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12.1996.57 ΓÇó Appeal dismissed as time-barred in wage dispute
12.1996.57Altro tribunale4 apr 1996Inadmissible
The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal in a small wage dispute was subject to a 10-day deadline. Because the first-instance judgment had been notified on 15 February 1996 and the appeal was filed only on 5 March 1996, the appeal was untimely. The court therefore declared the appeal inadmissible at the preliminary review stage and ordered that no court costs be collected.
Art. 343 cpv. 2 CO; Art. 416, 418 and 398 cpv. 1 CPC; appeal time limit in small wage disputes: where the value in dispute does not exceed CHF 20,000, the accelerated procedure applies and the appeal period is 10 days. The time limit runs from valid notification of the first-instance judgment; an unsupported denial of receipt does not rebut the postal notification evidence. Under Art. 313bis CPC, manifest lateness may be examined preliminarily, leading to non-entry on the appeal.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.57
Data decisione, Autorità: 04.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00057
Lugano 4 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.95.158 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con istanza 31 maggio 1995 da
contro
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 13 febbraio 1996, ha respinto.
Ed ora sull’appello 5 marzo 1996 dell’istante che chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda intesa alla condanna della ditta convenuta a pagarle l’importo di Fr. 9’592.50 per salari dovutile.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il termine per proporre appello contro una sentenza del Pretore in materia di mercedi e salari (controversie in materia di contratto di lavoro per valori non eccedenti i Fr. 20’000.-, art. 343 cpv. 2 CO e 416 e seg. CPC) é di 10 (dieci) giorni in virtù del rinvio dell’art. 418 CPC alla procedura accelerata e quindi all’art. 398 cpv. 1 CPC che prevede tale termine abbreviato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 418 n. 2);
che la sentenza impugnata é stata notificata all’istante il giorno 15 febbraio 1996 come risulta dall’indagine postale eseguita dall’Ufficio postale di __________;
che l’affermazione dell’istante di non aver ricevuto quell’invio è pretestuosa dal momento che altrimenti non si spiega come abbia potuto presentare appello contro la sentenza che con quell’invio le era intimata;
che il termine per ricorrere scadeva così il giorno 25 febbraio 1996 con la conseguente tardività dell’appello impostato il 5 marzo 1996;
che, per economia di giudizio, si può decidere l’ inammissibilità dell’appello in sede di esame preliminare (art. 313bis CPC);
pronuncia
L’appello 5 marzo 1996 di __________ é inammissibile siccome tardivo.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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