Appeal dismissed in debt denial and restitution dispute

12.1996.235Altro tribunale31 gen 1997Dismissed

Sintesi

The appellant challenged a first-instance judgment rejecting his petition for denial of debt and restitution in a furniture-sale dispute. He argued fraud and, on appeal, also essential error. The court held that essential error was inadmissible because it had not been pleaded in first instance, where only fraud had been invoked. On the merits, it found no proof that the seller had deceived the buyer: the asserted value of about CHF 170,000 was plausible given the documented purchase price, taxes, and installation works. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 78 CPC, Art. 321 cpv. 1 lit. b CPC; new legal grounds on appeal. Under the Ticino pleadings principle, facts, objections and legal grounds must be stated exhaustively in the introductory written submissions. A party may not introduce on appeal an objection that was not raised in first instance and would have been procedurally unavailable in the second phase before the trial court. Fraud under Art. 28 CO requires proof of a false representation and deceptive intent; a merely disputable or imprecise statement does not suffice where the asserted price is objectively plausible in light of the evidence. If the alleged deception is not established, an essential-error argument fails a fortiori when based on the same factual premise.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.235

Data decisione, Autorità: 31.01.1997, IICCA

Incarto n. 12.96.00235

Lugano 30 gennaio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile OA.95.375 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 22 marzo 1993 da

__________ rappr. dall'avv. __________

Contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 40’000.-- oltre interessi e la condanna del convenuto alla restituzione di fr. 95’000.-- oltre interessi;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, che il Pretore con sentenza 11 novembre 1996 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 30 novembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;

Mentre il convenuto con osservazioni 21 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello

tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Le parti il 5 giugno 1992 hanno sottoscritto un documento manoscritto denominato “Cessione arredamento negozio alimentari” (doc. 1) in virtù del quale l’attore ha acquistato dal convenuto l’arredamento presente nel negozio di alimentari sito in via __________ a __________ al prezzo di fr. 135’000.--.

Avendo l’attore pagato solo fr. 95’000.--, il convenuto l’ha escusso per il saldo di fr. 40’000.-- oltre interessi, ottenendo il 10 marzo 1993 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo in oggetto.

B. Con la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito e la condanna del convenuto alla restituzione della parte del prezzo incassata, sostenendo che il contratto sarebbe viziato da dolo per il fatto che il convenuto l’avrebbe indotto alla stipulazione con la falsa affermazione secondo cui l’arredamento, da lui acquistato 7 mesi prima, avrebbe avuto un prezzo a nuovo di lire 200’000’000, mentre in realtà lo stesso sarebbe costato solo lire 130’000’000, ovvero meno del prezzo richiesto all’attore.

C. Il convenuto si è opposto alla petizione negando di avere fornito assicurazioni circa il valore della merce. Il prezzo sarebbe stato liberamente pattuito dopo l’esame della merce da parte dell’attore, che perciò nulla potrebbe pretendere.

In ogni caso il convenuto avrebbe pagato fr. 152’750.-- aggiuntivi di ICA e altre spese, così che il prezzo pattuito con l’attore sarebbe comunque equo.

D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

E. Il Pretore nel giudizio impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita ai sensi degli art. 184 e segg. CO, ha ritenuto che lo stesso non sarebbe viziato da dolo o da errore essenziale, e di conseguenza ha respinto la petizione.

F. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione sostenendo l’inefficacia del contratto a causa di dolo ed errore essenziale, e di quelle del resistente, che postula la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Il processo civile ticinese è di regola retto dal principio attitatorio, che trova la sua concretizzazione nell’art. 78 CPC, secondo il quale i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto devono essere proposti esaustivamente già nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (per tante: II CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 2, 4, 7, 8).

Da ciò segue che, a maggior ragione, le argomentazioni che non sono proponibili nella seconda fase del processo di prime cure non possono trovare udienza neppure in sede di appello (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 13; ad art. 321, n. 5, 7, 8, 18).

  1. Nella petizione l’attore ha espressamente sollevato unicamente l’eccezione di dolo ex art. 28 CO, asserendo a più riprese di essere stato indotto in errore dal comportamento del convenuto, che gli avrebbe fatto credere di avere pagato il mobilio in questione fr. 200’000.-- (petizione, pag. 3, 4, 5), e anche nella replica l’unica eccezione addotta in tema di vizi della volontà contrattuale è quella di dolo (pag. 5).

Ancora nelle conclusioni (punto 4, pag. 3 e 4) l’attore si è dilungato sul tema del dolo, senza invece mai affrontare la diversa tematica dell’errore essenziale.

Di conseguenza il Pretore, pur risolvendola per la negativa, si è chinato a torto sulla questione dell’eventuale esistenza di errore essenziale da parte dell’attore, trattandosi di eccezione che non era stata sollevata dall’attore.

L’errore del Pretore è evidentemente ininfluente ai fini del giudizio di secondo grado: le argomentazioni contenute nel gravame dell’attore su questo tema costituiscono agli occhi di questa Camera la prima formulazione dell’eccezione di errore essenziale, che pertanto risulta irricevibile in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC (identica soluzione per eccezioni di lesione ed errore essenziale in: II CCA 3 dicembre1996 in re C./V. e R.).

  1. Rimane da esaminare la sola eccezione di dolo, che si rivela tuttavia ampiamente infondata.

L’attore, infatti è unicamente riuscito a dimostrare che il convenuto gli avrebbe detto in sede di trattative di aver pagato “attorno ai fr. 170’000.-- compreso IVA e lavori effettuati nel negozio”, mentre non vi è alcuna prova certa della non verità di questa affermazione e della volontà del convenuto di indurre dolosamente l’attore al contratto.

Dagli atti risulta in concreto che il prezzo pagato dal convenuto al venditore italiano nel novembre del 1991 è stato di lire 130’000’000 (doc. A, B, C), importo che all’epoca corrispondeva a fr. 152’360.-- (cfr. il doc. 21, dal quale risulta un tasso di conversione all’epoca di fr. 11.72 per 10’000 lire). A questa somma, non comprensiva dell’IVA italiana (doc. A e B), si è aggiunta l’ICA del 6,2% per complessivi fr. 9’570.-- (doc. 18, da cui risulta il pagamento di fr. 4’774.--, e doc. 19, dal quale risulta il pagamento di altri fr. 4’796.-- a tal titolo), il tutto per fr. 161’930.--.

Essendo poi del tutto verosimile l’avvenuta esecuzione di lavori di allacciamento, e di un controsoffitto (doc. C), l’importo di fr. 170’000.-- emerso dall’interrogatorio formale risulta in sé perfettamente plausibile, o comunque -in queste circostanze di fatto- non irreale al punto da poter concretizzare una fattispecie di dolo contrattuale.

  1. A titolo meramente abbondanziale si può inoltre osservare che l’accertamento della sostaziale correttezza dell’informazione fornita dal convenuto all’attore permette di escludere anche il sussistere del preteso errore essenziale.

L’appello, infondato in ogni suo punto, va perciò disatteso.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 30 novembre 1996 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 1’950.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 2’000.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà al convenuto fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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