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Numero d'incarto:
12.1996.61
Data decisione, Autorità:
15.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00061
Lugano
15 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile -inc. no. 12'798
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 16 agosto
1995 da
contro
ed ora sulla domanda dell’attore volta all’ottenimento
di un patrocinatore d’ufficio ex art. 39 cpv. 3 CPC, che il Pretore ha accolto
con decreto 27 novembre 1995 designandogli quale avvocato d’ufficio l’avv.
__________, mentre con decisione 11 marzo 1996, su istanza di quel legale, il
giudice ha revocato il menzionato decreto, nominando un nuovo patrocinatore
d’ufficio nella persona dell’avv. __________;
appellante l’attore con atto di appello 13 marzo 1996,
con cui contesta le motivazioni addotte dal Pretore e chiede che l’avv.
__________ venga condannata in base all’art. 292 CPS;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto e in diritto
che
con petizione 16 agosto 1995 __________ ha convenuto in lite l’avv. __________
nell’ambito di una causa di risarcimento danni;
che
con decreto 27 novembre 1995 il Pretore, preso atto che l’attore non riusciva -nonostante
i suoi sforzi- a trovare un legale disposto a portare avanti la sua causa,
gliene ha designato uno d’ufficio in applicazione dell’art. 39 cpv. 3 CPC nella
persona dell’avv. __________;
che
l’11 marzo 1996, statuendo sull’istanza 28 febbraio 1996 di quest’ultima, il
Pretore ha deciso di revocare il decreto 27 novembre 1995 con cui essa era
stata nominata patrocinatrice d’ufficio dell’attore ed al suo posto ha designato
l’avv. __________ che,
a suo giudizio, la revoca del mandato a suo tempo conferito all’avv. __________
era giustificata dai motivi da lei addotti nell’istanza 28 febbraio 1996;
che,
trattandosi di una causa promossa contro un avvocato iscritto all’albo
dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino e con studio nel distretto di
__________, appariva inoltre opportuno scegliere il nuovo patrocinatore
d’ufficio tra i membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al di fuori
del distretto;
che
il giudice di prime cure ha altresì ritenuto opportuno avvertire l’attore che,
qualora la situazione evocata dall’avv. __________ si fosse ripetuta nei
confronti del nuovo patrocinatore, un’eventuale istanza di nomina di un terzo
avvocato d’ufficio avrebbe potuto essere considerata come abusiva e pertanto
rifiutata in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CC, norma secondo cui “il
manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge”;
che
con l’appello 13 marzo 1996 l’attore ha contestato il fatto che il Pretore
possa aver ritenuto giustificati i motivi addotti dall’avv. __________ a
sostegno della sua domanda di revoca del decreto 27 novembre 1995;
che
infatti, a suo dire, egli non avrebbe fatto altro che pretendere dalla sua
patrocinatrice che avesse a salvaguardare nel migliore dei modi i suoi
interessi nella causa, mentre in realtà l’avv. __________ si sarebbe rifiutata
di andare contro “i suoi colleghi avvocati”;
che
l’avv. __________ non aveva quindi correttamente dato seguito al decreto del Pretore
che le aveva imposto di difendere l’attore nella causa, rendendosi così
colpevole -sempre a suo dire- di una violazione dell’art. 292 CPS;
che
in questa sede egli chiede pertanto la condanna dell’avv. __________ in virtù dell’art.
292 CPS e che si accerti che egli non aveva assolutamente abusato del proprio
diritto; il tutto, postulando di essere citato davanti al Tribunale per meglio
spiegare la sua situazione;
che,
essendo l’esito del presente appello del tutto chiaro, per economia di giudizio
si può senz’altro prescindere dal trasmetterlo al Pretore di Bellinzona
affinché questi abbia preliminarmente a statuire sull’opportunità o meno di
concedere al gravame stesso l’effetto sospensivo in virtù dell’art. 96 cpv. 3
CPC, qualora quella decisione debba effettivamente essere considerata un
decreto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 39) piuttosto che
un’ordinanza, che non sarebbe appellabile (art. 95 CPC);
che
innanzitutto, nella misura in cui non indica i punti della decisione pretorile che
intende sottoporre al giudizio d’appello, il gravame deve già essere dichiarato
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. d e cpv. 5 CPC);
che
in effetti dall’appello stesso non è oggettivamente possibile stabilire se ed
eventualmente in quale misura l’appellante intenda contestare il giudizio di
prime cure con cui veniva in sostanza designato un nuovo patrocinatore
d’ufficio in sostituzione di quello a suo tempo nominato;
che,
al contrario, l’appellante contesta unicamente le motivazioni addotte dal Pretore
ed in particolare quella secondo cui i motivi indicati dall’avv. __________
sarebbero giustificati e quella secondo cui un’eventuale nuova richiesta da
parte dell’attore di un patrocinatore potrebbe costituire un abuso di diritto;
che
tale doglianza è tuttavia irricevibile, atteso che per costante giurisprudenza
l’appello sulle motivazioni -che, come tali, non crescono in giudicato e non
possono quindi arrecare alcun danno alla parte- senza che ciò comporti una
pronuncia diversa rispetto ai dispositivi della sentenza stessa è proceduralmente
inammissibile in mancanza di gravamen (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2
ad art. 307; Rep. 1983 p. 34, 1983 p. 50);
che
anche la domanda volta ad ottenere un’eventuale condanna (penale) dell’avv.
__________ in base all’art. 292 CPS è irricevibile, non essendo evidentemente
questa -oltretutto nell’ambito di una decisione in merito alla nomina di un
patrocinatore d’ufficio- la sede (civile) per statuire su eventuali
responsabilità del precedente patrocinatore;
che
infine nemmeno la domanda volta a far sì che l’appellante venga citato a
un’udienza per meglio precisare le sue argomentazioni risulta ricevibile, la
facoltà di indire un dibattimento orale spettando infatti unicamente al
Tribunale di Appello stesso -e non alle parti (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 2 ad art. 324)- e non ritenendo questa Camera né utile, né necessario
far capo a questa facoltà nel caso concreto, facoltà che per altro va
utilizzata in modo restrittivo, costituendo l’eccezione al principio della
forma scritta voluta dal legislatore (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
ibidem);
che
l’appello si rivela cosi infondato già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC
e come tale va sanzionato senza necessità di intimarlo alla controparte per le
osservazioni;
che
per le particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di
giustizia (IICCA 27 aprile 1995 in re B./Q. AG, 14 dicembre 1995 in re
G./R.I. AG).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
13 marzo 1996 di __________ è irricevibile.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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