AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.4
Data decisione, Autorità:
08.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00004
Lugano
8 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 501
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 11
aprile 1988 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
e
entrambi
rappr. dall’ avv. __________
in
materia di contratto di appalto con la quale la parte attrice ha chiesto, in
via principale, la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr.
79’049.60.- oltre interessi e, in via subordinata, ha formulato le stesse
domande limitatamente alla condanna del solo convenuto __________.
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore, con sentenza 24 novembre 1995, ha parzialmente accolto
condannando il solo __________ al pagamento di fr. 5’275.35.- oltre interessi
al 6% dal 19 dicembre 1987 .
Appellante
l'attrice la quale, con atto di appello 2 gennaio 1996, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di condannare i convenuti o, subordinatamente,
unicamente il signor __________, al pagamento di fr. 48’389,65.- oltre
interessi.
Mentre
la controparte, con osservazioni e appello adesivo 25 gennaio 1996, chiede la
reiezione del gravame e l’accoglimento del proprio appello con il quale postula
la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente la
domanda petitoria.
Letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti hanno
stipulato in data 10 giugno 1985 un contratto d’appalto (doc. B) concernente la
pavimentazione di un piazzale da adibire a posteggio, al mappale no.
__________RFP di __________ di comproprietà dei coniugi ____________________ Il
contratto riprende la prima parte dell’offerta finale presentata dalla
__________ datata 1. aprile 1985 (doc. C), la quale prevede essenzialmente la
fornitura e posa del misto granulare prima e la pavimentazione portante poi, ed
è completata da un accordo supplementare riguardante la stesura del sottofondo
e la cilindratura con materiale fornito dai committenti per l’importo
forfetario di fr. 5’000.-.
B. Ad opera ultimata i
coniugi __________, che già avevano pagato acconti per un totale di fr.
180’000.-, si sono rifiutati di pagare il saldo finale ancora scoperto di fr.
79’049,60.-. Tale importo costituisce oggetto della petizione inoltrata dalla
ditta attrice.
I convenuti si oppongono
alla domanda dell’attrice contestando alcune posizioni della liquidazione
finale e ponendo in compensazione con l’eventuale saldo ancora dovuto il
risarcimento per i difetti dell’opera individuati nella presenza di crepe nel
pavimento dei boxes successivamente eretti sul piazzale, nel parziale
impedimento nell’utilizzo di alcuni posteggi dovuta a errori di tracciamento
del piazzale e all’errata posa dei candelabri d’illuminazione.
C. Il Pretore, con la
decisione qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione riconoscendo, da
un lato, un saldo scoperto a favore dell’attrice di fr. 48’389,65.- e, d’altro
lato, le pretese di risarcimento per fr. 43’114,30.- cosi da farne risultare un
credito residuo a favore della ditta attrice di fr. 5’275,35.-.
Il Pretore, con
riferimento ad una specifica posizione della liquidazione, ha innanzitutto
riconosciuto unicamente dovuto il controvalore di 1’500 mc di misto granulare
fornito dall’attrice per il riempimento del piazzale a fronte di una pretesa di
oltre 2’000 mc.
Con riferimento al difetto
dell’inagibilità dei boxes il Pretore ha ammesso una parziale responsabilità
della ditta attrice, per errori di tracciamento e di posa dei candelabri di
illuminazione, obbligandola a risarcire una perdita di locazione annua di
complessivi Fr. 1’509.- che, capitalizzata al tasso del 3,5%, rappresenta un
importo di Fr. 43’114,30.-. Ha invece concluso che le crepe delle solette dei boxes
non erano da imputare all’attrice.
Ha escluso un vincolo di
solidarietà tra i convenuti e di conseguenza ha accolto, per l’importo
riconosciuto, la domanda subordinata intesa alla condanna del solo
D. Con tempestivo
appello la ditta attrice postula la riforma del querelato giudizio chiedendo
che i convenuti, per i quali ribadisce un vincolo di solidarietà, vengano
condannati al pagamento di fr. 48’389,65.-. Accettano le conclusioni del
Pretore in punto alla riduzione del saldo di liquidazione ma
contestano invece le
pretese risarcitorie riconosciute, in parziale compensazione della sua mercede,
alla controparte.
