AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.55
Data decisione, Autorità:
04.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00055
Lugano
4 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00296 (già 2038 ord.) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud-
promossa con petizione 18 novembre 1988 da
contro
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
74’337.50, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 80’106.50 (pretesa
derivante da un contratto di lavoro);
domanda
cui la convenuta si è opposta e che il Pretore con sentenza 24 gennaio 1996 ha
integralmente respinto, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr.
3’000.- e le spese nonché l’indennità per ripetibili di fr. 6’500.-;
appellante
la parte attrice con atto di appello 4 marzo 1996 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che, in parziale accoglimento della petizione,
controparte sia condannata al pagamento di fr. 68’166.-, con protesta di spese
e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la convenuta con osservazioni 25 aprile 1996 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto
A. Per
oltre 30 anni, e meglio dal 3 aprile 1956, __________ è stato alle dipendenze
della __________ (in seguito semplicemente detta: __________) con la mansione
di impiegato magazziniere presso la sede di __________
A
partire dal 1° giugno 1984 egli venne incaricato di gestire l’autorimessa
__________s di __________: il datore di lavoro gli aveva all’uopo garantito
un’indennità di trasferta e un’indennità per pasti, che però vennero
unilateralmente sospese in data 19 gennaio 1987 quale misura di risparmio (doc.
H).
B. Il
14 settembre 1987 __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al
30 novembre seguente, dispensando nel contempo il lavoratore dal presentarsi
ulteriormente sul posto di lavoro (doc. B): essa ha regolarmente provveduto a
versare al dipendente i salari fino al mese di novembre, la tredicesima
mensilità, oltre alle gratifiche per ventesimo e trentesimo anno di servizio,
precisando inoltre che le vacanze arretrate erano da considerarsi effettuate
nel periodo in cui il lavoratore era stato dispensato dal lavoro, mentre che la
cassa pensione avrebbe provveduto in seguito al pagamento della “fuori uscita”
(doc. E).
C. Con
petizione 18 novembre 1988 __________ ha chiesto la condanna della __________
al pagamento di fr. 74’337.50.
L’attore
postula in sostanza il pagamento delle 4 settimane di ferie arretrate (fr.
6’390.-) che controparte vorrebbe compensate con il suo anticipato allontanamento
dal posto di lavoro, il versamento degli interessi sui premi di fedeltà per
ventesimo e trentesimo anno di servizio (complessivamente fr. 3’680.50), il
pagamento delle gratifiche “normali” e “speciali” relative al 1986 e al 1987
(fr. 16’150.-), la rifusione delle indennità per pasti e di trasferta
indebitamente abolite nel gennaio 1987 (fr. 2’370.- rispettivamente fr.
6’171.-), la corresponsione di un’indennità di partenza pari a 6 salari mensili
(fr. 38’376.-), oltre che di un’indennità per torto morale (fr. 1’000.-) per il
tentativo posto in atto dalla controparte di mettere in cattiva luce il
dipendente davanti ai colleghi ed alle organizzazioni sindacali.
D. Con
risposta 24 gennaio 1989 la convenuta si è opposta alla petizione, postulandone
l’integrale reiezione con protesta di spese e ripetibili.
A
suo giudizio, le vacanze non potevano essere pagate, in quanto il tempo libero
concesso al dipendente dopo il licenziamento era ben superiore al residuo di
ferie; quanto ai premi fedeltà, il datore di lavoro aveva già versato più del
dovuto, atteso che il premio per il ventesimo ed i relativi interessi erano
ampiamente prescritti, mentre in ogni caso i premi stessi erano stati versati
sulla base dei salari del 1987 (ben più alti di quelli dovuti in caso di
pagamento nel 1976 o 1986); nulla era dovuto per gratifiche, non esistendo
presso la ditta un diritto acquisito alle stesse, atteso inoltre che la
gratifica “normale” del 1986 era comunque compensata dalla somma di fr.
10’000.- versata al dipendente quale contributo per l’acquisto di un’auto
privata, mentre quella per il 1987 veniva meno per la rottura della fiducia tra
le parti; le indennità per trasferta e per pasti sono state giustamente
soppresse, in quanto il suo trasferimento a __________, da provvisorio, divenne
definitivo; la pretesa a titolo di indennità di partenza (che sarebbe semmai
ammontata a 5 mensilità e non a 6) era a sua volta infondata, siccome
compensata dai contributi che il datore di lavoro aveva versato alla cassa
pensione a favore del dipendente; nulla era infine dovuto per torto morale, il
datore di lavoro essendosi sempre comportato in modo corretto.
