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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.3
Data decisione, Autorità:
15.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00003
Lugano
15 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile a procedura
speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro - inc. no. CL.95.76
- della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 10
febbraio 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
13’481,50.-, oltre interessi a valere quale indennità per licenziamento
immediato ingiustificato; mentre la convenuta, avversata la domanda della
controparte, ne ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento
di fr. 2’300.- quale risarcimento del danno.
Avendo
il Pretore, con sentenza 21 dicembre 1995, accolto l’istanza limitatamente
all’importo di fr. 4’295,80.-, e respinto per contro la domanda riconvenzionale.
Appellante
l’istante il quale, con atto di appello 2 gennaio 1996, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua istanza,
caricando spese e ripetibili alla controparte.
Mentre
la convenuta, con osservazioni 12 gennaio 1996, chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. __________
è stato assunto in qualità di meccanico in data 1 settembre 1992 dalla
__________, una piccola ditta attiva nella vendita e nella riparazione di cicli
e motocicli. Tale rapporto contrattuale è stato confermato a tempo
indeterminato in data 1 gennaio 1994.
B. In
data 11 maggio 1994 ha avuto luogo nell’officina della bottega della __________
una colluttazione tra __________ da una parte e __________, titolare ed
amministratore unico della ditta, ed il padre, che pure lavorava quale
meccanico per il figlio, dall’altra. Si è reso necessario l’intervento di un
cliente presente nel locale attiguo per dividere le parti nella mischia.
Il
giorno lavorativo successivo, 13 maggio 1994, la __________ ha inviato al
signor __________che aveva lasciato il posto di lavoro in seguito alla
colluttazione, una lettera di licenziamento con effetto immediato.
ha contestato la misura adottata con scritto del 15 luglio 1994, dopo che per
due mesi non aveva più avuto contatti con i __________.
C. Con
istanza 10 febbraio 1995 l’istante, contestando la legittimità del
licenziamento in tronco, ha chiesto il pagamento di fr.13’481,50.-,
comprendenti gli stipendi da maggio a luglio 1994, ossia fino al termine della
disdetta ordinaria, e un’indennità per le vacanze mai godute sin dall’inizio
del rapporto di lavoro.
D. La
convenuta ha resistito all’azione ritenendo giustificato il licenziamento con
effetto immediato, oltre tutto contestato dal dipendente tardivamente, in
funzione del grave episodio di aggressione ai danni del responsabile della
ditta di cui la controparte si era resa protagonista. La stessa ha inoltre
contestato la quantificazione delle pretese avversarie. Dal canto suo ha
formulato domanda riconvenzionale per fr. 2’300.- per risarcimento danni a
seguito della mancata fornitura di biciclette.
E. Il
Pretore ha ritenuto che la parte attrice, restata silente e passiva per 2 mesi,
abbia acconsentito con tale suo atteggiamento alla risoluzione immediata del
contratto di lavoro. Ha perciò accolto, con la decisione qui impugnata, le
pretese dell’attore limitatamente a fr. 4’295,80, composti dal salario per i
primi 13 giorni di lavoro del mese di maggio durante i quali ha lavorato e
dall’indennità per vacanze non godute dal primo settembre 1992 fino alla fine
del rapporto di lavoro. Ha invece respinto la domanda riconvenzionale poiché
priva di qualsiasi supporto probatorio.
F. Con
tempestivo appello l’istante postula la riforma del querelato giudizio, nel
senso di accogliere integralmente la sua istanza.
Per
quanto riguarda il calcolo dell’indennità per le vacanze non godute contesta il
rapporto di 1,66 giorni di vacanza al mese adottata dal Pretore, ritenendo più
congruo il riconoscimento di un salario di un intero mese per le vacanze
(quattro settimane) non godute ogni anno.
Con
riferimento alla legittimità o meno del licenziamento in tronco l’appellante
osserva, dopo aver ribadito di aver subito l’aggressione dei __________, che la
presunzione operata dal Pretore del consenso alla risoluzione immediata del
contratto da parte sua non ha ragione di esistere poiché il lavoratore non ha
l’obbligo di contestare immediatamente la disdetta offrendo nel contempo di
riprendere l’attività lavorativa, come invece sostenuto dal giudice di prime
cure.