L’appellante nega
innanzitutto una sua responsabilità del 50% per la parziale ostruzione di una
delle autorimesse; addebita al pretore di aver ecceduto nel suo potere
d’apprezzamento poiché le risultanze peritali escluderebbero qualsiasi
responsabilità della __________ e, d’altro canto, i convenuti non avrebbero
fornito la prova dell’ordine di posa dei boxes, che giusta l’art. 8 CC
incombeva loro, e che il perito giudiziario ritiene indispensabile per poter
stabilire l’effettiva responsabilità per l’impedimento subito da quel box.
Osserva ancora che dagli atti non risulta che non sia stato possibile locarlo
ugualmente..
Per quel che concerne i
due boxes ostruiti dai candelabri d’illuminazione, i convenuti non avrebbero
minimamente comprovato l’esistenza di un danno concreto limitandosi a fornire
semplici indicazioni di un danno potenziale. Inoltre, come si evincerebbe
chiaramente dal prezzario (cfr. completazione di perizia, p. 33), i boxes
ostruiti dai candelabri sarebbero destinati al deposito di qualsiasi merce e
non al solo posteggio di autoveicoli. Ne deriverebbe che la presenza dei
candelabri non pregiudica l’uso di tali vani conformemente alla loro
destinazione o perlomeno non ne sarebbe mai stata fornita la prova. L’assenza
di un danno concreto sarebbe infine comprovata dall’uso dei due boxes da parte
dei proprietari quale deposito per proprie attrezzature.
L’appellante contesta pure
la quantificazione del danno che avrebbero subito i convenuti dalla parziale
ostruzione dei boxes. Il perito ha indicato quale base di calcolo del mancato
introito, non contestata dai convenuti in sede di conclusioni, i canoni annuali
minimi previsti dal tariffario. Il Pretore si sarebbe invece servito della
media matematica del canone minimo e di quello massimo previsti dal tariffario,
spingendosi perciò, in violazione degli art. 85 e 86 CPC, oltre quanto
richiesto dai convenuti.
Sarebbe infine arbitrario
l’utilizzo del tasso di capitalizzazione del 3,5% dal momento che,
conformemente alla prassi in materia espropriativa, i canoni di locazione di
autorimesse dovrebbero venire capitalizzati applicando un tasso del 6%.
Viene rimproverato infine
al Pretore d’aver negato a torto l’esistenza del vincolo della solidarietà tra
i signori __________ e __________, ritenuto che i convenuti sono coniugi
comproprietari del fondo e che entrambi hanno firmato il contratto d’appalto
per l’esecuzione di un’opera materialmente indivisibile.
E. Con le proprie
osservazioni gli appellati chiedono la reiezione dell’appello sulla scorta
delle argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Essi, con l’appello
adesivo, contestano il riconoscimento di una solo parziale responsabilità della
ditta attrice per i danni cagionati dall’ostruzione del boxes e l’esclusione di
ogni addebito per le fessurazioni evidenziatesi nei pavimenti delle
autorimesse. Con riferimento alla liquidazione finale delle opere rimettono in
discussione il quantitativo, da loro riconosciuto solo per 845 mc, della
fornitura di misto granulare per il riempimento del piazzale.
Considerato
in diritto
-
Nei confronti della
convenuta __________ la petizione è stata integralmente respinta. Il fatto che
la parte attrice ha presentato appello anche nei suoi confronti non la
legittimava a presentare appello adesivo; le argomentazioni da opporre
all’appello, anche per sostenere nel merito di non dovere nulla alla
controparte con riferimento sia all’inesistenza di un saldo di liquidazione sia
perché già interamente soluto con gli acconti sia perché compensato con i
danni, andavano proposte con le osservazioni (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
314 n. 5). Tuttavia, nel caso concreto - anche se per l’art. 48 CPC nel
litisconsorzio facoltativo i litisconsorti non profittano delle impugnazioni
compiute dagli altri litisconsorti - non vi sono conseguenze pratiche poiché le
argomentazioni dell’appello adesivo di __________ serviranno a determinare
l’ampiezza dell’eventuale credito dell’attrice nei suoi confronti e quindi,
riconosciuta la solidarietà tra i convenuti come al considerando successivo,
anche nei confronti di __________ la cui posizione, dal momento che in prima
sede è stata liberata da ogni obbligo di pagamento, non potrà essere peggiore
di quella del marito.
