AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.77
Data decisione, Autorità:
18.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00077
Lugano
18 luglio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.174
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 3
agosto 1989 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di compravendita (risoluzione del contratto) che il Pretore, con
sentenza 20 marzo 1996, ha parzialmente accolto.
Appellante
la parte attrice la quale, con atto di appello 4 aprile 1996 chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente le proprie domande,
mentre
la controparte, con osservazioni ed appello adesivo 8 maggio 1996, chiede la
reiezione dell’appello principale e l’accoglimento del proprio nel senso di
respingere tutte le domande dell’attrice.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Nel luglio 1988 la
__________ ha acquistato dalla __________ una macchina tipografica “__________
” pagandola Fr. 6’000.-, macchina che ha immediatamente rivenduto per Fr. 7’000.-
ad una ditta tedesca.
Successivamente la
__________ ha dichiarato di recedere dal contratto per il fatto che la macchina
compravenduta non era stata fabbricata nel 1959 come alle assicurazioni della
venditrice ma invece nel 1949 od addirittura nel 1940.
-
Con la causa che ci
occupa l’attrice ha chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto e la
condanna della convenuta a restituirle l’importo del prezzo di Fr. 6’000.- ed a
pagarle Fr. 1’820.- per spese di trasporto e per la differenza di prezzo non
potuta conseguire nella rivendita oltre a DM 5’930.- (in sede di conclusioni ridotti
a DM 1’880.-) per spese di trasporto in Germania e di immagazzinaggio della
macchina.
-
Il Pretore, con la
sentenza 20 marzo 1996, ha riconosciuto la responsabilità della venditrice per
aver assicurato una data di fabbricazione della macchina venduta poi rivelatasi
inveritiera ed ha protetto l’azione redibitoria della parte attrice. Tuttavia
ha condannato la convenuta a versarle soli gli importi riguardanti le spese di
trasporto, di immagazzinaggio e di perdita sulla rivendita per un totale di Fr.
3’437.- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1989 mentre ha negato l’obbligo
della restituzione del prezzo pagato di Fr. 6’000.- poiché, durante le more
della causa, la macchina è stata distrutta, l’obbligo di custodia della stessa
gravando l’acquirente che aveva anche fatto valere un diritto di ritenzione.
Limitatamente all’importo
riconosciuto il primo giudice ha pure tolto definitivamente l’opposizione al
precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno fatto intimare
dall’attrice alla convenuta.
- Con l’appello
principale la parte attrice critica la soluzione del Pretore per quanto
riguarda la negata condanna della controparte alla restituzione del prezzo
pagato. Ritiene che la situazione della macchina - non distrutta ma piuttosto
danneggiata - non poteva essere presa in considerazione dal Pretore poiché tale
fatto, emerso durante l’istruttoria, non è mai stato introdotto correttamente e
validamente in causa attraverso la procedura di restituzione in intero. In ogni
caso, esistendo sulla macchina un incontestato diritto di pegno in forza della
dichiarata ritenzione, le prestazioni tra le parti non sono più da scambiarsi
contemporaneamente ma il venditore, prima di esigere la restituzione della
cosa, deve aver restituito il prezzo. Ma anche se si seguisse il ragionamento
del Pretore la mancata riconsegna della macchina non potrebbe avere come
conseguenza la perdita del prezzo sborsato quanto piuttosto la deduzione da
questo del valore effettivo della macchina.
Con le osservazioni
all’appello la controparte ne chiede, per i motivi che se del caso verranno
ripresi nel seguito dell’esposizione di diritto, la reiezione sempre che anche
il suo appello adesivo venga respinto a conferma del primo giudizio.
- Con l’appello
adesivo la ditta convenuta chiede infatti la reiezione delle domande di
petizione sostenendo che l’attrice non è riuscita a dimostrare che la macchina
venduta non fosse stata fabbricata nel 1959 - e ciò per aver permesso la
distruzione dell’oggetto e la conseguente impossibilità del relativo accertamento
peritale - e quindi, già per questa mancanza, non è possibile verificare
l’esistenza del difetto e la legittimità dell’azione redibitoria.
A tale conclusione si
oppone la controparte osservando come l’istruttoria di causa abbia
sufficientemente provato la non conformità della macchina venduta con le assicurazioni
al riguardo della sua data di fabbricazione.
