AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.5
Data decisione, Autorità:
05.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00005
Lugano
5 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.1094 (già inc. no. 1410) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2-
promossa con petizione 1° giugno 1992 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto che fosse accertata l’inesistenza del credito di fr.
18’295.70 vantato dalla convenuta e che di conseguenza per tale importo fosse
mantenuta l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, preso atto del ritardo da parte
dell’attore nel versamento di un anticipo per le spese giudiziarie, ha
stralciato dai ruoli con decreto 2/12 dicembre 1995;
appellante
la parte attrice con atto di appello 8 gennaio 1996 con cui ha postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso che il decreto di stralcio fosse
annullato con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la convenuta con osservazioni 22 gennaio 1996 ha chiesto la reiezione del
gravame e la conseguente conferma del giudizio pretorile, protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto in
fatto
che
nell’ambito della causa promossa con petizione 1° giugno 1992 da __________
contro la __________, il Pretore con ordinanza 3 ottobre 1995 ha assegnato alla
parte attrice un termine scadente il 23 ottobre per versare un importo di fr.
500.- a valere quale secondo anticipo per le spese giudiziarie, con la
comminatoria che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo
stralcio della causa ai sensi dell’art. 12 LTG;
che,
per stessa ammissione dell’attore, il versamento di tale somma è avvenuto
unicamente il 25 ottobre e quindi inequivocabilmente in ritardo rispetto al
termine assegnato;
che
di conseguenza il Pretore con decreto 2/12 dicembre 1995 ha provveduto a
stralciare la causa dai ruoli, caricando all’attore la tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese, nonché le ripetibili di fr. 1’200.-;
che,
a suo giudizio, l’entità del ritardo era irrilevante e d’altro canto la parte
attrice non poteva invocare che la causa avesse concluso il suo iter
processuale -con il dibattimento finale tenutosi l’11 luglio 1995-, la norma di
cui all’art. 12 LTG essendo di carattere imperativo e non facendo dipendere lo
stralcio o meno della causa dallo stadio al quale la stessa si trovava;
che
oltretutto all’attore già nel corso del mese di giugno 1995 era stato chiesto
invano il versamento dell’anticipo in questione;
che
con appello 8 gennaio 1996 la parte attrice ha postulato la riforma del
querelato giudizio nel senso che il decreto di stralcio fosse annullato con la
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che
l’appellante ritiene in sostanza che il giudice di prime cure, stralciando una
causa già giunta al dibattimento finale per un ritardo di 2 soli giorni nel
versamento di un anticipo spese, si sia reso responsabile di un abuso di
diritto e di un eccessivo formalismo;
che,
in particolare, lo scopo dell’anticipo di cui all’art. 11 LTG -che è quello da
un lato di dissuadere certe persone dall’iniziare un processo alla leggera e di
portarle a considerare a quali spese devono far fronte e dall’altro è quello di
garantire allo Stato la copertura delle spese giudiziarie- e il termine stesso
di “anticipo” imponevano che lo stesso dovesse essere chiesto prima dell’atto
di causa a cui esso si riferiva e non a posteriori;
che
la buona fede esigeva così che tale norma venisse interpretata restrittivamente
in modo che lo stralcio fosse da considerare solo per l’atto che seguiva la
richiesta di anticipo, il fatto di chiedere un anticipo a posteriori
costituendo un chiaro abuso di diritto;
che
inoltre, a suo dire, lo Stato non poteva ragionevolmente pretendere che una
parte proseguisse un processo e sostenesse le spese legali fino al dibattimento
finale, per poi stralciare la vertenza a causa di un anticipo spese che era
stato chiesto a posteriori, ciò che invece sarebbe avvenuto nel caso concreto;
che
andava pure rilevato che il Pretore con il decreto impugnato aveva comunque
emesso una tassa di giustizia di fr. 500.-, di modo che l’appellante, oltre a
vedersi proceduralmente estromesso dalla causa, sarebbe in fin dei conti stato
condannato a pagare l’anticipo di fr. 500.-: tale richiesta di pagamento era
inaccettabile, siccome contraria allo scopo dell’anticipo;
che,
in ogni caso, l’accertamento del tempestivo versamento dell’anticipo non
costituiva un presupposto processuale che il giudice era tenuto ad esaminare
d’ufficio, di modo che lo stralcio non avrebbe dovuto essere decretato,
che
in effetti l’accertamento del mancato pagamento dell’anticipo poteva comportare
per legge lo stralcio di un eventuale ricorso (art. 97 cifra 6 e art. 312 CPC),
ma non della procedura di prima istanza: se fosse stato il caso, tale
conseguenza sarebbe stata chiaramente espressa nel testo di legge, come era
avvenuto per altre fattispecie;
che
il fatto infine che la Pretura in precedenza avesse già chiesto un altro anticipo,
non versato, senza avvertire la parte del rischio dello stralcio o senza
procedere direttamente allo stralcio stesso, costituiva comunque un abuso di
diritto, il giudice di prime cure avendo misconosciuto -per i motivi
precedentemente esposti- il significato dell’istituto dell’anticipo;
che
con osservazioni 22 gennaio 1996, di cui si dirà -se del caso- più oltre, la
convenuta ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e
ripetibili;
considerando in diritto
che
giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad
anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di
appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando
un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie
presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa si
intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti,
ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere,
tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario
allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);
che
nel caso di specie il Pretore, dopo aver ottenuto nel giugno 1992 il versamento