L’appellante
evidenzia infine che la convenuta ha dichiarato all’udienza di discussione che
il licenziamento era avvenuto per la mancata presenza al posto di lavoro ma
prima di licenziare con effetto immediato per una causa simile, la convenuta
avrebbe però dovuto perlomeno diffidare il signor __________ a riprendere
l’attività.
G. Delle
osservazioni 9 ottobre 1995 della parte appellata, nelle quali essa chiede la
conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- In
base agli art. 337 segg. CO entrambe le parti ad un contratto di lavoro
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal contratto anche contro la
volontà della controparte. Il rapporto contrattuale, in questo caso, termina a
quel momento indipendentemente dai motivi del licenziamento. Questi hanno
influenza unicamente sulle conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata
del contratto.
Nel
caso specifico la parte appellata ha licenziato in tronco l’appellante. Di
conseguenza il contratto tra le parti è definitivamente cessato il giorno 13
maggio 1994. Prima di determinare se il licenziamento era giustificato occorre
stabilire
il significato del successivo comportamento del dipendente, rimasto silente e
passivo per un periodo di due mesi prima di protestare e di far valere le
proprie pretese economiche.
- Secondo
il Pretore l’atteggiamento dell’appellante va interpretato come un tacito
consenso alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Questa conclusione
non può essere seguita.
2.1. La
mancata offerta di continuazione del lavoro e l’assenza di una protesta
immediata non permettono semplicemente di concludere per l’esistenza di un
tacito consenso del signor __________ alla risoluzione immediata del contratto.
Infatti
non era assolutamente necessario che l’appellante offrisse alla controparte la
propria disponibilità a riprendere l’attività lavorativa fino al termine del
periodo di disdetta ordinaria. Quando vi è chiarezza sin dalla notifica del
licenziamento che il datore di lavoro è intenzionato in maniera duratura a non
voler più lavorare con il dipendente licenziato, non si può pretendere che
questi si dichiari disponibile a riprendere l’attività lavorativa affinché possa
far valere le pretese derivanti dall’art. 337 litt. b) e c) CO (Streiff/Von Känel,
Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, ad art. 337 CO, N. 12; Rehbinder,
Commentario bernese, ad art. 337 litt. c) CO, N. 1).
La
stessa osservazione vale per l’assenza di una protesta tempestiva contro il
licenziamento. La contestazione non ha alcun effetto sulla validità della
risoluzione immediata ai sensi dell’art. 337 CO. Essa costituisce soltanto un
mezzo di prova contro l’ipotesi, qui nemmeno sostenuta, di una risoluzione immediata
presa di comune accordo (Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag.
53; JAR 1990, pag. 284 e seg.).
2.2. Del
resto poiché il rapporto di lavoro tra le parti è terminato ex nunc con la
chiara ed inequivocabile lettera di licenziamento in tronco della __________un
successivo accordo tacito in questo senso tra le parti non farebbe altro che
porre fine ad un contratto già rescisso. In altri termini un tale accordo non
avrebbe alcun effetto (JAR 1990, pag. 286).
2.3. Un
accordo successivo al licenziamento potrebbe di conseguenza aver per oggetto
unicamente la rinuncia alle pretese derivanti dal contratto di lavoro già
unilateralmente rescisso. Tuttavia una rinuncia del genere, che deve soddisfare
i requisiti imposti dall’art. 341 cpv. 1 CO, non è mai stata presa in
considerazione dalle parti e non appare mai essersi verificata.
2.4. Il
silenzio dell’istante al momento del licenziamento potrebbe al più
rappresentare un atteggiamento abusivo (art. 2 CC) con conseguente perenzione
delle sue pretese. I requisiti di un comportamento abusivo sono tuttavia
estremamente severi. In particolare è necessario che il datore di lavoro abbia
potuto credere che le pretese, fatte in seguito valere, non siano mai esistite;
ma soprattutto bisogna che lo stesso datore di lavoro subisca un danno
considerevole per il ritardo del lavoratore nel far valere le sue pretese (Rehbinder,
op. cit., ad art. 341 CO, N. 25). Tali presupposti non sono soddisfatti nella
fattispecie e la perenzione dei diritti dell’istante è di conseguenza esclusa.
