Appeal inadmissible because service by registered mail was valid

12.1996.246Altro tribunale16 gen 1997Dismissed

Sintesi

In a wage dispute, the defendant appealed the first-instance judgment of the Pretura of Locarno-Campagna. The Court of Appeal held that the judgment had been validly served by registered mail when the postal item remained uncollected and was refused, so the 10-day appeal period began to run from that deemed service date. The later attempted service by municipal bailiff did not restart the deadline. The appeal filed on 16 December 1996 was therefore out of time and inadmissible. No court fees were charged, but the appellant had to pay CHF 50 in appeal compensation to the respondent.

Regest

Art. 120 cpv. 2, 124 cpv. 1 e 5 CPC; decorrenza del termine di appello e notificazione rifiutata o impedita: la notificazione per invio raccomandato, eseguita nel luogo di sede o dimora del destinatario, si considera validamente avvenuta anche se il destinatario rifiuta o impedisce la consegna. In tal caso il termine di ricorso decorre dal settimo giorno di giacenza postale e non è né prorogato né interrotto da una successiva notificazione erroneamente tentata dall’autorità. L’inosservanza del termine comporta l’irricevibilità del gravame (consid. in fatto e diritto).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.246

Data decisione, Autorità: 16.01.1997, IICCA

Incarto n. 12.96.00246

Lugano 16 gennaio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.96.028 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 17 gennaio 1996 da

__________ rappr. dal __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’875.12 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 10’526.20 oltre interessi;

Il Pretore con sentenza 8 novembre 1996 ha accolto l’istanza per fr. 8’730.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;

Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 16 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale;

Mentre l’istante nelle osservazioni del 24 dicembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di ripetibili.

Richiamato il decreto 19 dicembre 1996 del Presidente di questa Camera che ha concesso l’effetto sospensivo al gravame;

Considerato

in fatto ed in diritto

  • che la sentenza del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, che sancisce l’accoglimento dell’istanza per fr. 8’730.-- oltre interessi e la reiezione della riconvenzionale, reca la data dell’8 novembre 1996;

  • che essa risulta essere stata intimata quel medesimo giorno a mezzo di invio postale raccomandato all’indirizzo di “__________, __________ ”;

  • che la busta è rimasta in giacenza presso l’ufficio postale di destinazione sino al 18 novembre 1996, ed è in seguito stata retrocessa al mittente con la menzione “respinto”;

  • che a seguito di ciò la Pretura ha tentato la notifica per mezzo dell’usciere comunale di __________, che non vi è riuscito ma ha segnalato alla richiedente che il domicilio dell’amministratore della convenuta è a __________;

  • che la Pretura si è perciò rivolta all’usciere comunale di __________che ha effettuato la richiesta notifica il 6 dicembre 1996;

  • che la convenuta, rivoltasi nel frattempo ad un legale, impugna la sentenza pretorile con appello datato 16 dicembre 1996, ritenendo con ciò ossequiato il termine di 10 giorni dalla data di intimazione;

  • che in effetti nella procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro di cui agli art. 416 e segg. CPC il termine per la presentazione dell’appello è di 10 giorni;

  • che il termine decorre dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC);

  • che la notifica avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o in cui svolge la sua attività (art. 120 cpv. 2 CPC);

  • che è perciò esatto effettuare le notifiche destinate alla convenuta a __________luogo in cui essa ha la sede;

  • che del resto la convenuta risulta aver regolarmente ricevuto tutte le altre precedenti comunicazioni riguardanti la presente causa;

  • che la forma della notifica è di regola quella dell’invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC; II CCA 5 settembre 1995 in re C. SpA/B.);

  • che nella specie non sussistono circostanze che consentano di derogare alla regola, né la convenuta adduce motivi che giustificherebbero un diverso trattamento nei suoi confronti;

  • che in particolare la convenuta non ha in alcun modo giustificato il rifiuto dell’invio postale, che le deve perciò venire imputato;

  • che secondo l’art. 124 cpv. 5 CPC la notificazione di un atto per la quale sono state rispettate le prescrizioni della presente legge è ritenuta per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna;

  • che in applicazione dei combinati art. 124 cpv. 1 e cpv. 5 CPC si deve ritenere che la notifica della sentenza alla convenuta per invio postale raccomandato è stata validamente effettuata il 7° giorno di giacenza presso l’ufficio postale (DTF 100 III 3; II CCA 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4), cioè il 18 novembre 1996;

  • che il termine per la presentazione dell’appello ha pertanto iniziato a decorrere il 19 novembre, ed è scaduto, inutilizzato, il 28 novembre 1996;

  • che l’appello del 16 dicembre 1996 è di conseguenza tardivo, e come tale irricevibile;

  • che di nessuna rilevanza è il fatto che la Pretura, erroneamente, abbia effettuato una successiva notifica a mezzo usciere, che all’atto pratico non è altro che l’inutile ripetizione di quella da ammettere ex lege in conseguenza del comportamento negligente od elusivo della convenuta, e che per prima ha fatto decorrere, senza possibilità di proroga o interruzione, il termine per l’impugnazione;

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA

dichiara e pronuncia

I. L’appello 16 dicembre 1996 __________ è irricevibile per tardività.

II. Non si prelevano tasse o spese.

La convenuta rifonderà all’istante fr. 50.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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