E. In
replica e in duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
In
sede conclusionale l’attore ha provveduto ad aumentare le sue richieste a fr.
80’106.50, chiedendo pure il versamento dei premi di anzianità del ventesimo e
trentesimo (fr. 11’940.-), ma rinunciando all’indennità di trasferta (fr.
6’171.-).
F. Con
sentenza 24 gennaio 1996 il Pretore ha integralmente respinto la petizione,
caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese nonché
l’indennità per ripetibili di fr. 6’500.-.
Il
giudice di prime cure ha dapprima respinto la pretesa per vacanze, rilevando
che indipendentemente dalla quantificazione delle vacanze residue, tra il
momento della comunicazione della disdetta ed il 30 novembre 1987, periodo nel
quale l’attore era stato esentato dal lavoro, egli aveva potuto beneficiare di
tempo libero sufficiente per godere del suo diritto; nulla è stato riconosciuto
per premi fedeltà ed i relativi interessi, in quanto, oltre che ampiamente
prescritti per quel che concerneva il premio per il ventesimo, l’importo
riconosciuto e versato dalla convenuta, calcolato sullo stipendio finale,
compensava abbondantemente gli interessi maturati; la pretesa per gratifiche è
stata senz’altro respinta, non essendo stato sufficientemente provato l’impegno
contrattuale al pagamento delle stesse; l’indennità per pasti non aveva motivo
di essere riconosciuta, in quanto il luogo di lavoro abituale dell’attore era
divenuto __________; l’indennità di partenza era invece compensata dai
contributi (ben maggiori) che il datore di lavoro aveva versato alla cassa
pensione a favore del dipendente; non essendo risultato dagli atti circostanze
tali da far ritenere abusivo l’agire della convenuta, rispettivamente che essa
avesse in qualche modo leso i diritti di controparte, nemmeno la richiesta per
torto morale poteva essere accolta.
G. Con
appello 4 marzo 1996 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso che, in parziale accoglimento della petizione, controparte sia condannata
al pagamento di fr. 68’166.-, con protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
Egli
postula nuovamente il riconoscimento della pretesa per vacanze, dell’indennità
di partenza, degli interessi sui premi di fedeltà (ma non più dei premi
stessi), delle gratifiche, dell’indennità per pasti e di un’indennità per torto
morale; il tutto con argomentazioni che, nel dettaglio, verranno riprese più
oltre.
H. Delle
osservazioni 25 aprile 1996 della parte convenuta con cui si postula la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Nel
suo gravame l’appellante si è parecchio dilungato per provare il carattere
ingiustificato e immotivato del licenziamento cui egli è stato oggetto.
La
questione non appare tuttavia in alcun modo rilevante per la causa che qui ci
occupa: nel caso concreto non si è infatti confrontati con un licenziamento in
tronco di cui si dovrebbe eventualmente determinare il carattere giustificato o
meno; d’altro canto -nonostante la richiesta formulata tra le righe
dell’appello (p. 17)- non si tratta nemmeno di esaminare l’esistenza di un
licenziamento abusivo, tale cioè da permettere il riconoscimento a favore del
dipendente di un’indennità ex art. 336a CO, quest’ultima richiesta essendo palesemente
irricevibile in questa sede, di essa non trovandosi alcuna traccia negli
allegati preliminari (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
- Nel
merito, l’appellante ha innanzitutto censurato il giudizio con cui il Pretore
ha respinto la sua pretesa per vacanze arretrate, affermando come in realtà non
abbia potuto “goderle” nella misura in cui era stato bersaglio di un
licenziamento in tronco pretestuoso, avvelenato da sospetti infamanti, con la
necessità di riorganizzare la sua vita ad oltre 50 anni di età, in una
situazione di disagio accentuata anche dalle cattive condizioni di salute sue e
della madre.
