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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.32
Data decisione, Autorità:
28.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00032
Lugano
28 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'205 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con
petizione 11 maggio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di lire
100’000’000 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
151’322.40 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Il
Pretore con sentenza 9 gennaio 1996 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 30 gennaio 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 29 febbraio 1996 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con il quale
chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accertare la temerità ex art.
152 CPC dell’agire della controparte.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Nel
corso del 1992 l’attrice ha fornito alla convenuta 420’000 paia di calze
destinate ad essere rivendute nella __________ al prezzo complessivo di lire
175’000’000.
Tolto
il pagamento di lire 75’000’000 effettuato dalla convenuta, l’attrice,
invocando l’applicazione del diritto svizzero, procede per l’incasso del saldo
di lire 100’000’000 oltre interessi al 17%.
B. La
convenuta sostiene la grave difettosità della merce fornita dall’attrice.
Dopo
deduzione del minor valore di lire 72’500’000 dovuto ai difetti, rimarrebbe un
credito dell’attrice di lire 27’500’000.
Tale
importo sarebbe però da compensare con i maggiori danni subiti dalla convenuta
a causa dell’inadempienza dell’attrice (spese varie e mancato guadagno), pari a
complessivi fr. 178’823.40.
Ne
deriverebbe un credito della convenuta di fr. 151’332.40 oltre interessi al
12%, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale contestando sia la propria pretesa
inadempienza, che l’esistenza di qualsivoglia pregiudizio per la controparte.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di compravendita e l’applicabilità delle relative norme del CO, ha
ritenuto che la convenuta avrebbe omesso di verificare la merce per mezzo di
__________ all’atto della consegna, presso lo stabilimento dell’attrice.
La
verifica effettuata circa un mese dopo in __________ sarebbe tardiva, e perciò
i diritti dell’acquirente conseguenti ai difetti evidenti da lei lamentati
sarebbero perenti.
Da
ciò l’accoglimento della somma richiesta in petizione oltre a interessi al 12%,
saggio ammesso dalla convenuta come corrispondente al tasso di sconto italiano,
e la reiezione della riconvenzionale.
E. Con
tempestivo gravame datato 30 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere
la riconvenzionale.
La
pattuizione della clausola FOT non avrebbe esentato la venditrice dall’obbligo
di fornire merce conforme alle pattuizioni contrattuali, mentre nella specie vi
sarebbero state altissime percentuali di difetti, come risulterebbe dal doc. E e
come constatato dal signor __________ della ditta attrice, e addirittura
sarebbero state fornite calze per bambini, che non erano state ordinate.
Non
sarebbe inoltre stato possibile verificare la merce al momento del carico, cosa
che d’altra parte nessuno avrebbe fatto negli ultimi 6 anni nei rapporti con
l’attrice.
Si
imporrebbe perciò anche l’accoglimento della riconvenzionale, avendo la
convenuta effettivamente sopportato i costi da lei esposti.
F. Delle
osservazioni 29 febbraio 1996 dell’attrice, che chiede la reiezione
dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva contro la sentenza
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accertare che la convenuta ha
agito con manifesta ingiustizia, e che di conseguenza la lite sarebbe
temeraria.
G. La
convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto
-
A
questo stadio della lite è pacifica l’esistenza tra le parti di un contratto di
compravendita e l’applicabilità per volontà delle parti degli art. 184 e segg.
CO.
-
Il
punto focale della presente vertenza risiede nella soluzione del quesito a
sapere se la convenuta abbia o meno omesso la tempestiva verifica della merce
vendutale dall’attrice, ritenuto che se la risposta dovesse essere affermativa
non avrebbe più alcun senso, contrariamente alle tesi dell’appellante,
disquisire sulla qualità della merce fornita e sui danni patiti dalla
convenuta, dovendosi ammettere l’intervenuta perenzione di ogni eventuale
diritto di garanzia dell’acquirente, ivi compreso quello di ottenere il
risarcimento dei danni (DTF 113 II 178, 96 II 115; II CCA 8
maggio 1996 in re M./T., 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA, consid. 2; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, n. 3 ad art. 201 CO).
-
L’art.
201 CO (cpv. 1 e 2) stabilisce che il compratore deve esaminare lo stato della
cosa ricevuta non appena l’ordinario andamento degli affari lo consenta, e se
vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile deve dargliene subito
notizia. In difetto di ciò la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si
tratti di difetti non riconoscibili mediante l’ordinario esame.