- La prima censura da
esaminare è quella sollevata con l’appello adesivo dal momento che, se fosse
accolta, la petizione dovrebbe venir respinta senza che, allora, sia più
necessario vagliare le censure contenute nell’appello principale.
Non sono più litigiosi i
fatti riferiti all’assicurazione da parte della venditrice dell’anno 1959 quale
data di fabbricazione della macchina venduta ed alla tempestività dell’esame
della cosa e della notifica del difetto. La considerazione dell’appellante
adesiva nel senso che l’istruttoria di causa non ha dimostrato che la macchina
tipografica non fosse stata del 1959 è temeraria. Se è vero che il perito non
ha potuto pronunciarsi al proposito è altrettanto vero che altri elementi di
causa conducono alla convinzione che la macchina in questione sia stata
fabbricata ben prima del 1959: il teste __________ riferisce di aver
interpellato la fabbrica produttrice sottoponendole il numero della macchina ed
ottenendo conferma che si trattava di un oggetto fabbricato nel 1941,
altrettanto il teste __________; la stessa convenuta, formulando i
contro-quesiti peritali (all. VIIa del 28 febbraio 1991), non sembra affatto
contestare che la macchina sia di un anno diverso dal 1959 poiché chiede in che
cosa si differenzia dal punto di vista tecnico una macchina come quella
effettivamente fornita da una macchina dello stesso tipo costruita nel 1959.
L’appello adesivo non può
così trovare protezione alcuna.
- Di conseguenza,
accertata l’esistenza del difetto, bisogna allora esaminare la censura
dell’appello principale nei confronti della decisione del Pretore di non riconoscere,
pur concludendo per la legittimità della risoluzione contrattuale, la
restituzione del prezzo della compravendita poiché, nel frattempo, la cosa
venduta è andata distrutta e l’acquirente non è più in grado di restituirla.
La distruzione della
macchina venduta per colpa (se così fosse provato) dell’acquirente -
situazione che se potesse essere presa in considerazione per il giudizio non
potrebbe condurre, in ogni caso, alla soluzione del Pretore ma piuttosto alla
reiezione dell’azione redibitoria e ad una pronuncia sulla riduzione del prezzo
della compravendita (art. 207 cpv. 3 CO; Engel, Contrats de droit
suisse, pag. 41) - è un fatto apparso solo in occasione dell’istruttoria di causa.
Il codice di procedura
civile ticinese é retto, tra gli altri,
dal principio attitatorio.
Esso, salvo i casi retti dalla massima ufficiale, grava le parti in causa
dell'onere di portare a conoscenza del giudice i fatti, le domande, le eccezioni
e le prove sulle quali egli fonderà poi il proprio giudizio (art. 78 CPC; Rep.
1989, 109; II CCA 7 luglio 1987 in re P. c. M.; Ottaviani, Le
parti nel processo civile ticinese, tesi Zurigo 1989, pag. 5).
L'esigenza di sottoporre
al necessario contraddittorio tutte le allegazioni delle parti (art. 84 CPC)
determina la necessità di porre, nell'ambito della procedura, un limite
temporale ben preciso entro il quale esse sono tenute a far fronte al predetto
onere di allegazione. Il processo, in altre parole, é suddiviso in stadi preclusivi
nell'interesse dell'ordine del processo medesimo, della buona fede processuale
della controparte e, come già detto, del suo diritto di esprimersi (Messaggio
del 5 gennaio 1954 al nuovo CPC, pag. 11; Picard, Studi sulla riforma
del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 51 e seg.).
Come risulta con
accresciuta chiarezza dopo la modifica del titolo marginale dell'art. 78 CPC e
l'abrogazione dell'art. 79 CPC, in vigore dal 1 gennaio 1988, questo limite
viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero
al più tardi con l'eventuale replica e duplica (art. 78 CPC, in particolare l'ultimo
periodo del cpv. 1; Rep. 1988, 374 nota 1; II CCA 5 ottobre 1993
in re F. c. B. ; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78 n. 2 e 4).
Fatti, domande ed
eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili
dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, senza che vi sia la
necessità o anche solo la possibilità di un esame nel merito.
Mancando qualsiasi domanda
di restituzione in intero intesa a permettere l’inserimento dei nuovi fatti nel
processo a valere quale mezzo di difesa nei confronti dell’azione avversaria
(art. 138 CPC) la distruzione della macchina, rispettivamente il suo avvenuto
danneggiamento non potevano essere tenuti in conto dal Pretore per il suo
giudizio.
