AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.52
Data decisione, Autorità:
12.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00052
Lugano
12 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nell’azione di revoca del sequestro (inc. no. OA.96.00017
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud), promossa con petizione 30
gennaio 1996 da
__________ rappr. dall’avv__________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la revoca del sequestro decretato dalla medesima Pretura il
24 gennaio 1996;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 20 febbraio 1996 ha accolto, caricando alla parte
soccombente la tassa di giustizia di fr. 10’000.- e le spese, come pure
l’indennità per ripetibili di fr. 8’000.-;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello 4 marzo 1996, cui è stato concesso
l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo
grado;
Mentre
l’attore con osservazioni ed appello adesivo 27 marzo 1996 postula la reiezione
del gravame e l’aumento dell’indennità per ripetibili a suo favore a fr.
30’000.- o subordinatamente a fr. 12’000.-, con protesta di spese e ripetibili
della procedura d’appello.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. In
data 21/28 aprile 1994 __________ e __________ hanno concluso un contratto di
compravendita avente per oggetto il capitale azionario della società nigeriana
__________ come pure i diritti spettanti al fondatore della __________, società
del __________ (doc. C).
A
causa di divergenze circa l’ammontare del prezzo di vendita, che andava
determinato sulla base dell’utile netto conseguito dalle due società,
__________ ha comunicato alla controparte la sua decisione di recedere dal
contratto (doc. G, inc. no. EF.96.00062), chiedendo nel contempo la
restituzione della somma già versata di US$ 1’647’040.-, pari a fr.
1’976’448.-.
B. In
data 24 gennaio 1996 __________ ha chiesto ed ottenuto il sequestro presso il
__________ e fino a concorrenza di fr. 1’976’448.- oltre interessi degli attivi
intestati a __________ ed in particolare degli importi depositati sul conto n.
60901, di cui quest’ultimo risultava essere cointestatario insieme alla moglie
__________ (doc. A e B).
C. Con
petizione 30 gennaio 1996 __________ ha chiesto la revoca del sequestro,
ritenendo, sulla base della dottrina più autorevole, che nel caso di specie non
era possibile far capo alla causa di sequestro della residenza estera del
debitore di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, nella misura in cui egli nel
contratto di compravendita aveva formalmente eletto il proprio domicilio in
Svizzera.
D. Alla
petizione si è opposta __________ sostenendo che l’unico criterio determinante
per poter far capo all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF era il domicilio civile del
debitore, che nella fattispecie era pacificamente all’estero. La circostanza
per cui lo stesso avesse eletto domicilio in Svizzera era per contro del tutto
irrilevante e non poteva impedire il sequestro dei suoi beni, tanto più che la
dottrina citata dalla controparte era tutt’altro che unanime e non era neppure
suffragata dalla giurisprudenza.
E. Con
sentenza 20 febbraio 1996 il Pretore ha accolto la petizione, caricando alla
parte convenuta la tassa di giustizia di fr. 10’000.- e le spese, come pure
l’indennità per ripetibili di fr. 8’000.-.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’art. 271 cpv. 1 cifra 4
LEF, in base al quale poteva essere chiesto il sequestro a carico del debitore
quando lo stesso non dimorava in Svizzera, andava interpretato in relazione con
l’art. 50 cpv. 2 LEF, che permetteva di escutere i debitori domiciliati
all’estero al domicilio che essi avevano eletto in Svizzera per l’adempimento
di una determinata obbligazione; in pratica, se il debitore aveva eletto un
domicilio in Svizzera per un determinato impegno, non era più possibile
ordinare un sequestro sulla base dell’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF: tale
principio, riconosciuto dalla dottrina dominante, aveva per altro trovato
conferma nella giurisprudenza di alcuni Cantoni, mentre il Tribunale federale
non si era sinora pronunciato sulla particolare questione. Ora, essendo nella
fattispecie pacifico che le parti avevano espressamente convenuto una formale
elezione di domicilio in Svizzera, non poteva che discenderne l’impossibilità
di decretare il sequestro e quindi l’accoglimento della petizione.
Tenuto
conto della formula del calcolo degli onorari degli avvocati adottata dal
Consiglio di moderazione per le cause di valore importante ma che non hanno
comportato un dispendio di tempo notevole, le ripetibili a carico della
convenuta sono state cifrate in fr. 8’000.-.
