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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.40
Data decisione, Autorità:
23.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00040
Lugano
23 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.8
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 15
settembre 1994 da
__________ rappr. dallo studio legale
contro
ed
ora sull’appello 2 febbraio 1996 dell’attrice nei confronti del decreto 16
gennaio 1996 del Pretore che le impone, su richiesta della parte convenuta, il
versamento di una cauzione processuale di Fr. 2’200.- e con il quale chiede la
riduzione dell’importo della prestazione di garanzia a Fr. 300.-;
mentre,
con osservazioni 15 febbraio 1996, la controparte chiede la reiezione
dell’appello e la conseguente conferma del primo giudizio.
Letti
ed esaminati gli atti
Considerato
in
fatto ed in diritto
che, con petizione 15
settembre 1994, l’attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento
dell’importo di Fr. 11’525.- oltre interessi a titolo di restituzione
dell’indebito (art. 87 LEF e art. 62 CO);
che, con istanza 6 luglio
1995, il convenuto ha chiesto che la parte attrice fosse obbligata a prestare
cauzione per insolvenza ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt. a) CPC;
che a quel momento alla
conclusione della causa, dopo lo scambio degli allegati scritti e l’audizione
di due testi, mancavano l’udienza di dibattimento finale e l’emanazione della
sentenza;
che il Pretore, con il
decreto qui impugnato, ha accolto la domanda imponendo all’attrice la
prestazione di una cauzione processuale di Fr. 2’200.-, ossia Fr. 700.- per le
spese giudiziarie e Fr. 1’500.- per le ripetibili,
che l’appellante non
contesta di essere obbligata, stante la sua insolvenza accertata da un
attestato di carenza beni rilasciato nei suoi confronti il 3 luglio 1995, dal
prestare una cauzione processuale a garanzia delle spese e ripetibili
eventualmente dovute alla controparte, ma critica il Pretore per aver
riconosciuto un importo che garantisce la controparte per tutta la procedura e
non per la sola parte di procedimento di prima sede che ancora deve essere
svolto dopo la presentazione della domanda di cauzione;
che la domanda di cauzione
può essere accolta unicamente per le spese future (successive all’inoltro della
domanda stessa) quando la parte che la chiede poteva da subito, dall’inizio del
procedimento, ottenere tale garanzia e non avendolo fatto si deve ritenere che
vi abbia rinunciato sino al momento della presentazione della richiesta (II
CCA 9.7.1991 in re K. c. C.S.);
che, invece, quando il
fatto che dà diritto all’ottenimento della cauzione si attualizza durante il
corso della causa, l’importo della cauzione va calcolato in relazione
all’intero procedimento di prima sede dal momento che il giudice stabilisce le
ripetibili alla fine del processo e perché la garanzia richiesta dai convenuti
è intesa, per sua natura, relativamente all’intero presumibile importo di
quella posta (II CCA 29 gennaio 1987 in re Walter c. OCC SA in Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 153 n. 5) ed il ritardo nella presentazione della domanda è
evidentemente giustificato ( Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz des Kantons
Aargau, ad §107 n. 2);
che, pur dovendo
confermare una cauzione in relazione all’intero procedimento, non si può
concordare con l’importo determinato dal Pretore perché contiene anche una
posta per tasse e spese di giustizia di Fr. 700.- che non sono spese che il
convenuto è tenuto ad anticipare poiché competono, di regola, all’attrice;
che l’importo di Fr.
1’500.- quale cauzione per le ripetibili eventualmente dovute al convenuto è
giustificato dai limiti tariffari dell’art. 9 TOA e di conseguenza, in questa
misura, l’obbligo di prestazione della cauzione va confermato;
che le tasse e le spese
del decreto di prima sede e di questo giudizio d’appello sono a carico
dell’attrice e appellante nella misura di 2/3 ed a carico della controparte per
1/3;
che le ripetibili di prima
sede non si assegnano perché non reclamate e perché non giustificate dalla
minuta domanda di cauzione mentre per la procedura d’appello vanno determinate
a carico dell’appellante, parzialmente soccombente, nella misura ridotta di Fr.
200.-:
Per i quali motivi
visto l’art. 153 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
- L’appello 15
febbraio 1996 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto
16 gennaio 1996 del Pretore di Mendrisio-Sud viene così riformato:
I. L’istanza
di cauzione è accolta nel senso che a __________ è fissato un termine di 30
giorni per produrre una cauzione processuale di complessivi Fr.
1’500.- per il pagamento delle ripetibili, con la comminatoria che la causa sarà
stralciata dai ruoli in caso di mancata prestazione della garanzia.
II. Tassa di
giustizia in Fr. 150.- e spese, da anticipare come di rito, viene
posta a carico di __________ per 2/3 e di __________ per 1/3.
-
Le spese della
procedura in appello di Fr. 100.- per tassa di giustizia e di Fr. 30.- per
spese (in totale Fr. 130.-), da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo
carico per 2/3 ed a carico della controparte per 1/3; a quest’ultima
l’appellante verserà Fr. 200.- per parte di ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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