- Constatato
che il silenzio del lavoratore nei due mesi successivi al licenziamento non
muta la natura unilaterale del provvedimento ed i suoi effetti bisogna ora
analizzare le conseguenze pecuniarie.
A
tal fine va esaminato se il licenziamento con effetto immediato fosse
giustificato o meno, ritenuto che la datrice di lavoro ha dichiarato essere
l’aggressione, e non l’assenza dal posto di lavoro, il motivo determinante la
disdetta in tronco.
3.1. La
risoluzione del rapporto di lavoro è giustificata in presenza di cause gravi (art.
337 cpv. 1 CO). Presupposto inderogabile ne è quindi l’esistenza di motivi che
rendano oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al
normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art.
337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., ad art. 337 CO, N. 2).
L’esistenza di cause gravi, tali da permettere una rescissione in tronco del
contratto di lavoro ai sensi dell’art. 337 CO deve essere esaminata tenendo
conto delle peculiarità del singolo caso; tuttavia dottrina e giurisprudenza
tendono a creare categorie di motivi tipici che in linea di principio
giustificano una risoluzione immediata del contratto. Tra questi vi sono gli
atti illeciti quali le lesioni corporali o le vie di fatto commessi nei
confronti del partner contrattuale o di un collega di lavoro (Decurtins,
op. cit., caso no. 72; Streiff/Von Känel, op. cit, ad art. 337 CO, N. 5;
Rehbinder, op. cit., ad art. 337 CO, N. 9). In ogni caso il licenziamento
in tronco è un provvedimento di carattere eccezionale, ammesso solo come ultima
ratio (DTF 117 II 562), quando risulta necessario per la tutela della
personalità delle parti.
Nel
caso concreto è avvenuta una colluttazione tra l’attore ed il titolare ed
amministratore unico della __________ assieme al padre. Questa vicenda, già di
per sé segno di insopportabile tensione tra le parti e generatrice di ulteriore
avversione reciproca, ha definitivamente lacerato il rapporto di fiducia tra le
parti. In proposito si osservino, a titolo di esempio, le ipotesi formulate da
__________ sulla colpevolezza del signor __________ di atti di vandalismo al
suo negozio, rispettivamente il comportamento dell’istante che, dopo
l’episodio, non pensa minimamente di preoccuparsi di riassestare i rapporti
interpersonali con i __________.
Ritenuto
che la __________ è una piccola ditta in cui i contatti umani tra dipendenti e
tra questi ed il datore di lavoro sono frequenti, importanti e indispensabili,
la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta appare, nel
caso di specie, come oggettivamente intollerabile.
È
allora data una causa grave giustificante il provvedimento.
3.2. Non
necessariamente, quando esiste causa grave di licenziamento e questo viene
pronunciato, deve anche sussistere la colpa, intesa come violazione
contrattuale, della persona licenziata (DTF 104 Ia 161 consid. 3a). L’art.
337b cpv. 2 CO prevede infatti che quando la causa grave di licenziamento
appare fondata in circostanze che non si riferiscono a colpa delle parti o che
sono da addebitare ad entrambi i partners contrattuali (Staehelin,
Commentario zurighese, ad art. 337b CO, N. 11; Rehbinder, op. cit., ad art.
337b CO, N. 5) il giudice determina le conseguenze patrimoniali secondo il suo
libero apprezzamento.
Nella
fattispecie non è stato possibile verificare chi sia stato il colpevole della
lite: i testi uditi in istruttoria non hanno portato al proposito chiarimento
alcuno, le tesi delle parti sono divergenti e l’interrogatorio formale
dell’istante non permette a questa Camera di maturare pieno convincimento
attorno alla sola unica e causale violazione contrattuale del datore di lavoro.