F. Con
appello 4 marzo 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
L’appellante
contesta la tesi fatta propria dal Pretore -ancorché proposta da alcuni
autorevoli rappresentanti della dottrina e ripresa acriticamente dalla
giurisprudenza di alcuni Cantoni- secondo cui in presenza di un’elezione di
domicilio da parte del debitore residente all’estero la causa di sequestro di
cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF non sia data: non appariva infatti
giustificato applicare nell’ambito del sequestro l’art. 50 cpv. 2 LEF, norma
che in effetti perseguiva finalità del tutto diverse. Seppure non vi fosse una
specifica giurisprudenza del Tribunale federale in merito, era a suo dire
chiaro che l’unico criterio per determinare l’applicazione dell’art. 271 cpv. 1
cifra 4 LEF, anche nel caso in cui le parti avevano formalmente eletto un
domicilio in Svizzera, era l’esistenza di un domicilio ai sensi del diritto
civile, come indicato costantemente sino ad oggi dall’Alta Corte federale.
Nel
caso di specie essendo pacifico che la parte aveva il domicilio civile
all’estero, ne discendeva la legittimità del sequestro fondato sulla norma
menzionata.
Con
decreto 6 marzo 1996 il presidente di questa Camera ha concesso all’appello
l’effetto sospensivo richiesto.
G. Con
osservazioni ed appello adesivo 27 marzo 1996 l’attore ha postulato la
reiezione del gravame e la riforma del giudizio pretorile nel senso di
aumentare l’indennità per ripetibili a fr. 30’000.- o subordinatamente a fr.
12’000.-; il tutto con protesta di spese e ripetibili della procedura
d’appello.
Mentre
delle argomentazioni con cui si chiede la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi, con l’appellazione adesiva l’attore
contesta la determinazione delle ripetibili effettuata dal Pretore, ritenendo
in sostanza che nella fattispecie si debba far astrazione dalla menzionata
formula adottata dal Consiglio di moderazione, atteso che la causa aveva avuto
un decorso giudiziario completo, con lo scambio degli allegati, l’udienza
preliminare, ecc.: applicando la TOA si imponeva quindi di attribuire
ripetibili per fr. 30’000.- oppure in via subordinata, nel caso in cui si
volesse comunque applicare la menzionata formula, per fr. 12’000.-, dato che la
problematica aveva comportato un dispendio di tempo di almeno 25 ore (a fr.
250.- l’ora).
Considerando
in diritto
-
Giusta
l’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF pei crediti scaduti, in quanto non siano
garantiti da pegno, il creditore può in particolare chiedere il sequestro dei
beni del debitore, quando lo stesso “non dimori in Svizzera”.
-
Visto
il particolare tenore della norma di legge (“n’habite pas la Suisse” nella
formulazione francese, “nicht in der Schweiz wohnt”, nel testo tedesco) è
innanzitutto evidente che la locuzione italiana “dimori in Svizzera” debba
essere interpretata nel senso che determinante è il domicilio civile del
debitore (Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1967, p. 361; Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, N. 12 § 51; Dallèves,
Le séquestre, in FJS 740 p. 4; cfr. DTF 46 I 369, 93 III 89; Rep.
1989 p.189 con rif.; IICCA 30 settembre 1994 in re K./O., 13 giugno 1995
in re K./S., 25 luglio 1995 in re R.B./Banca X.).
La
dottrina, correttamente richiamata dal Pretore, ha tuttavia ammesso che il
sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF -fosse anche stato giustificato
per l’assenza di domicilio civile in Svizzera del debitore- non poteva essere
accordato nei casi previsti dall’art. 50 LEF, ovvero se il debitore stesso
possedeva in Svizzera un’azienda (cpv. 1) oppure se aveva eletto un domicilio
speciale per l’esecuzione di una determinata obbligazione (cpv. 2; Favre,
op. cit., ibidem; Amonn, op. cit., N. 13 § 51; Dallèves, op.
cit., ibidem; Fritsche, Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1968, Vol.
II, p. 205 con rif.; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Zurigo 1993, p. 438; Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1920, N. 14 ad art. 271 LEF con
riferimento a DTF 44 I 49 segg.; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p. 372; Meier, Grundzüge des schweizerischen
Schuldbetreibungsrechts, Zurigo 1983, Vol. 2, p. 173 e seg.; Schriftenreihe
SAV, Band 4, Der Arrest im SchKG, p. 55 = Dallèves, Le séquestre des
biens de personnes résidant à l’étranger, in RVJ 1989 p. 368 segg.; contra:
Schindler, Die Arrestaufhebung nach Art. 279 SchKG, Zurigo 1957, p. 97):
pure a ragione, il Pretore ha rilevato che questo indirizzo dottrinale era già
stato seguito dalla giurisprudenza friborghese (Extraits 1971 p. 65 segg.)
e da quella vodese (JdT 1986 II 126).
