso
di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto l’esistenza di un accordo tra le parti secondo
il quale la mercede dell’attrice era esigibile in proporzione dello stato di
avanzamento dell’opera, non essendo lo stesso desumibile dalla sola emissione
di fatture da parte dell’attrice oppure dal fatto che la convenuta avrebbe
spontaneamente pagato un acconto.
In
assenza di tale accordo, l’attrice era obbligata a terminare i lavori entro il
termine impartitole, e perciò, stante la sua inadempienza, la committente
poteva recedere dal contratto ex art. 107 CO, senza che fosse applicabile l’art.
377 CO.
A
seguito dell’applicabilità dell’art. 107 CO l’attrice avrebbe avuto diritto ad
una mercede corrispondente al valore dell’opera effettivamente prestata,
mercede che tuttavia non sarebbe stata provata e che perciò sarebbe stata
riconosciuta a torto dal Pretore.
Un
eventuale credito dell’attrice sarebbe comunque da compensare con il credito
della convenuta derivante dalla difettosità dell’opera -da ammettere in quanto
non contestata dall’attrice-, segnatamente dal fatto di aver dovuto far
riparare da terzi l’opera al costo di fr. 70’900.--.
G. Nelle
osservazioni del 9 febbraio 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’esame
degli atti permette innanzitutto di confermare l’accertamento pretorile secondo
cui il termine originario di consegna del 15 ottobre 1990 (doc. A, doc. 6) fu
più volte prorogato con l’assenso della direzione dei lavori, valida
rappresentante in questi frangenti della convenuta stessa.
Il
termine di consegna risulta essere stato riportato al 17 dicembre 1990 (doc.
14), poi al 15 febbraio 1991 (doc. 16 e doc. H), poi ancora -con riferimento ad
un particolare serramento- al 28 febbraio 1991 (doc. 22, doc. I).
- L’8
marzo 1991, e perciò posteriormente agli ultimi termini pattuiti, l’attrice ha
inviato alla convenuta lo scritto doc. M, dal quale risulta chiaramente che a
quel momento l’opera non era ancora terminata:
-
vi
erano da posare almeno ancora tre porte, di cui due per l’asserita mancanza del
disegno esecutivo, e una per mancata fornitura del materiale da parte di un
fornitore dell’appaltatrice (doc. M, pag. 1);
-
inoltre
erano da posare ancora almeno tutti gli infissi di cui all’ultima fornitura,
del valore di lire 54’818’400 (doc. M, pag. 2).
La
convenuta nella lettera in questione ha esplicitamente subordinato la completazione
dell’opera al pagamento di una mercede di lire 122’374.460 (cfr. anche i doc. O
e P).
- Questo
atteggiamento della ditta attrice non è difendibile. Infatti, come rettamente
adduce l’appellante, secondo l’art. 372 cpv. 1 CO in difetto di accordi
contrari la mercede dell’appaltatore diviene esigibile solo all’atto della
consegna dell’opera (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996,
n. 1151).
Ne
segue che l’appaltatore non può subordinare la completazione dell’opera al
pagamento anticipato della mercede, e rifiutarne per questo motivo la consegna
(in tal senso, e a maggior ragione per il caso di opera difettosa: II CCA
3 maggio 1994 in re G./C.).
Essendo
in concreto stato pattuito unicamente il pagamento anticipato del 30% della
mercede (doc. 6), il che è peraltro regolarmente avvenuto, l’attrice dovrà
sopportare le conseguenze del proprio agire anticontrattuale.
- Il
12 marzo 1991 la convenuta ha ingiunto all’attrice di terminare i lavori entro
il 20 marzo, pena la completazione dell’opera a cura di altro artigiano e la
riserva di una procedura legale a salvaguardia dei propri interessi (doc. N).
Questo
scritto è da intendere nel senso di una valida messa in mora, con assegnazione
di un congruo termine per l’adempimento (art. 107 cpv. 1 CO; Gauch,
opera citata, n. 659), e l’avvertenza del fatto che la scadenza infruttuosa di
detto termine avrebbe comportato la rinuncia alla prestazione tardiva (che
sarebbe stata eseguita da un’altra ditta) e la richiesta del risarcimento dei
danni (art. 107 cpv. 2 CO).
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore (consid. 7), questa scelta della rinuncia alla
prestazione tardiva non equivale affatto alla rescissione dal contratto, di cui
costituisce invece l’alternativa (art. 107 cpv. 2 CO in fine; Von Thur/Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2,
pag. 152).
- Questa
scelta della convenuta non la esime dal pagare la mercede della parte dell’opera
effettivamente eseguita dall’appaltatrice nella misura in cui tale opera può
essere utilizzata dalla committente (per analogia: art. 379 cpv. 2 CO; Gauch,
opera citata, n. 662), tesi del resto esplicitamente ammessa dalla stessa
convenuta (appello, punto 4, pag. 8).