-
Correttamente, dando
seguito alla domanda di petizione che chiedeva l’accertamento della risoluzione
della compravendita, il primo giudice avrebbe dovuto concludere per l’obbligo
della restituzione reciproca e contestuale (Zug um Zug) delle prestazioni delle
parti (art. 208 CO; Engel, op. cit., pag. 39) e quindi condannare la
venditrice a rimborsare il prezzo dietro consegna della macchina (sulla legittimità
di una condanna condizionale si veda la DTF 94 II 263). Il Pretore ha
invece voluto precorrere i tempi e già risolvere l’eventuale problematica
dell’impossibilità o dell’imperfezione della restituzione del bene venduto alla
quale, se le parti vi saranno confrontate, bisognerà dare soluzione
conformemente alla DTF 109 II 26 (cfr. anche Piotet, La restitution
après résolution du contrat, in BR 1984, pag. 10; nota a sentenza in JdT
1983, pag. 265).
-
Nulla cambia alla
fattispecie sottoposta a giudizio e riguardante la risoluzione di un contratto
di compravendita il fatto che l’attrice vanti un diritto di pegno (dedotto
dalla ritenzione) sulla macchina. Ci si potrebbe anzi chiedere se il diritto di
pegno le competa ancora dal momento che la macchina non sembra più essere in
suo possesso (art. 888 CC) rispettivamente chi dovrà rispondere del
deterioramento o della perdita della cosa (art. 890 CC): sono questioni che
andranno risolte, se del caso, in altra sede.
La domanda di far
accertare nel dispositivo la risoluzione del contratto è legittima poiché si
tratta di un giudizio dichiarativo e così anche quella relativa al pagamento di
una parte delle spese di trasporto in DM piuttosto che in franchi svizzeri
ritenuto però che il rigetto dell’opposizione per questo importo lo deve considerare
in franchi al cambio del momento dell’esecuzione così come applicato dal
Pretore senza che al proposito vi sia stata censura.
Con riferimento alla
domanda di rigetto dell’opposizione non si può che confermare quanto deciso dal
Pretore ritenuto che la restituzione dell’importo di Fr. 6’000.- pari al prezzo
della compravendita risolta è condizionata dalla riconsegna del bene venduto.
- Ne discende il
parziale accoglimento dell’appello con l’attribuzione di spese e ripetibili
della procedura di seconda sede nella misura di metà per parte, compensate le
ripetibili.
Per l’appello adesivo
invece le spese e le ripetibili sono a carico della parte convenuta,
interamente soccombente.
Per la procedura avanti al
Pretore le spese e le ripetibili saranno invece integralmente a carico della
convenuta non influendo la pronuncia condizionata dell’obbligo di restituzione
del prezzo della macchina.
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 aprile
1996 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 20 marzo
1996 del Pretore di Mendrisio-Sud viene così riformata.
- La petizione 3 agosto 1989 di __________ è accolta ed
il contratto di compravendita tra __________ e __________ riguardante la
macchina tipografica “__________” è dichiarato risolto.
§ Di conseguenza __________ è condannata a pagare a
__________:
-
Fr. 6’000.- oltre
interessi al 5% dal 15.8.1988 dietro contestuale restituzione della macchina
tipografica “__________”;
-
Fr. 1’820.20 oltre
interessi al 5% dal 10 luglio 1989;
-
DM 1’880 oltre
interessi al 5% dal 10 luglio 1989.
-
Limitatamente all’importo di Fr. 3’437.- oltre interessi
al 5% dal 10 luglio 1989 è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE no.
__________ del 10/11 luglio 1989 dell’UEF di Mendrisio.
-
La tassa di giustizia, in Fr. 1’200.-, e le spese sono
a carico di __________ la quale verserà a __________ l’importo di Fr. 1’800.-
per ripetibili.
II. Le spese
dell’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 470.-
b) spese Fr. 30.-
totale Fr. 500.-
già anticipati
dall’appellante sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
III. L’appello adesivo
di __________ è respinto.
IV. Le spese dell’appello
adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 180.-
b) spese Fr. 20.-
totale Fr. 200.-
già anticipate
dall’appellante adesiva rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
__________ l’importo di Fr. 400.- per ripetibili.
V. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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