In
tali circostanze, essendo pacifico che il debitore-attore aveva eletto
domicilio in Svizzera per tutto quanto riguardava il contratto di compravendita
(doc. C p.8), bene ha fatto il giudice di prime cure ad accogliere la
petizione, revocando il sequestro ordinato a suo tempo.
-
Ne
discende la reiezione dell’appello principale, con l’accollo di tassa di
giustizia, spese e ripetibili a carico della parte appellante, qui
integralmente soccombente (art. 148 CPC).
-
Con
l’appello adesivo l’attore contesta l’ammontare dell’indennità per ripetibili
accordata dal Pretore, da lui ritenuta troppo esigua: egli contesta in via
principale l’applicazione nella fattispecie dell’art. 11 TOA e in via
subordinata pretende di essere stato impegnato in maniera maggiore rispetto a
quella ipotizzata dal giudice di prime cure.
4.1 È
innanzitutto chiaro che il valore di causa in un’azione di revoca del sequestro
si determina secondo il valore dei beni sequestrati (IICCA 30 settembre
1994 in re K./O.) e che quindi nel caso di specie ammonta a fr. 1’900’000.-,
come risulta dagli estratti bancari richiamati d'ufficio da questa Camera e che
confermano che i beni di cui al conto posto sotto sequestro avevano, al momento
dell'adozione del provvedimento, questo valore. D’altro canto è pure chiaro che
l’azione di revoca del sequestro rientra tra le cause in procedura accelerata
di cui all’art. 13 TOA, per le quali l’onorario a favore dell’avvocato è quello
normale calcolato come agli art. 8 e segg. TOA (Cocchi/Trezzini, CPC, N.
29 ad art. 150).
In
presenza di un elevatissimo valore di causa la giurisprudenza ha sviluppato il
principio secondo cui si debbano applicare le aliquote tariffarie minime
previste dall’art. 9 TOA; qualora da questo calcolo risulti comunque una cifra
esorbitante si deve far capo anche al criterio della retribuzione oraria (art.
10 TOA) in conformità dell’art. 11 cpv. 1 TOA (Cocchi/Trezzini, op.
cit., N. 2 ad art. 150).
4.2 Nel
caso di specie, applicando il criterio per valore si potrebbe teoricamente
giungere a riconoscere un onorario di fr. 57’000.- (3%), somma certo
importante, ma non elevatissima, cioè tale da implicare -secondo la citata
giurisprudenza- l’applicazione dell’art. 11 cpv. 1 TOA.
Atteso
tuttavia che nella causa che ci occupa il patrocinatore ha dovuto effettuare
prestazioni relativamente limitate -comprendenti la redazione di una succinta
petizione di sole 36 righe e la partecipazione ad un’unica udienza, ove il suo
intervento si è per altro limitato alla verbalizzazione di una decina di righe-
ben si giustifica di fissare l’onorario al di sotto dei limiti inferiori
previsti dalla tariffa (Rep. 1985 p. 129) e di riconoscere così alla
parte attrice un’indennità per ripetibili ridotta di fr. 30’000.-, come
postulato dalla parte stessa con l’appello adesivo.
- Ne
discende l’accoglimento dell’appello adesivo.
Alla
parte appellata adesivamente non vengono caricate né la tassa di giustizia, né
le spese e neppure le ripetibili, non avendo quest’ultima preso posizione
sull’appello adesivo, né avendo essa contribuito a provocare la decisione
viziata (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art. 148; IICCA 27
gennaio 1994 in re C./P. SA, 22 maggio 1995 in re G. SA/ Stato): le stesse
rimarranno a carico dello Stato (ICCA 27 settembre 1993 in re P./P.; IICCA
19 settembre 1994 in re F./I., 26 settembre 1994 in re F./I., 22 maggio 1995 in
re G. SA/ Stato).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 marzo 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 4’950.-
b)
spese fr.
50.-
Totale
fr. 5’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 6’000.- a titolo di ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 27 marzo 1996 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 febbraio 1996 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La tassa di giustizia, fissata in fr.
10’000.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
__________, la quale rifonderà a __________ IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 290.-
b)
spese fr. 10.-
Totale
fr. 300.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivo, sono poste a carico dello Stato che gli
rifonderà fr. 200.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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