Appare invece che entrambe le parti proprio per essere arrivate al punto di mettersi
le mani addosso siano corresponsabili, con reciproci atteggiamenti anticontrattuali,
dell’insorgere del grave motivo di licenziamento. Ciò, come visto, non ha
tuttavia influenza sulla legittimità del licenziamento ma solo sulle sue
conseguenze economiche.
- Tenendo
conto di tutte le circostanze (impossibilità di determinare le colpe singole e
specifiche dei singoli partecipanti alla zuffa, durata del contratto di lavoro,
situazione finanziaria delle parti in particolare il salario percepito dal signor
__________) appare adeguato condannare la __________ al pagamento di metà del
pieno risarcimento del danno previsto all’art. 337 litt. b) CO cpv. 1 (cfr. Rehbinder,
op. cit., ad art. 337 litt. b) CO, N. 5).
L’obbligo
del pieno risarcimento del danno ai sensi dell’art. 337 litt. b) cpv.1 CO
significa che il lavoratore è da porre nella situazione economica in cui si
sarebbe trovato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del
termine di disdetta ordinaria (Rehbinder, op. cit., ad art. 337 litt. b)
CO, N. 1). Nella fattispecie tale risarcimento comprende i salari mensili
dovuti dal 14 maggio 1994, giorno successivo al licenziamento, a fine luglio
1994, in considerazione del preavviso di due mesi dell’art. 335 litt. c) cpv.1
CO.
Si
hanno così Fr. 3’518.90 [ossia la metà di Fr. 2’742.- x 2 + Fr. 1’553.80
(= Fr. 2’742.- : 30 x 17)].
-
Il
salario per i 13 giorni di maggio 1994, ossia sino al momento del
licenziamento, non è contestato (Fr. 1’188.20 come al consid. 4 della
sentenza del Pretore).
-
Nemmeno
il diritto a che le ferie non godute, sin dall’inizio del rapporto di lavoro,
si tramutino in una pretesa pecuniaria di risarcimento danni, ritenuto che il
contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve (II
CCA 5 marzo 1996 in re S./A.; DTF 117 II 270; Rehbinder, op.
cit., ad art. 329 litt. d CO, N. 16) è contestato. L’appellante critica invece
il calcolo del Pretore che ha considerato 1,66 giorni di vacanza per ogni mese
di lavoro prestato senza vacanze; in totale, per 20,5 mesi di lavoro, 34
giorni di vacanza da indennizzare. La criticata e non meglio precisata prassi
del Pretore, così come definita dall’appellante, non é altro che quella
riconosciuta in tutti i rapporti di lavoro per determinare i giorni di vacanza
pro rata temporis (cfr. Rehbinder, op. cit., ad art. 329a, N. 9).
L’importo riconosciuto dal Pretore in Fr. 3’107.60, inferiore alla
pretesa dell’appellante, é così confermato.
-
La
sentenza del Pretore, in parziale accoglimento dell’appello, deve allora essere
riformata nel senso che a ____________________ devono essere versati dalla
controparte complessivi Fr. 7’814.70.
Alle
parti non vengono imposte né tasse né spese giudiziarie (art. 417 litt. e) CPC)
mentre le ripetibili di prima sede dell’azione principale e della procedura
d’appello sono compensate.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L'appello
2 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è riformata ai dispositivi 1 e 3 - invariati gli altri - nel modo
seguente:
- L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la parte convenuta __________ è condannata a pagare all’istante
__________, l’importo di Fr.
7’814.70 dedotti gli oneri di legge, oltre interessi al 5% dal 5
gennaio 1995.
§§ Entro
tali limiti è respinta in via definitiva l’opposizione interposta al P.E. no.
__________ UE Lugano notificato il 13 gennaio 1995.
- Non si prelevano né tasse né spese. La parte convenuta
rifonderà all’istante fr. 350.- per ripetibili dell’azione riconvenzionale
mentre quelle dell’azione principale sono compensate.
II. Non
si prelevano né tasse di giustizia né spese per la procedura di appello, compensate
le ripetibili.
III. Intimazione
a : - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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