La
committente può però rivalersi sull’appaltatrice per il danno derivatole dalla
sua inadempienza.
Elementi
costitutivi del danno dovuto all’inadempienza possono essere sia l’eventuale
maggior costo dell’opera completa rispetto a quello originariamente pattuito a
seguito della completazione da parte di altro artigiano, che i pregiudizi
derivati dal ritardo nel completamento dell’opera (interessi passivi, pene
convenzionali, ecc.).
E’
poi riservato ogni diritto della committente per eventuali difetti dell’opera,
ritenuto però che dal momento in cui vi è la consapevolezza che l’appaltatrice
non porterà a termine il proprio operato (perché non ha ossequiato il termine
ultimo impartitole), vi è per la committente l’obbligo di verificare l’opera e
di segnalarne immediatamente i difetti, dovendosi necessariamente ammettere che
a quel momento è intervenuta la consegna dell’opera, di fatto presa a carico
dal committente per farla terminare da altri (in questo senso: Gauch,
opera citata, n. 2434 e 2435).
- L’attrice
ritiene di dover ricevere un saldo di lire 122’374’460 (doc. M), importo del
resto da essa posto a base della sua richiesta di petizione.
Tale
pretesa, fatta salva la problematica di un eventuale minor valore dovuto ai
difetti dell’opera, deve essere considerata come sostanzialmente ammessa dalla
controparte.
In
effetti, solo a partire dalle conclusioni (e perciò tardivamente) la convenuta
ha affermato che la pretesa dell’attrice sarebbe da respingere siccome non
provata (pag. 11 e 12), mentre negli allegati introduttivi essa ha di fatto
sostenuto l’intervenuta compensazione delle pretese dell’attrice con i propri
crediti risarcitori, il che equivale appunto alla sostanziale ammissione della
pretesa dedotta in causa (per tante: II CCA 11 settembre 1995 in re A.
AG/B. SA).
L’esame
della risposta di causa (punto 11) permette di rilevare che la convenuta ha in
via principale, ma a torto, sostenuto l’inesistenza del credito dell’attrice in
base all’art. 377 CO (norma che al contrario impegna il committente al
pagamento del lavoro svolto), e per il resto ne ha sostenuto l’intervenuta
compensazione con asseriti crediti per oltre fr. 427’000.--.
Nella
duplica (pag. 7 e 8) la convenuta ha confermato questa linea di difesa,
sostenendo, a ragione, che non sarebbe dovuta l’intera mercede di cui al doc.
A, e che la richiesta di pagamento di cui al doc. M sarebbe prematura, ma non
anche che essa sarebbe infondata.
In
tali circostanze, questa Camera ritiene di poter confermare la decisione del
Pretore di quantificare la mercede dovuta all’attrice in lire 122’374’460.
- La
convenuta adduce una prima pretesa compensatoria di fr. 99’800.--, importo a
suo dire necessario per la completazione dell’opera da parte della ditta
__________.
7.1 Tale
spesa, attestata dalle fatture doc. 28 e doc. 29 e confermata dal teste
__________, può in effetti costituire danno risarcibile, ma solo nella misura
in cui vi è un maggior costo rispetto all’onere complessivo dell’intera opera.
L’importo
non va perciò interamente dedotto dal saldo della mercede dell’attrice di lire
122’374’460, così come sostiene erroneamente la convenuta, ma solo nella misura
in cui esso, sommato con detto saldo, eccede il costo globale dell’opera di
lire 182’359’800 (doc. M), importo incontestato come appare dal considerando 6.
7.2 L’esistenza
di crediti in due valute differenti -la conversione effettuata dall’attrice ai
fini dell’introduzione della petizione non ha comportato novazione del suo
credito in lire (Rep. 1980, pag. 67)- non esclude evidentemente la
possibilità della compensazione (DTF 63 II 381 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, n. 22 ad art. 120 CO).
Essa
rimane possibile dopo conversione del credito da compensare nella valuta del
debito principale, conversione da effettuare a mente di questa Camera nel
momento in cui la compensazione viene dichiarata (art. 124 cpv. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 24 ad art. 120 CO).
7.3 Dagli
atti ciò risulta essere avvenuto solo con la risposta di causa, ovvero il 4
novembre 1991. A quel momento fr. 99’800.-- corrispondevano a lire 85’372’112
(fr. 1.169 per 1’000 lire).
Ne
segue che, nell’ottica della compensazione, l’intera opera è venuta a costare
alla convenuta complessive lire 207’746’572 (pari a lire 122’374’460 più lire
85’372’112), invece che lire 182’359’800 come al costo globale di cui al doc.