Contrariamente
alle tesi della convenuta, la verifica della merce ai sensi di questa norma
deve aver luogo in linea di principio nel luogo di consegna (DTF 88 II
366; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 8 ad art. 201 CO).
In
concreto la fornitura è avvenuta presso lo stabilimento dell’attrice (doc. B,
punto 4), e perciò in quel luogo avrebbe dovuto aver luogo la verifica, non da
ultimo per la non economicità di una verifica effettuata dopo un oneroso
trasporto fino in __________.
La
pattuizione della clausola FOT (doc. B, ibidem) non comporta modifiche da
questo punto di vista, costituendo essa unicamente la pattuizione dell’obbligo
del venditore di portare la merce sino al luogo di carico stabilito e di
assumersi i costi di carico (Giger, Berner Kommentar, n. 67 ad art. 185
CO).
Trattandosi
della fornitura di un grande quantitativo di articoli, la verifica poteva
limitarsi, come rettamente indicato dal Pretore, al controllo casuale di un
certo quantitativo di esemplari (cosiddette “Stichproben”: cfr. II CCA
23 giugno 1995 in re C./F. SA; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 5
ad art. 201 CO), ma nondimeno essa era da effettuare, il che invece, per
ammissione della convenuta, non è avvenuto.
La
conseguenza di questa omissione non può essere altra che quella della perenzione
di ogni diritto di garanzia della convenuta, e questo indipendentemente
dall’irrilevante circostanza che altri clienti dell’attrice -altrettanto
imprudenti oppure al beneficio di differenti pattuizioni contrattuali-
avrebbero a loro volta di regola omesso tale verifica.
-
Dovendosi
ribadire la tardività della verifica della merce acquistata, non può che
seguirne la reiezione del gravame principale, senza necessità di esaminare
l’esistenza degli asseriti difetti della merce venduta -approvata in
conseguenza dell’omessa verifica- oppure la sussistenza delle voci di danno
lamentate dalla convenuta.
-
Con
l’appello adesivo l’attrice postula la declaratoria di temerità dell’agire
della controparte ai sensi dell’art. 152 CPC.
Ai
sensi di tale norma il giudice può condannare la parte che ha agito con
manifesta ingiustizia a risarcire l’altra parte, che ne fa domanda, di ogni
spesa e danno che avesse incontrato o subito a motivo dell’indebita lite.
La
norma regola le conseguenze del caso in cui ad una parte al processo civile è
derivato, a seguito dell’agire manifestamente ingiusto della controparte, un
pregiudizio che non può essere riparato con l’aggiudicazione delle consuete
ripetibili e indennità riconosciute in virtù dell’art. 148 CPC.
Nel
comportamento della parte alla quale si addebita l’avvio di una lite temeraria
(o la resistenza temeraria ad una lite contro di lei promossa) dev’essere
riscontrabile l’elemento soggettivo dell’agire con manifesta ingiustizia (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 152, n. 11).
Il
litigante temerario è quello che agisce in giudizio con la consapevolezza del
proprio torto (dolo) o con imprudenza esagerata (colpa grave), che si
concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far
apparire l’ingiustizia della propria domanda (II CCA 28 ottobre 1994 in
re B. e llcc./C.).
- A
non averne dubbi, il comportamento della convenuta nella procedura avanti il
Pretore non consente di riscontrare i predetti elementi soggettivi indicativi
della lite temeraria.
Dall’introduzione
di un’azione riconvenzionale di cospicuo valore, si deve al contrario pensare
che essa fosse assai convinta del proprio buon diritto, e del resto la di lei
soccombenza non è in concreto stata determinata dalla mancanza di fondamento
delle proprie tesi di merito (fornitura difettosa da parte dell’attrice che ha
comportato danni per l’acquirente), che non è stato necessario esaminare in
sentenza, quanto dalla mancanza di una premessa per l’azione di garanzia, che
la convenuta può in buona fede, ma a torto, aver sottovalutato.
Ne
consegue perciò la reiezione anche del gravame adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che non si assegnano ripetibili alla convenuta per l’appello adesivo,
non avendo questa formulato osservazioni.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 gennaio 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’650.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr. 1’700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà
all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 29 febbraio 1996 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
V. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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