-
L’obbligo solidale o
meno dei convenuti per il pagamento dell’eventuale residua mercede dovuta alla
ditta attrice è stato risolto per la negativa dal Pretore che non si è avveduto
che il problema, sollevato negli allegati preliminari dai convenuti , non è poi
più stato ripreso con le conclusioni di causa. Se ne deduce che i convenuti
hanno rinunciato a perseverare nell’eccezione con la conseguenza che,
implicitamente, hanno dichiarato il loro obbligo solidale (art. 143 CO) che
come tale verrà considerato qualora si giungesse, anche in sede di appello, a
riconoscere un credito alla ditta attrice.
Del resto il Pretore, non
ammettendo la solidarietà, non avrebbe dovuto condannare, seguendo
pedissequamente la domanda subordinata, __________ a pagare tutto l’importo ma
piuttosto, in mancanza di altre indicazioni sui limiti dell’impegno personale
di ogni firmatario del contratto d’appalto, solo la metà.
- Per quanto riguarda
la liquidazione finale dell’opera l’unica posizione ancora litigiosa è quella
relativa all’esatto quantitativo del materiale alluvionale (misto granulare)
fornito dall’attrice per il riempimento del terreno da adibire a piazzale.
Il Pretore, confrontato
con una pretesa di 2043 mc come alla fatturazione dell’attrice (doc. H) e con
misurazioni peritali discordi a dipendenza del numero e della posizione dei
sondaggi ma sempre inferiori al quantitativo preventivato nell’offerta di 1’500
mc (doc. C), ha riconosciuto all’attrice, proprio perché la quantità del misto
granulare non risultava determinabile con esattezza, quest’ultimo quantitativo.
Tale soluzione non può essere condivisa poiché l’indicazione dell’offerta, del
resto specificata con l’aggiunta “circa”, era per sua natura approssimativa,
non vincolante a differenza del prezzo per unità, così che il costo finale
complessivo della specifica posizione poteva variare a seconda della misura e
delle quantità effettivamente risultanti (Gauch, Der Werkvertrag, 4.
ed., n. 915 e seg.).
L’onere della prova del
quantitativo fornito incombe alla ditta appaltatrice (Gauch, op. cit.,
n. 917) la quale non ha mai presentato e fatto sottoscrivere i bollettini di
consegna (doc. 8), privandosi in tal modo di un’importante mezzo probatorio (Gauch,
op. cit, N. 920 e 921). La perizia tecnica allestita in corso di causa non ha
potuto precisare, con certezza, il quantitativo del materiale fornito: il
perito ha infatti, evidentemente, dovuto limitarsi a dei sondaggi settoriali su
di una superficie adibita a piazzale e autorimesse di ca 3’900 mq, e di
conseguenza i risultati ottenuti dipendono dalla scelta dei punti di sondaggio
e del loro numero; tanto è vero che il perito, a seguito di nuovi e più
numerosi sondaggi è giunto, con una seconda verifica, a diversa conclusione
rispetto alla prima relazione peritale (è sceso da 1483 mc presumibilmente
utilizzati a 1326 mc). Queste incertezze lasciano ampio spazio al dubbio percui
non è possibile che questa Camera raggiunga un concreto e solido convincimento,
per mezzo delle risultanze peritali, attorno alla reale dimensione della
contestata fornitura di misto granulare. Ma anche altre prese di posizione del
perito non convincono: come giustamente rilevano i convenuti non si capisce
perché lo spessore medio del misto granulare non sia stato calcolato partendo
dagli spessori riscontrati nella quindicina di sondaggi eseguiti ma invece
calcolando la differenza tra la media delle quote del piazzale rilevate in 39
diversi punti di riferimento (tra cui due in corrispondenza del prato che
delimita il piazzale e che quindi non sono stati interessati al riempimento) e
la media delle quote superiori del materiale roccioso frantumato (sopra il
quale è stato posato il misto granulare) rilevate in soli 10 punti per di più
non corrispondenti, nella posizione, con quelli del piazzale; inoltre il perito
aumenta il quantitativo da lui ottenuto nella misura del 4% in base alle norme
VVS 640.576 che prevedono un margine di +/- 4 cm, quale fornitura di tolleranza
(completazione di perizia, p. 37; delucidazioni, p. 3) e questa rivalutazione
del quantitativo appare fuori luogo essendo il risultato dell’applicazione di
un criterio teorico a risultati ottenuti mediante sondaggi realmente
effettuati. In queste condizioni - mancando la prova del reale quantitativo
fornito e tale mancanza essendo unicamente addebitabile alla ditta attrice che
non si è preoccupata di rispettare l’art. 142 cpv. 2 delle Norme SIA 118
(applicabile alla fattispecie per lo specifico rimando contenuto nel contratto
d’appalto doc. A; cfr. Gauch/Schumacher, Kommentar zur SIA-Norm 118, ad art.
