AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.49
Data decisione, Autorità:
28.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00049
Lugano
28 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. 4499 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 5 ottobre 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr.
120’000.-- oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione
di prescrizione sollevata dalla convenuta, eccezione che il Pretore con
sentenza 5 febbraio 1996 ha respinto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 23 febbraio 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre
l’attrice con osservazioni con richiesta di assistenza giudiziaria del 22 marzo
1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
4 novembre 1983 __________, alla guida di una vettura di cui la convenuta era
assicuratrice RC, in territorio di __________ ha investito l’attrice mentre
essa attraversava la strada sul passaggio pedonale di __________.
B. Con
la petizione l’attrice ha sostenuto che nonostante sembrasse profilarsi per lei
una rapida guarigione, le sarebbero rimasti dei dolori alla gamba sinistra che
con il passare del tempo si sarebbero acuiti fino a divenire insopportabili.
Ciò
costituirebbe per lei danno morale, e influirebbe inoltre negativamente sulla
di lei capacità lavorativa, essendo oltretutto da attendersi un ulteriore
peggioramento con il passare del tempo.
Il
torto morale sarebbe valutabile in fr. 20’000.--, mentre il danno materiale non
potrebbe ancora essere quantificato con esattezza, ma potrebbe essere
determinato a titolo prudenziale in fr. 100’000.--.
Dal
che la richiesta di causa di fr. 120’000.-- oltre interessi.
C. Nella
risposta del 16 dicembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione,
eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa attorea.
Il
decorso dell’infortunio in questione si sarebbe completato già il 21 gennaio
1984, e da allora non vi sarebbe stata più alcuna evoluzione clinicamente
rilevante fino al 5 agosto 1992, data in cui sarebbe stata annunciata una
pretesa ricaduta. Ne seguirebbe che il termine biennale di prescrizione di cui all’art.
83 cpv. 1 LCS si sarebbe nel frattempo compiuto, così come sarebbe decorso il
termine di prescrizione dell’eventuale azione penale, mentre non tornerebbe
applicabile il termine assoluto di prescrizione di 10 anni dell’art. 83 cpv. 1
LCS, ricorrendo le premesse per valersi di quello biennale.
D. L’attrice
ha contestato il fondamento dell’eccezione, sostenendo di aver costantemente
avuto dolori dopo l’incidente, e che il danno non avrebbe perciò finora cessato
di manifestarsi, con il che tornerebbe applicabile il termine di prescrizione
decennale dell’art. 83 cpv. 1 LCS, termine che non si sarebbe compiuto.
E. Il
Pretore ha respinto l’eccezione osservando che, nonostante la contraddittorietà
dell’atteggiamento dell’attrice, si dovrebbe comunque ammettere che la sua
situazione sia a tutt’oggi in una fase evolutiva.
Il
termine biennale di prescrizione non avrebbe perciò mai iniziato a decorrere,
mentre quello decennale sarebbe stato validamente interrotto con la petizione.
Al medesimo risultato si giungerebbe comunque anche ammettendo l’iniziale
guarigione dell’attrice, e il sopravvenire di una ricaduta a partire dal 1992,
con l’insorgenza di nuovi dolori.
F. Con
l’appello del 23 febbraio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio
pretorile nel senso di accogliere la sua eccezione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto che la situazione di salute dell’attrice
sarebbe in evoluzione, dovendosi al contrario ritenere sulla scorta della
perizia che la patologia di cui soffre l’attrice avrebbe raggiunto il suo stato
definitivo circa 6 mesi dopo l’infortunio e si sarebbe in seguito stabilizzata,
senza più peggiorare.
Ne
seguirebbe che l’attrice avrebbe conosciuto il danno da lei subito al più tardi
nel giugno 1984, e che la prescrizione si sarebbe perciò compiuta nel giugno
del 1986.
G. Delle
osservazioni 22 marzo 1996 dell’attrice, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
Secondo
l’art. 83 cpv. 1 LCS, l’azione di risarcimento o di riparazione derivante da
infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due
anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona
responsabile, ma in ogni modo nel termine di dieci anni dal giorno
dell’infortunio, fatto salvo il caso -che qui non ricorre- di un eventuale
termine di prescrizione più lungo stabilito dalla legislazione penale
nell’ipotesi che l’azione derivi da un reato.
-
E’
pacifico, la stessa convenuta non sostiene il contrario, che il termine
assoluto di prescrizione di dieci anni non ha avuto modo di compiersi, essendo
esso stato tempestivamente interrotto dalla presente azione.
E’
altresì pacifico che l’attrice ha conosciuto la persona responsabile
dell’infortunio poco dopo averlo subito, così che la decisione sull’eccezione
di prescrizione dipende in sostanza dalla questione a sapere se, ed
eventualmente quando, l’attrice ha conosciuto il danno derivatole dal sinistro.