di un primo anticipo di fr. 400.-, importo corrispondente al presumibile costo
dell’istruttoria, in vista dell’emanazione del giudizio di merito ed in
applicazione dell’art. 11 cpv. 2 LTG -che prevede la possibilità di chiedere
anticipi ripetute volte nel corso della procedura (quindi anche dopo
l’effettuazione del dibattimento finale)- ne ha chiesto l’integrazione con un
secondo anticipo di fr. 500.-, così che le somme anticipate coprissero il
presumibile ammontare della tassa di giustizia e delle spese;
che
l’anticipo di fr. 500.-, di cui trattasi, è inequivocabilmente finalizzato
all’emanazione della sentenza -né potrebbe essere altrimenti, visto lo stato
avanzato della causa- per cui la censura dell’appellante, secondo cui lo stesso
sarebbe avvenuto a posteriori dell’atto a cui si riferisce (ciò che a giudizio
dell’appellante avrebbe costituito un abuso di diritto), è del tutto priva di
fondamento;
che
in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine
fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo,
se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che
quindi, anche se ciò potrà non sembrare logico all’appellante, è incontestabile
che per legge il mancato versamento dell’anticipo nel termine -del tutto
pacifico nella fattispecie- comporta nel caso concreto lo stralcio della
petizione e non solo di quegli atti successivi alla richiesta dell’anticipo;
che
del resto, di tale conseguenza l’appellante era sicuramente conscio, la
comminatoria di stralcio ”della causa” essendo chiaramente contenuta
nell’ordinanza 3 ottobre 1995;
che
la circostanza per cui l’appellante nel decreto impugnato sia stato condannato
a pagare una tassa di giustizia di fr. 500.- è parimenti del tutto legittima;
che
in effetti, a prescindere dal fatto che la parte che non ha fornito l’anticipo
è comunque tenuta al pagamento delle spese giudiziarie per gli atti già
compiuti (art. 12 cpv. 3 LTG), va osservato che la decisione del Pretore di
fissare una tassa di giustizia di fr. 500.- è stata presa in virtù dell’art.
21 LTG, cioè in considerazione del valore litigioso -che poteva portare a una
tassa da fr. 450.- a fr. 1’200.- (art. 17 LTG)- e tenendo conto degli atti sino
ad allora compiuti dalle parti;
che,
ad ogni modo, avendo il Pretore condannato l’attore a pagare una tassa di fr.
500.-, ciò significa che, oltre al primo anticipo di fr. 400.-, egli ha
ritenuto necessario incassare solo altri fr. 100.- e non quindi tutti i fr.
500.- di cui al secondo anticipo;
che
la censura secondo cui il giudice non avrebbe dovuto esaminare d’ufficio
l’ossequio del termine per il versamento dell’anticipo da parte dell’attore è
pure infondata;
che
infatti tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio
vi è anche la prestazione delle garanzie per le spese processuali (art. 97
cifra 6 CPC, che rinvia agli art. 153, 312 e 314 CPC; cfr. Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 221);
che
nonostante in quest’ultima norma non si faccia espressamente riferimento all’art.
147 CPC o all’art. 12 LTG, per analogia con quanto vale nella procedura
d’appello (art. 312 e 314 CPC), si può ritenere che anche la tempestività
dell’anticipo relativo alle spese di prima istanza debba essere esaminata
d’ufficio, ritenuto altresì che per il suo tenore letterale l’art. 97 CPC non è
in ogni caso esaustivo, ma solo esemplificativo (“segnatamente”);
che
abbondanzialmente, se anche il giudice non fosse tenuto ad esaminare d’ufficio
tale presupposto processuale, va osservato che nel caso di specie la verifica
della tempestività dell’anticipo e lo stesso stralcio sono avvenuti su
richiesta della parte convenuta (con lettere 30 ottobre rispettivamente 15
novembre e 11 dicembre 1995);
che
il fatto che il codice di procedura civile non menzioni in prima istanza -tranne
che per la cauzione di cui all’art. 153 cpv. 3 CPC- l’eventualità dello
stralcio della causa a seguito del mancato versamento della garanzia, non
significa affatto che lo stesso sia automaticamente escluso per il caso di mancato
versamento dell’anticipo spese (previsto per contro nella procedura di secondo
grado, cfr. art. 312 e 314 CPC), tale sanzione essendo invece espressamente
comminata dall’art. 12 LTG, che è parimenti una legge in senso formale e quindi
di pari grado rispetto al CPC;
che,
infine, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che il
Pretore abbia stralciato la causa giunta allo stadio conclusivo per un ritardo
di due soli giorni non costituisce neppure un formalismo eccessivo;
che
infatti la dottrina e la giurisprudenza hanno pacificamente confermato che i
Cantoni possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il
caso per l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attore, possa
comportare delle conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach,
Traité de procédure civile, Vol. I, Zurigo 1995, p. 85 n. 242), segnatamente la
reiezione in ordine della causa (Guldener, op. cit., p. 407 n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 1 ad art. 147);
che,
analogamente a quanto accade in ambito federale (art. 150 cpv. 4 OG), il fatto
di prevedere lo stralcio di una causa nel caso di mancato versamento
dell’anticipo richiesto non costituisce di per sé un eccessivo formalismo, se -come
nella fattispecie- tale conseguenza è stata comminata espressamente dalla legge
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol.
V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG a p. 107); a meno che l’anticipo non avesse
però lo scopo di un versamento simbolico destinato unicamente ad evitare dei
ricorsi abusivi, oppure ancora che l’ammontare dell’anticipo e le conseguenze
del mancato o tardivo versamento non fossero stati comunicati alla parte (Poudret,
op. cit., ibidem), ciò che tuttavia non è assolutamente il caso nella presente fattispecie;
che
quindi l’appello, del tutto infondato, deve essere senz’altro respinto;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
8 gennaio 1996 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 230.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 250.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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