142 n. 14 e 17) - non si può far altro che considerare come comprovatamente
fornito il solo quantitativo ammesso dai convenuti, ossia 844.992 mc per un
importo complessivo di Fr. 30’420.- (cfr. osservazioni e appello adesivo, pag.
15/16). Questa posizione, rispetto alla conclusione del Pretore, conosce così
una ulteriore riduzione di Fr. 23’580.- per cui il saldo scoperto della
liquidazione è da ricondurre a Fr. 24’809.65.- (Fr. 48’389.65 come al consid.
7 della sentenza pretorile ./. Fr. 23’580.-).
- Nel caso di difetti
dell’opera il committente può chiedere anche il risarcimento del danno che
gliene deriva sempre che l’appaltatore sia in colpa (art. 368 CO; OR-Zindel/Pulver,
ad art. 368 CO, N.71 e 94).
4.1. La convenuta ha
innanzitutto chiesto il risarcimento del danno per la parziale ostruzione del
box 102 dovuta all’eccessiva sporgenza del box 103. Le opinioni delle parti
sono concordi riguardo la quantificazione della riduzione del valore subita dal
box (30%), mentre divergono in merito alla ripartizione dell’obbligo di
risarcimento del danno.
4.1.1. Il perito ha
sottolineato che per una precisa ripartizione delle responsabilità sarebbe
necessario conoscere l’ordine di posa dei boxes; egli ipotizza infatti che la
causa della parziale ostruzione risieda nella la posa dei boxes lato sud (sub.
F) avvenuta partendo dal lato est del piazzale.
Tuttavia dalle tavole
processuali emerge che la vera causa della parziale ostruzione sia da ricercare
in un errore di tracciamento commesso dall’attrice.
I testi __________ (doc.
VI, p. 1) e __________ (doc.VI, p. 5), come del resto la stessa attrice
(allegato di replica, p.9), hanno confermato l’esistenza di un errore di
tracciamento intervenuto sul fronte verso la proprietà __________ (lato ovest).
Per ovviare a tale sbaglio l’attrice ha assunto tutte le spese di miglioria,
tra cui anche quelle di avanzamento dei boxes sul lato ovest del piazzale (sub.
A) verso il centro del piazzale (la direzione dello spostamento è deducibile
dalle fondazioni dei boxes che sporgono verso il confine ovest del piazzale di
cm 45/64, completazione di perizia, p. 30).
L’attento esame
dell’attuale disposizone dei posteggi porta a concludere che l’errore di
tracciamento non si è però limitato al lato ovest del piazzale, si è bensì
esteso oltre, coinvolgendo in particolare anche i boxes sub. F. La parziale
ostruzione del box 102 è il risultato dello scoordinato avanzamento dei boxes
sub. A senza il contemporaneo adeguamento a quanto previsto dai progetti dei boxes
sub. F.
