Effect of bankruptcy waiver on pending civil action

12.1996.48Altro tribunale8 mag 1996Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A plaintiff appealed a first-instance order that struck a labour-credit action from the docket after the defendant company’s bankruptcy estate waived continuation. The appellate court held that, because the bankrupt company had been dissolved and liquidated, the proper procedural consequence was striking the case for acquiescence. It therefore amended the lower-court order, shifted first-instance costs to the defendant company, granted the plaintiff CHF 6,000 in compensation, imposed no appeal court fees, and ordered the appellant to pay CHF 300 appeal compensation to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 207 LEF; art. 351-352 CPC; effect of the bankruptcy estate’s waiver of continuation on a pending action against a bankrupt company. Where the estate renounces continuation after the second creditors’ meeting, the contested claim is treated as acknowledged in the bankruptcy context. In the case of a bankrupt corporation, dissolution and liquidation leading to deletion from the commercial register are incompatible with any practical continuation of the lawsuit by the debtor; the proceedings must therefore be struck from the docket for acquiescence. The procedural consequence entails a corresponding allocation of costs, which follows the modified outcome; in exceptional circumstances, no appellate court fees may be charged.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.48

Data decisione, Autorità: 08.05.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00048

Lugano 8 maggio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 2563 della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 1 marzo 1991 da

__________ rappr. dall’ avv. __________

contro

__________ c/o Uff. __________

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 104’000.- oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1991 e che il Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato dai ruoli, per mancanza d’interesse della lite, caricando all’attore la tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 60.- .

Appellante l’attrice la quale, con atto di appello 18 gennaio 1996, chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso che la causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza della parte convenuta con conseguente sua formale condanna al pagamento dell’importo fatto valere in giudizio, delle tasse e spese di giudizio e delle ripetibili.

Mentre la controparte non ha presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che la vertenza giudiziaria riguardante una pretesa creditoria, derivante da contratto di lavoro, di __________ nei confronti della __________ è rimasta sospesa, in virtù degli art. 207 LEF e 106 CPC, a seguito della dichiarazione di fallimento della società convenuta;

che la sospensione ha preso fine dieci giorni dopo la seconda adunanza dei creditori (art. 207 cpv. 1 LEF) che ha avuto luogo il 7 dicembre 1994;

che, in quell’occasione, i creditori hanno deciso di rinunciare a proseguire la causa in oggetto (cfr. lettera 4 gennaio 1995 dell’UEF di Riviera alla Pretura);

che, a seguito di ciò, il Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato la causa dai ruoli “essendo venuto meno ogni interesse nella lite”, caricando le spese all’attrice;

che con l’appello all’esame l’attrice chiede invece che il decreto di stralcio venga pronunciato per acquiescenza con la conseguente condanna della convenuta al pagamento del credito oggetto della causa, alle spese ed alle ripetibili;

che il motivo per il quale il Pretore ha stralciato la causa si rifà a quelli previsti dall’art. 351 cpv. 1 CPC e l’appellabilità di una tale decisione è pacifica diversamente da quanto avviene per lo stralcio dovuto a intervenuta transazione, ritiro dell’azione e acquiescenza (art. 352) che ha portata meramente dichiarativa (Rep. 1985, 145) ma che dovrebbe, anche questo tipo di decisione, rendere ricevibile un gravame quando la contestazione riguarda l’esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio (ICCA 13 ottobre 1994 G. c. B.);

che quando la massa fallimentare rinuncia a proseguire il processo nel quale il fallito è parte convenuta (e quindi debitore) il credito litigioso è considerato come riconosciuto nell’ambito del fallimento ed i creditori non hanno più la possibilità di contestarne l’ammissione nella graduatoria anche se la causa rimane formalmente ancora pendente (DTF 109 III 31; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, ed. 1993, pag. 299);

che per quanto concerne la sorte del processo in corso vengono sostenute due teorie contrapposte: la rinuncia della massa pone fine al processo equivalendo a riconoscimento della pretesa del creditore oppure, al contrario, il fallito può riprendere il suo ruolo di convenuto nel processo poiché la rinuncia della massa pone fine alla perdita del potere di disporre dei suoi beni da parte dello stesso fallito ( vedi per la problematica Gilliéron, op. cit., loc. cit.; DTF 61 III 170 consid. 1; BlZR 1970 n. 28 pag. 84);

che, trattandosi di fallimento di una società che conduce alla dissoluzione della stessa ed alla sua liquidazione con conseguente radiazione dal registro di commercio (art. 736 e seg. CO, art. 746 CO), mal si concilia la possibilità concreta per la fallita di continuare nella procedura giudiziaria percui si deve concludere che il processo dev’essere stralciato dai ruoli per acquiescenza;

che tale conclusione porta a modificare in tal senso l’impugnato decreto del Pretore con il conseguente addebito di tasse, spese e ripetibili (da calcolare a seconda del valore di causa e tenuto conto che la procedura, per quanto riguarda l’intervento del patrocinatore dell’attore è giunta a termine con la presentazione delle conclusioni) a carico della società convenuta e non dell'attrice, né della massa fallimentare che ha rinunciato ad intervenire in causa;

che per la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse o spese di giudizio di seconda sede;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

I. L’appello è accolto e di conseguenza il decreto 29 dicembre 1995 del Pretore di Riviera è così modificato:

  1. La causa inc. no. 2563 è stralciata dal ruolo per acquiescenza.

  2. La tassa di Fr. 100.- e le spese in Fr. 60.- sono a carico della parte convenuta che rifonderà a controparte Fr. 6’000.- per ripetibili.

II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello;

l’appellata verserà all’appellante Fr. 300.- per ripetibili

d’appello.

III. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

bankruptcyacquiescencestrike from docketcost allocationlabor claimliquidationappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the pending civil action had to be struck from the docket after the bankruptcy estate waived continuation of the case.

Decisione estratta

Yes. Because the bankrupt company was dissolved and liquidated, continuation of the proceedings was no longer practically possible; the case had to be struck from the docket as acquiesced.

Motivazione estratta

The court held that once the estate renounces continuation, the claim is treated as acknowledged in bankruptcy. In the case of a bankrupt company, dissolution and deletion from the commercial register make the debtor’s further participation in the lawsuit incompatible with the procedural situation, so striking off for acquiescence is appropriate.

Questione giuridica chiave

How the costs of the first instance and appeal had to be allocated.

Decisione estratta

The first-instance costs and compensation had to be borne by the defendant company, not by the plaintiff or the estate; no appeal costs were charged, and the respondent had to pay appeal compensation.

Motivazione estratta

Since the first-instance order was modified in the appellant’s favour, costs followed the outcome. Given the special circumstances, no court fees or costs were levied for the appeal.

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