La
dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’art. 329d cpv. 2
CO, che sancisce il divieto di compensare in denaro o in altre prestazioni le
vacanze del dipendente, trovi applicazione anche ai rapporti di lavoro che nel
frattempo sono stati disdetti: in tal caso il datore di lavoro è di regola
tenuto a far sì che il dipendente usufruisca delle sue vacanze entro il termine
di disdetta, ed il lavoratore a sua volta non è autorizzato a rifiutare
l’assegnazione delle vacanze; poiché tuttavia nel termine di disdetta il
lavoratore ha pure il diritto di cercarsi un nuovo impiego (art. 329 cpv. 3 CO)
e atteso inoltre che lo scopo delle vacanze così imposte non può talora essere
perseguito -ad esempio per l’intempestività nella loro assegnazione- è tuttavia
ipotizzabile che una parte di quelle ferie debba comunque essere compensata in
denaro (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed.,
Losanna 1996, N. 4 ad art. 329d CO; Rehbinder, Commentario bernese, N. 14 ad
art. 329c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna
1996, N. 5 ad art. 329c CO). Ciò non sarà tuttavia il caso, se il tempo libero
assegnato al dipendente risulta essere di gran lunga maggiore alle vacanze
arretrate da lui vantate, in tal caso la ricerca di un nuovo posto di lavoro
essendo di molto facilitata (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N.
11 ad art. 329c CO; Brühwiler, op. cit., ibidem).
Nel
caso di specie è pacifico che, al momento del suo licenziamento, all’attore
spettavano non più di 4 settimane di vacanze: avendo in pratica usufruito di 11
settimane libere nel periodo di disdetta (dal 14 settembre al 30 novembre) non
vi è chi non veda come egli abbia avuto sufficiente tempo per godere delle
vacanze arretrate e per cercarsi una nuova attività (cfr. JAR 1980 p. 246, ove
analogamente era stato deciso che le vacanze arretrate di complessivi 13 giorni
erano da ritenersi godute in caso di assegnazione di 35 giorni liberi). Il
lavoratore non ha del resto né provato, né tanto meno reso verosimile di aver
dovuto impiegare tutto il tempo libero assegnatogli nella ricerca di un nuovo
impiego o nella necessità di curare sé stesso o la madre (Streiff/Von Känel,
op. cit., ibidem).
Ciò
implica la reiezione della pretesa.
- L’appellante
postula anche in questa sede l’assegnazione di un’indennità di partenza ex art.
339b CO e 17 CCL, pari a complessivi fr. 38’376.-.
La
stessa non può tuttavia essere riconosciuta.
Come
correttamente indicato dal primo giudice -e per altro ripreso dallo stesso
appellante- l’indennità di partenza non è più dovuta se, come nel caso
concreto, i premi versati dal datore di lavoro ad un istituto di previdenza
professionale a favore del lavoratore sono superiori all’ammontare
dell’indennità di partenza stessa (art. 339d cpv. 1 CO; Rehbinder, op. cit., N.
1 ad art. 339d CO; Stähelin, Commentario zurighese, N. 2 e 5 ad art. 339d CO; Streiff/Von
Känel, op. cit., N. 3 ad art. 339d CO; DTF 101 II 274; JAR 1982 p. 204, 1991 p.
293). Lo scopo della normativa è di garantire ai lavoratori di oltre 50 anni di
età e con almeno 20 anni di servizio di poter godere di un certo importo nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro: se il dipendente non è al beneficio
di alcuna previdenza professionale, tale importo gli sarà versato dal datore di
lavoro; nel caso in cui vi è una tale previdenza professionale il contributo
del datore di lavoro verrà proporzionalmente ridotto fino ad annullarsi, se i
contributi da lui versati alla cassa pensione in favore del dipendente
risultano maggiori dell’indennità di partenza: in tal caso, infatti, il
lavoratore può godere di un importo di previdenza ben superiore all’indennità
stessa.
Ciò
posto, le critiche formulate dall’appellante nel suo gravame possono
tranquillamente essere evase, siccome prive di rilevanza: così da un lato
l’esistenza o meno di validi motivi a sostegno del licenziamento del dipendente
appare del tutto ininfluente per quanto attiene al riconoscimento di
un’indennità di partenza; dall’altro, contrariamente a quanto ritenuto
dall’appellante, egli non può pretendere il cumulo delle pretese (indennità di
partenza e contributo della cassa pensione) affermando come al momento
dell’entrata in vigore della LPP egli avesse già maturato il diritto
all’indennità di partenza per cui sarebbe contrario al principio della buona
fede che la stessa gli venisse ora negata, e ciò già per il semplice fatto che
al 1.1.1985 (data dell’entrata in vigore della LPP) egli -nato per sua stessa
ammissione il 17 giugno 1935- non aveva ancora compiuto i 50 anni di età, per
cui non godeva ancora del diritto all’indennità di partenza.
- L’appellante
contesta il mancato riconoscimento degli interessi sui premi di fedeltà del
ventesimo e trentesimo anno di servizio.