I boxes sub. A si trovano
come da progetto (07B e 07C) ad una distanza di m 6, e più precisamente di m
6.02/6,06, dal confine ovest; il loro spostamento è stato inferiore di 45 cm
(cfr. la sporgenza delle fondamenta). Osservando che i posteggi sub. F si
trovano attualmente a m 12,10 dal confine ovest invece che a m 12,40 come da
progetto (07B e 07C; questi hanno fissato in m 6 di distanza dal confine
__________ a cui vanno aggiunti m 6,40 pari alla lunghezza dei boxes, perizia
p. 43) appare pacifico che entrambe le file di boxes fossero inizialmente
traslate verso ovest della medesima distanza di cm 30 o poco più
(l’approssimazione è in parte dovuta alla mancanza di perpendicolarità tra le
file di posteggi da imputare all’attrice; perizia, p. 42). L’ipotesi peritale
secondo cui i boxes sub. A sarebbero stati posati inizialmente in maniera
sbagliata per un errore di tracciamento praticamente identico per dimensioni
all’errore venutosi a creare per la posa dei boxes iniziata dal lato est appare
una coincidenza poco credibile.
Questa conclusione viene
ulteriormente accreditata dalle misurazioni svolte sul lato nord dei boxes sub.
A : il primo posteggio sul lato nord a partire dal sub. A (no. 73) è spostato
verso occidente di cm 67 rispetto ai piani. Lo stesso posteggio è ostruito dal
sub. A di cm 73 (cfr. perizia, p. 43). Anche in questo caso le fondamenta
sporgenti del box maggiormente a nord del sub. A testimoniano la correzione in
avanti dei boxes sub. A (al massimo di cm. 64) e spiegherebbero l’avvenuta
ostruzione del posteggio no. 73 che inizialmente era pressoché libero (o
addirittura completamente libero se si tiene conto che il sub. A si trova ca.
cm 6 più a oriente di quanto prestabilito nei piani e che tra i boxes sub. A e
sub. F formano tra di loro un angolo inferiore a 90°, perizia, p. 41). È invece
infondata l’ipotesi, non formulata dal perito ma logica e necessaria
conseguenza della prima, che anche su questo lato del piazzale l’errore di
tracciamento ai boxes sub. A corrisponda casualmente ad un errore di posa della
pensilina avvenuta eccessivamente verso ovest.
Stabilito l’esteso errore
di tracciamento commesso dalla __________ quale causa della posa dei boxes
difforme dai progetti, costituisce pacifica conseguenza che l’ostruzione
parziale del box 102 sia stata causata dall’avanzamento inferiore a cm 45 dei boxes
sub. A.
4.1.2. Si pone il quesito a
sapere se i convenuti, che hanno prima accettato lo spostamento in avanti dei boxes
sub. A, possano in un secondo momento chiedere il risarcimento del danno per la
parziale ostruzione del box 102 causata dallo stesso spostamento.
In proposito basti
osservare che il committente ha da un lato diritto a chiedere la corretta
esecuzione dell’opera ed in particolare che vengano rispettate le distanze
prestabilite dai confini, indipendentemente dal fatto che si tratti di distanze
legali o liberamente scelte, e che d’altro lato l’avanzamento dei garages, pur
creando nuovi inconvenienti da risarcire, è anche avvenuta nell’interesse
dell’appaltatore costituendo un provvedimento mite tenuto conto delle
alternative messe a disposizione del committente dall’art. 368 CO e della
gravità dell’errore di tracciamento.
Non può perciò venire
presa in considerazione una violazione dell’art. 2 cpv. 2 CC per abuso di
diritto.
4.1.3. Se ne conclude che,
come richiesto dagli appellanti in via adesiva, la responsabilità per la
riduzione del 30% del valore del box 103 è da addebitare completamente alla
controparte.
4.2. L’attrice ha posto i
candelabri a cm 34 rispettivamente cm 50 di distanza dal punto previsto nel
progetto 07C (perizia, p. 44). fornendo un’opera difforme da quella comandata
dai convenuti, con la conseguenza che i candelabri si sono venuti a trovare
all’interno di due boxes.