M.
Ne
deriva un maggior costo di lire 25’386’772, somma che la convenuta può opporre
in compensazione al credito dell’attrice, che si riduce perciò a lire 96’987’688.
- La
convenuta vanta inoltre una pretesa compensatoria di fr. 70’900.-- relativa al
costo dell’eliminazione dei difetti dell’opera dell’attrice, difetti ritenuti a
torto come non contestati dalla controparte (cfr. invece il doc. T).
Si
tratta di una pretesa che non può trovare accoglienza.
8.1 Come
si è già detto (consid. 4 e 5), con la scadenza infruttuosa il 20 marzo 1991
dell’ultimo termine assegnato all’attrice per completare l’opera, la convenuta
in conseguenza della sua stessa lettera doc. N sapeva di non doversi più
attendere la prestazione dell’attrice e di essere tenuta a pagare la di lei
mercede per la parte di opera eseguita.
Con
ciò si deve anche ritenere che a quel momento l’opera, seppure incompleta, sia
stata presa a carico dalla committente, la quale era perciò tenuta -non si vede
un’altra soluzione possibile- alla sua tempestiva verifica e alla notifica
degli eventuali difetti visibili.
8.2 La
prima notifica dei difetti risulta invece essere quella del 12 giugno 1991, la
quale è con ogni evidenza riferita a difetti per loro natura manifesti ad una
prima verifica (doc. S, punti 1-3).
Ne
deve perciò necessariamente seguire la perenzione di ogni diritto della
committente in ordine a tali difetti (art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CO).
8.3 Una
seconda notifica di difetti ha avuto luogo il 3 luglio 1991 da parte della
__________ (doc. 25), ribadita dalla convenuta l’8 luglio 1991 (doc. 26). Anche
questa notifica è sicuramente tardiva, trattandosi dei difetti la cui
riparazione è stata fatturata alla convenuta dalla __________ il 27 giugno
1991, e la cui eliminazione era stata iniziata già il 24 maggio 1991 ed era
stata terminata il 26 giugno 1991 (cfr. doc. 30).
Nulla
dimostra che si sarebbe trattato di difetti nascosti (in senso contrario: doc.
25), con il che la loro notifica avrebbe di principio dovuto avvenire nei
giorni immediatamente successivi il 20 marzo, ma anche se così fosse, la
notifica 3 luglio 1991 sarebbe comunque tardiva, trattandosi di difetti
scoperti più di un mese prima (doc. 30).
8.4 Pure
perenti sono i diritti della convenuta relativi ad eventuali difetti dei
serramenti scorrevoli, riparati dalla ditta __________ (doc. 31 e 32).
Tali
difetti venivano in effetti vagamente preannunciati dalla notifica eseguita
dalla ditta __________ (doc. 25: “Tutti questi difetti sono indipendenti dalle
opere di sistemazione delle ante scorrevoli per le quali seguirà un’offerta
separata”), ma non sono mai stati segnalati con precisione, se non forse con la
lettera del 25 luglio 1991 (doc. 27), e perciò tardivamente.
8.5 Ne
deve conseguire, in generale, la perenzione di ogni diritto della convenuta in
conseguenza di difetti evidenti dell’opera dell’attrice.
Non
essendo stata né addotta, e tanto meno dimostrata l’esistenza e l’incidenza di
difetti occulti -ma anche in tal caso alla convenuta si potrebbe imputare la
ritardata verifica dell’opera (cfr. deposizione __________)-, non si può che
giungere alla conclusione dell’integrale reiezione della pretesa compensatoria
per gli asseriti difetti dell’opera.
- La
convenuta in questa sede non ha più riproposto pretese di risarcimento del
danno conseguente al ritardo, con il che la questione non merita ulteriore
approfondimento.
In
definitiva, in parziale accoglimento del gravame, il credito dell’attrice va
ridotto a lire 96’987’688 oltre interessi, da convertire per l’iscrizione
dell’ipoteca legale definitiva al tasso adottato dal Pretore, e rimasto incontestato,
di fr. 1.13 per 1’000 lire.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
11 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
,
è condannata a pagare a __________ () lire 96’987’688 oltre interessi
al 5% dal 5 aprile 1991.
-
E’
fatto ordine all’Ufficiale RF di Lugano di iscrivere in via definitiva
un’ipoteca legale di fr. 109’596.-- oltre interessi al 5% dal 5 aprile 1991 a
carico della part. n. RFD di __________
di proprietà di __________ e in favore di __________
().
-
La
tassa di giustizia di fr. 4’000.-- e le spese, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico per 1/4 e per 3/4/ sono a carico della
convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 4’250.--
per
parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a
carico dell’attrice.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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