Giusta
l’art. 13 CCL il dipendente che compie il 20mo anno di servizio presso la
stessa ditta riceverà un premio di fedeltà pari a un mese di stipendio; analogo
premio sarà accordato al dipendente che compie il 30mo anno di servizio presso
la medesima ditta.
Atteso
che di regola questo genere di gratifica è esigibile al momento in cui la sua
corresponsione viene pattuita (Rehbinder, op. cit., N. 10 ad art. 322d CO),
ovvero, in concreto, nel 1976 il premio del ventesimo e nel 1986 quello del
trentesimo, ne discende che nel 1987 la prima di queste gratifiche era
senz’altro prescritta (art. 128 cifra 3 CO) e con essa lo erano anche gli
interessi (art. 133 CO) di cui qui si chiede la corresponsione; diverso, per
contro, è il discorso per quanto riguarda la gratifica del trentesimo
rispettivamente per i suoi interessi, che sono esigibili a far tempo dal giugno
1986, e che di principio dovevano perciò essere rimborsati (interessi
ammontanti a fr. 447.75 = fr. 5’970.- x 5% x 1.5). Come noto, però, nel 1987 il
datore di lavoro aveva provveduto a versare al lavoratore a titolo di premi
fedeltà la somma di complessivi fr. 11’940.- (due volte fr. 5’970.-, cfr. doc.
E): poiché il premio fedeltà per il ventesimo (corrispondente al salario dovuto
nel 1976) in realtà ammontava a fr. 3’473.30 (fr. 3’243.30 paga netta + fr.
230.- indennità per coniugati, cfr. schede salari prodotte dal teste
__________e gli interessi sullo stesso fino al 1987 (11.5 anni) ammontavano a
fr. 1’997.15, a ben vedere, il pagamento effettuato dalla convenuta nel 1987
-comprendente anche le somme prescritte- appare ben superiore a quanto poteva
essere preteso dalla controparte (per il ventesimo: fr. 3’473.30 + fr.
1’997.15; per il trentesimo: fr. 5’970.- + fr. 447.75 = fr. 11’888.20), il che
esclude il riconoscimento all’attore degli interessi sul premio del trentesimo.
- L’appellante
chiede nuovamente la rifusione delle gratifiche “normali” e “speciali”, relative
agli anni 1986 e 1987.
Mentre
la rifusione di una gratifica “speciale” di fr. 2’000.- l’anno non può entrare
in linea di conto, dagli atti essendo in effetti risultato che tale importo
venne versato una tantum nel 1985 per spronare l’attore alla sua nuova attività
(“ricordo che nel 1985 la direzione ha riconosciuto a __________ un’indennità
speciale di fr. 2’000.- per spronarlo ad aver piacere nella sua attività ... La
concessione di quest’ultima gratifica viene decisa di volta in volta dalla direzione
senza che la stessa abbia carattere continuativo”, teste __________ p. 1 e 2),
senza che perciò il dipendente possa pretenderne il versamento, per le
gratifiche “normali” il discorso è più complesso. Vero è che queste ultime,
seppur versate ininterrottamente dal 1970, erano accompagnate da uno scritto
con cui il datore di lavoro precisava che la loro corresponsione non costituiva
un obbligo contrattuale (doc. 6, teste __________ p. 4), per cui appare dubbio
o comunque discutibile il diritto del lavoratore a pretenderle per il futuro:
nondimeno, risultando per l’appunto dal doc. 6 -inviato, come dalla sua
intestazione, “a tutti i nostri collaboratori in Svizzera”, il 5 dicembre 1986-
che nel 1986 tale gratifica è stata riconosciuta a tutti i dipendenti, è del
tutto evidente che la stessa andava versata anche all’attore, nella misura, non
contestata dalla controparte, di fr. 6’500.-; tale somma non può essere
compensata con l’importo di fr. 10’000.- elargito dal datore di lavoro al
dipendente per l’acquisto di un’auto privata, quest’ultimo contributo essendo
stato per l’appunto versato per risolvere la questione delle spese di trasferta
(doc. L), senza perciò che tale versamento fosse in relazione con la gratifica
annuale. La gratifica “normale” per il 1987 non può per contro essere
riconosciuta, da un lato non essendo stato provato se la stessa sia stata
concessa anche agli altri dipendenti e costituisca perciò un diritto per il
dipendente e dall’altro non risultando l’esistenza di un accordo, espresso o tacito,
secondo cui la stessa fosse dovuta pro rata temporis (art. 322d cpv. 2 CO; Streiff/Von
Känel, op. cit., N. 8 ad art. 322d CO).