La perdita dell’incasso
delle pigioni costituisce un danno economico ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 e 2
CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1870, fornisce
esplicitamente l’esempio della perdita di pigioni fino a quando il difetto nel
nuovo edificio non è stato sanato; Zindel/Pulver, op. cit., ad art. 368
CO, N.70). Per la determinazione di tale „lucrum cessans“ il giudice valuta
l’ipotetico sviluppo della situazione finanziaria del danneggiato. Egli deve
stabilire se secondo l’ordinario andamento delle cose (art. 42 cpv. 2 CO) vi
sia sufficiente probabilità che il danneggiato avrebbe guadagnato il lucrum cessans
richiesto se non si fosse verificato l’avvenimento dannoso (Keller/Gabi-Bolliger,
Haftpflichtrecht, Vol. II, 2. ed., Basilea/Francoforte 1988, p. 11). In altre
parole il risarcimento del lucrum cessans è solo dovuto se costituisce un
guadagno usuale o un’aspettativa certa (DTF 82 II 401). Indizio in
questo senso sono le misure intraprese per raggiungere il guadagno poi non
realizzatosi (Keller/Gabi-Bolliger, op. cit., p. 11).
La costruzione di un alto
numero di boxes al chiaro scopo di creare un’importante fonte d’introiti da un
lato e la generale richiesta di posteggi d’altro lato rendono le entrate dei
canoni di locazione, che il committente avrebbe potuto riscuotere se l’opera
fosse stata conforme a quanto stipulato contrattualmente, sufficientemente
certe ai sensi dell’art. 99 cpv. 3 CO con rimando all’art. 42 cpv. 2 CO, da
ritenere soddisfatto il requisito base del lucrum cessans, vale a dire il
guadagno usuale o l’aspettativa certa.
D’altro lato, come
appurato dalla perizia (p. 44), la presenza dei due candelabri permette solo
l’uso dei due boxes come depositi (perizia, p. 45). Malgrado l’uso come
deposito sia una delle utilizzazioni previste dal tariffario, esso ha carattere
eccezionale rispetto all’uso come posteggio; questa limitata possibilità
d’utilizzo riduce notevolmente il numero degli interessati ad un loro affitto
creando maggiori difficoltà di locazione dei boxes le quali determinano
inevitabilmente una riduzione dei canoni di locazione.
Il lucrum cessans non si
estende perciò all’intero canone di locazione dei boxes; appare bensì adeguato
quantificare i mancati introiti del committente nel 50% dell’ammontare delle
pigioni. Ciò è peraltro in sintonia con la percentuale di diminuzione del
valore oggettivo dei boxes indicata nella perizia (p.45).
Abbondanzialmente si osserva
che è ininfluente l’uso dei boxes quale deposito da parte dei proprietari. Tale
utilizzo non esclude la presenza del danno, conferma anzi la difficoltà
d’affittarlo e che l’unico uso possibile dei boxes è quello di deposito di
materiale.
4.3. In ossequio al
principio dispositivo su cui si fonda il CPC e al principio „ne eat iudex ultra
petita partium“ il giudice non può decidere oltre quanto espressamente
richiesto dalle parti (art. 86 CPC). Le domande formulate dalle parti sono in
altre parole vincolanti per il giudice.
Nel caso concreto i
convenuti hanno quantificato il danno subìto dal mancato introito dovuto alla
parziale ostruzione del box 102 (cfr. consid. 2) e alla posa errata dei due
candelabri (cfr. consid. 3) prendendo come punto di riferimento, sia
nell’allegato di risposta (p. 12) prima e in sede di conclusione (accettando le
cifre suggerite dal perito) poi, il prezzo di locazione minimo esposto nel
tariffario.
Il Pretore ha invece posto
alla base del suo giudizio di risarcimento del danno la media matematica delle
pigioni minime e massime indicate sul tariffario dei posteggi.
Il giudice di prime cure
ha in altri termini deciso poggiando la sua sentenza su un danno maggiore di
quanto invocato dai convenuti. Egli ha violato il divieto della decisione ultra
petita ai sensi dell’art. 86 CPC.
Più correttamente il
calcolo per il risarcimento del danno capitalizzato deve basarsi sul prezzo di
locazione minimo, vale a dire di fr. 90.- mensili per il box 102 e di fr. 120.-
mensili per gli altri due.