- In
senso generale, vi è conoscenza del danno ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 LCS nel
momento in cui il leso dispone di tutti gli elementi fattuali che costituiscono
la premessa per introdurre e sostanziare un’azione giudiziaria (DTF 93
II 498 e segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
- edizione, n. 2.1 ad art. 83 LCS; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 2, Berna, 1988, n. 1492 e
riferimenti; Giger/Simmen, SVG, 5. edizione, Zurigo, 1996, pag. 209).
Siffatta
conoscenza è conseguibile solo se il danno si è presentato in tutta la sua
ampiezza: se l’ammontare del danno -come può avvenire nel caso di lesioni
corporali- risulta da una situazione che è in evoluzione, il termine di
prescrizione biennale non inizia a decorrere prima che tale evoluzione sia
giunta a compimento (DTF 93 II 503; Bussy/Rusconi, opera citata,
n. 2.2 ad art. 83 LCS; Schaffhauser/Zellwegwer, opera citata, n. 1494).
- L’attrice
nei propri quesiti peritali ha insistito sull’accertamento dell’esistenza di un
nesso causale tra l’incidente e i dolori da lei lamentati e sull’accertamento
delle conseguenze di tali dolori sulla sua capacità lavorativa, il che era
senz’altro corretto nell’ottica dell’azione da lei proposta.
Essa
ha però omesso di far accertare dal perito se, ed eventualmente in quale
momento, l’evoluzione delle conseguenze del sinistro era terminata, quasi dando
per scontata la tesi -contraria alla comune esperienza in caso, come quello di
specie, di un sinistro poco grave (DTF 118 II 454 e 455, e contrario)-
secondo cui la situazione sarebbe tuttora in evoluzione (cfr. domanda peritale,
pag. 6).
A
questa omissione ha posto rimedio la convenuta, che con la propria controdomanda
peritale F ha esplicitamente chiesto al perito di stabilire il momento in cui
la situazione dell’attrice è divenuta definitiva.
- La
risposta del perito a questa decisiva domanda è stata inequivocabile: “posso
dire che uno stato definitivo era raggiunto ca. 6 mesi dopo l’infortunio” (perizia,
pag. 8), risposta ribadita e precisata in sede di complemento di perizia (pag.
3), nel senso che “il danno residuo era da ritenere siccome definitivamente
conosciuto a partire grosso modo dall’estate del 1984 e dunque se in sostanza i
disturbi attuali, come parrebbe emergere dalle affermazioni dell’attrice
ritenute in perizia, secondo cui essa ha sempre avuto tali disturbi, sono
praticamente gli stessi del periodo in cui fu raggiunto lo stato definitivo”.
La
stessa attrice, del resto, ammette pacificamente di aver sempre avuto dolori
alla coscia sinistra a seguito dell’incidente (conclusioni, pag. 2), e dal
fatto che essa per ben 8 anni non si sia rivolta ad un medico non si può che
ritenere che essa considerava tale situazione stabilizzata e irreversibile, e
comunque non particolarmente fastidiosa.
Il
fatto che essa dopo 8 anni si sia infine rivolta ad un medico non inficia tali
conclusioni, essendo da una parte l’aggravamento nel tempo della situazione
stato ritenuto dal perito “assai improbabile” (perito che ha al contrario
ritenuto possibile un miglioramento con il passare del tempo, pag. 5), e non
potendosi d’altra parte escludere una soggettiva, ma irrilevante, insofferenza
dell’attrice ai medesimi dolori avuti in precedenza, oppure il comprensibile
desiderio di informarsi sulla propria situazione (in questo senso: deposizione
dott. __________). Una conferma indiretta dell’avvenuta stabilizzazione della
situazione dell’attrice è d’altro canto riscontrabile nella constatazione del
perito dell’impossibilità di proporre una terapia per i suoi disturbi (perizia,
pag. 6).
- Se
ne deve concludere che è a torto che il Pretore ha ritenuto tuttora in
evoluzione la situazione dell’attrice per il solo fatto che essa ha
costantemente avuto dolori dal giorno dell’incidente (consid. 5), visto che la
persistenza di tali dolori in realtà altro non è che la manifestazione del
danno irreversibile causatole dall’incidente.
Non
si può perciò sostenere che il termine di prescrizione biennale non abbia mai
iniziato a decorrere.
Al
contrario, in accoglimento delle tesi della resistente, va ammesso in base agli
atti che esso ha iniziato a decorrere circa 6 mesi dopo il sinistro, e si è
perciò compiuto nel corso del 1986 senza che siano stati effettuati atti interruttivi.
Ne
segue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza
dell’attrice, al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche nella procedura di
appello. La commisurazione delle ripetibili avviene tenendo conto del fatto che
la causa ha potuto essere conclusa in accoglimento di un’eccezione preliminare,
seppure bisognosa di un’importante istruttoria.
Per i quali motivi, vista la LTG, la
TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. __________
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
nella procedura di appello.
II. L’appello
23 febbraio 1996 della __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 febbraio 1996 della Pretura di Locarno-Città è
riformata nel modo seguente:
-
L’eccezione
di prescrizione è accolta e di conseguenza la petizione 5 ottobre 1993 di
__________ è respinta.
-
Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.--, sono a carico dell’attrice, e
per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, e per essa, al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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