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12.1996.215 ΓÇó Late appeal in tenancy dispute found inadmissible
12.1996.215Altro tribunale20 dic 1996Inadmissible
The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal in a tenancy matter concerning disavowal of debt. The first-instance judgment had been served on 22 October 1996. Applying the 10-day appeal period, the court held that the deadline expired on 4 November 1996, taking into account the holiday extension rule. Since the appeal was mailed only on 8 November 1996, it was out of time. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to bear the costs and pay party compensation.
Art. 411 cpv. 2 CPC, art. 131 cpv. 3 CPC; timeliness of appeal in tenancy matters. In tenancy cases the appeal period is ten days and runs from valid service of the first-instance judgment. If the last day of the period falls on a recognized holiday, the deadline is extended to the next working day. An appeal filed after expiry of that extended deadline is inadmissible ratione temporis; the appellate court need not examine the merits. Costs follow the outcome and may be charged to the appellant together with party compensation (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.215
Data decisione, Autorità: 20.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00215
Lugano 20 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.95.1041 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 7 luglio 1995 da
Contro
e __________ entrambi rappr. dall’ avv. __________
in materia di locazione (disconoscimento del debito) che il Segretario assessore, con sentenza 21 ottobre 1996, ha integralmente respinto caricando altresì alla parte istante spese e ripetibili.
Appellante la parte istante la quale, con atto di appello 8 novembre 1996, chiede che in riforma del primo giudizio la sua domanda venga integralmente accolta e di conseguenza estinto per compensazione il credito della controparte;
mentre gli appellati, con risposta 13 dicembre 1996, chiedono che l’appello venga dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel merito.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, nelle cause in materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello nei confronti della sentenza di prima istanza è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC);
che la sentenza 21 ottobre 1996 del Segretario assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno successivo 22 ottobre 1996 come appare dalle risultanze della ricerca postale fatta eseguire da questa Camera;
che, di conseguenza, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC) ossia lunedi 4 novembre 1996;
che l’appello spedito l’8 novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile;
Per i quali motivi
vista per le spese la TG
pronuncia
L’appello 8 novembre 1996 di __________ è inammissibile perché tardivo.
La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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