4.4. L’appellante si oppone
all’applicazione del tasso di capitalizzazione del 3,5%. A ragione perché le
Tavole di Stauffer/Schaetzle, dalle quali il primo giudice ha dedotto questo
tasso, si riferiscono a prestazioni periodiche per le quali sono determinanti
la durata di vita di chi le versa rispettivamente di chi le riceve. Nel caso
concreto si tratta invece di capitalizzare una perdita di pigione locativa il
cui calcolo va eseguito secondo altri criteri e meglio secondo quelli
espropriativi (DTF 113 Ib 39, consid. 4b) che tengono conto, per la
capitalizzazione di un provento da proprietà immobiliare, del tasso d’interesse
della prima ipoteca aumentato da 1 a 3 punti a secondo del tipo di immobile
preso in considerazione (Naegeli/Hungerbühler, Handbuch des Liegenschaftenschätzers,
3. Auflage, pag. 111 e seg.). Con un tasso ipotecario medio attuale del 5%
quello di capitalizzazione delle pigioni per un piazzale adibito a posteggi
aumenta di un punto (Naegeli/Hungerbühler, op. cit. , pag. 112), quindi
si situa al 6% così come del resto deciso dal Tribunale espr. sopr. in RDAT
1992, pag. 108 n. 46).
4.5. Di conseguenza la
__________ è debitrice nei confronti dei convenuti di fr. 90.- x 12 x 30% = fr.
324.- annui per la parziale ostruzione del box 102 (consid. 4.1.1. / 4.1.3) e
fr. 120.- x 12 = fr. 1’440.- annui per l’ostruzione degli altri due boxes (consid.
4.2.). Ciò equivale all’importo totale di fr. 1764.- annuo, che capitalizzato
al 6% corrisponde a fr. 29’400.-
- Le crepe nella
pavimentazione dei boxes per le quali gli appellanti adesivi chiedono
risarcimento dei danni (perizia, p. 48 s.), che peraltro hanno solo natura
estetica (completazione di perizia, p. 34), non sono da imputare a
comportamento negligente (art. 368 CO e art. 97 CO; DTF 116 II 307 e
- dei convenuti in via adesiva.
Come già rilevato dal
giudice di prime cure era compito della ditta __________ di __________
(__________) controllare il fondo al momento della posa dei boxes ed in
particolare il livello dello strato di sabbia rispetto ai cordoli d’appoggio
chiedendo eventualmente alla __________ di togliere il piano di sabbia
precedentemente eseguito.
Agli operai della
__________ non sono state date direttive particolari da seguire per la
preparazione del fondo, la quale è stata eseguita in accordo con la direzione
dei lavori (cfr. teste __________ doc. VI, p. 5/6).
il perito inoltre non è
riuscito a determinare le cause della rottura delle solette dovendosi limitare
a formulare solo ipotesi (completazione di perizia, p. 34).
Abbondanzialmente si
evidenzia che se da un lato deve essere negata la responsabilità dell’attrice
d’altro canto il Pretore ha giustamente ritenuto non concordate e inutili la
fornitura e la posa dello strato di sabbia (sentenza, p. 9) ed ha di
conseguenza stralciato l’importo per tale prestazione dalla liquidazione
finale.
- Per i considerandi
che precedono la ditta __________ è creditrice ancora dell’importo di Fr.
24’809.65.- a saldo della fattura di liquidazione mentre è debitrice
dell’importo di Fr. 29’400.- a valere quale risarcimento del danno derivante
dai difetti dell’opera.
Ne segue, essendosi i
convenuti limitati ad opporre in compensazione il loro credito con quello della
controparte, la reiezione delle domande di petizione in accoglimento delle
conclusioni di cui all’appello adesivo.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art.
148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello del 2 gennaio 1996 __________ é respinto.
II. Le spese (Fr. 50.-) e la tassa di giustizia (Fr. 850.-) per la
procedura di appello, già anticipate dalla __________ rimangono a suo carico
con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d'appello.
III. L’appello adesivo 25 gennaio 1996 è integralmente
accolto. Di conseguenza la decisione impugnata é riformata come segue:
-
La petizione 11 aprile
1988 __________, è respinta.
-
La tassa di giustizia
fissata in fr. 2’800.- e le spese sono poste a carico della ditta __________
che verserà a controparte Fr. 7’500.- per ripetibili
IV. Le spese (Fr. 20.-) e la tassa di giustizia (Fr.
280.-) della procedura d’appello adesivo, anticipate dall’appellante adesivo,
sono poste a carico della __________, che rifonderà alla controparte fr. 500.-
di ripetibili.
V. Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura del
distretto di Lugano, Sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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