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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.38
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00038
Lugano
22 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 4’118 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione
5 marzo 1992 da
__________ ora __________ in fallimento, __________
(__________)
contro
(patrocinato
dall’avv. __________)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’072.55 oltre
interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr.
28’987.55 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
12’135.-- oltre interessi per prestazioni professionali;
Il
Pretore con sentenza 15 gennaio 1996 ha dichiarato irricevibili sia la petizione
che la domanda riconvenzionale;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 5 febbraio 1996 chiede in via principale
l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per nuovo
giudizio da emanarsi dopo la seconda adunanza dei creditori, e in via
subordinata la sua riforma nel senso di ammettere la petizione e di respingere
la riconvenzionale;
Mentre
il convenuto con le osservazioni del 20 marzo 1996 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in
diritto:
-
La
causa in questione, ove entrambe le parti chiedono la condanna dell’opponente
al pagamento di una somma di denaro e contestano nel contempo la pretesa avversaria,
si è svolta normalmente sino al dibattimento finale, indetto per l’11 settembre
1995, al quale le parti hanno rinunciato, limitandosi alla produzione
dell’allegato conclusionale.
-
Il
30 novembre 1995 è stato decretato il fallimento dell’attrice. La decisione è
stata pubblicata il __________ sul Foglio Ufficiale Cantonale, e il __________
sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.
-
Il
15 gennaio 1996 il Pretore con il giudizio qui impugnato ha dichiarato
irricevibili sia la petizione che la domanda riconvenzionale.
Questo
perché le parti, socie della medesima società semplice, avrebbero prematuramente
proceduto in reciproche azioni condannatorie, senza farle precedere dalla
liquidazione formale dei rapporti di dare e avere.
-
Con
l’appello l’attrice chiede in via principale l’annullamento della sentenza e il
rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio da emanare dopo la seconda
adunanza dei creditori, dato che quello impugnato sarebbe viziato da nullità
poiché lesivo dell’art. 207 LEF.
-
Il
convenuto sostiene invece con le osservazioni che in concreto non vi sarebbe
stata violazione della ratio dell’art. 207 LEF e che l’applicazione rigorosa
della norma costituirebbe di conseguenza un eccesso di formalismo.
-
Fatti
salvi casi particolari (urgenza o processi riguardanti beni che non rientrano
nella massa fallimentare) e che qui non ricorrono, le cause civili nelle quali
il fallito è parte sono sospese, e non possono essere riassunte se non dopo la
seconda adunanza dei creditori (art. 207 LEF).
La
sospensione ha luogo per legge (art. 106 CPC; DTF 100 Ia 300; Jäger,
Commentaire de la LEF, n. 5 ad art. 207 LEF), senza che vi sia necessità di
ordinare formalmente il provvedimento.
Durante
la sospensione del processo, come si desume e contrario dall’art. 108 CPC che
permette unicamente l’emanazione di provvedimenti cautelari e le prove di
difficile posteriore assunzione, oltre ad essere interrotti i termini di
perenzione e di prescrizione (art. 207 cpv. 3 LEF), vi è impossibilità di
compiere atti processuali ordinari e quindi sono impediti gli atti di natura
decisoria e quelli che permettono di giungere alla decisione (II CCA 22
dicembre 1995 in re F. AG/F.).
La
sentenza pretorile del 15 gennaio 1996 è quindi atto che, cadendo nel periodo
di sospensione obbligatoria del processo, non avrebbe dovuto né potuto essere
compiuto.
- La
sorte degli atti processuali compiuti ugualmente durante la sospensione del procedimento
in violazione dell’art. 207 LEF può dipendere dal diritto federale oppure dal
diritto cantonale di procedura.
Secondo
il diritto federale sembrerebbe che gli atti in questione non siano necessariamente
nulli od annullabili, ma invece non opponibili all’amministrazione del fallimento
o alla massa fallimentare (indicazioni giurisprudenziali in: Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, pag. 275, VIII 1, nota 57; mentre Jäger, opera
citata, loc. cit., accenna alla nullità degli atti compiuti durante la
sospensione).
Per
il diritto cantonale, invece, gli atti processuali lesivi di precetti
fondamentali del codice di procedura non sono automaticamente sanzionati con la
nullità a meno che non ricorrano gli estremi dell’art. 142 CPC, ma possono
essere annullati se la violazione arreca alla parte un pregiudizio che non si
può riparare altrimenti, come indica l’art. 143 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 101, n. 1).
- Proprio
dall’esame del requisito del pregiudizio irreparabile si evince la soluzione
del caso di specie.
Essendo
con ogni evidenza le circostanze del fallimento della parte e della mancata
sospensione della causa, di principio irrilevanti ai fini del contenuto
dell’atto processuale compiuto nel periodo di sospensione, il pregiudizio per
la parte fallita non può che risiedere nell’eventuale decorrenza di termini
connessi con l’atto compiuto in dispregio alla sospensione (in concreto la decorrenza
del termine per impugnare la sentenza), termini che la parte fallita non è in
grado di salvaguardare, essendo la sua stessa volontà di proseguire la causa
dipendente dall’esito della seconda assemblea dei creditori.
Se
non che, come detto in precedenza (consid. 6), tale termine non decorre per effetto
della sospensione ex lege del processo, e perciò alla parte non deriva pregiudizio
alcuno.
Non
si pone di conseguenza alcun problema di nullità (in particolare alla luce dell’art.
142 cpv. 1 lit b CPC, non attagliandosi alla specie gli altri casi previsti
dalla norma) o di annullabilità dell’atto processuale compiuto, che deve quindi
essere tenuto per valido.
Ne
segue perciò, anche senza necessità per l’amministrazione del fallimento di presentare
un appello cautelativo, che il termine per far fronte all’atto processuale compiuto
durante il periodo di sospensione inizierà a decorrere unicamente dopo la seconda
assemblea dei creditori della fallita.
- Non
occorre di conseguenza esaminare in questa sede le sommarie e premature censure
sul contenuto materiale della sentenza impugnata, censure che saranno se del
caso riproposte a suo tempo, non fosse altro che perché l’amministratore del fallimento
non può -fatti salvi atti d’urgenza- disporre di propria iniziativa del merito
della causa.
L’appello
è perciò evaso ai sensi dei considerandi.
La
particolarità della fattispecie giustifica di esentare le parti dal pagamento
di spese e di non assegnare ripetibili per questo giudizio.
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia:
-
L’appello
5 febbraio 1996 di __________ in fallimento è evaso ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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