- L’appellante
postula inoltre il riconoscimento dell’indennità per pasti che il datore di
lavoro gli aveva accordato a seguito del suo trasferimento a __________ ma che
gli fu poi revocata il 19 gennaio 1987 (doc. H).
L’art.
327a cpv. 1 CO impone al datore di lavoro di rimborsare al lavoratore tutte le
spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se questi è occupato fuori
dal luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.
Di
regola un lavoratore è considerato “occupato fuori dal luogo di lavoro” ai
sensi della normativa, se egli non è impegnato né presso la sede dell’azienda,
né al proprio domicilio (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 327a CO; Rehbinder,
op. cit., N. 5 ad art. 327a CO; JAR 1983 p. 154); nel caso particolare in cui
il datore di lavoro modifica unilateralmente il luogo di lavoro del dipendente
senza un suo specifico o tacito accordo, l’indennità per pasti sarà invece
dovuta fino allo scadere del termine di disdetta ordinario (cfr. Stähelin, op.
cit., N. 6 ad art. 327a CO con rif.).
Nel
caso di specie l’istruttoria ha chiaramente provato come il trasferimento
dell’attore a __________, inizialmente solo provvisorio, fosse avvenuto senza
il suo accordo (teste __________ p. 3 “deduco che egli sia stato mandato dalla
ditta a __________ e che non sia invece venuto per decisione propria”; teste
__________ p. 2 “ricordo che doveva essere stata una decisione della direzione
di __________ che spostava il sig. __________ a __________ ”): tenuto conto
delle considerazioni appena esposte, è chiaro che dal 1° giugno 1984 al 19
gennaio 1987 il datore di lavoro doveva al dipendente l’indennità per pasti e ciò
in quanto quest’ultimo veniva “occupato fuori dal suo luogo di lavoro”
abituale; con l’intimazione dello scritto 19 gennaio 1987, con cui il datore di
lavoro, oltre a non più riconoscere l’indennità, comunicava all’attore che
__________ era ora il suo nuovo luogo di lavoro (“non si tratta di trasferta
saltuaria a __________ ”, doc. H), veniva formalizzato il suo definitivo
trasferimento (“per quanto riguarda un’indennità per i pranzi ... quest’ultima
... non ... aveva più ragion d’esistere al momento in cui tale impiego divenne
definitivo”, teste __________ p. 1), il che impone però ancora il
riconoscimento dell’indennità per pasti fino allo scadere del termine ordinario
di disdetta, ovvero fino al 31 marzo 1987.
Ciò
comporta il riconoscimento a favore dell’attore della somma di fr. 780.-
(gennaio 1987: 10 g. x 15.-; febbraio 1987: 20 g. x 15.-; marzo 1987: 22 g. x
15.-).
- La
richiesta di riconoscimento di un’indennità per torto morale di fr. 1’000.-
deve infine essere respinta.
Non
risulta infatti che il datore di lavoro sia stato all’origine delle voci, in
base alle quali l’attore sarebbe stato licenziato per aver commesso chissà
quali misfatti nell’autorimessa di __________Né d’altro canto si è potuto
evincere che il datore di lavoro stesso volesse danneggiare il dipendente,
allorché nel formulario da inviare alla cassa disoccupazione aveva indicato in
“motivi confidenziali” (doc. N) quelli che avevano portato al suo
licenziamento; e ciò anche se la circostanza aveva poi indotto la cassa, dopo aver
telefonicamente contattato il datore di lavoro -che aveva per altro
correttamente spiegato le ragioni della misura (“dai colloqui telefonici,
ricordo che la __________ aveva licenziato __________ poiché egli sembrava in
procinto di mettersi in proprio cercando di convincere suoi colleghi a seguirlo
nella sua nuova attività”, teste __________ p. 2)- a sospendergli il diritto
alle indennità di disoccupazione per 20 giorni (doc. O), provvedimento che in
seguito venne comunque annullato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni
(doc. T).
- L’appello
viene pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 marzo 1996 di __________ Di conseguenza la sentenza 24
gennaio 1996 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così
riformata:
- La
petizione 18 novembre 1988 di __________ è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________, è condannata a versare a ____________________, la somma
di fr. 7’280.-.
- La
tassa di giustizia, fissata in fr. 3’000.-, e le spese, da anticiparsi da
__________, restano a suo carico nella misura di 10/11 e per 1/11 sono poste a
carico della __________ A quest’ultima l’attore rifonderà fr. 5’300.- a titolo
di ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’550.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr.
1’600.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 8/9 e per 1/9
vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà fr.
2’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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